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  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Cos’è e quando si prescrive l’azione revocatoria

Entro quale termine è possibile agire per annullare le disposizioni patrimoniali effettuate a danno del creditore?


È sempre meglio essere titolari di crediti, e non destinatari di debiti, questo è certo. Tuttavia, il non potersi soddisfare di quello che è legittimamente pretesto è sempre frustrante. Recuperare il proprio credito, infatti, non è sempre agevole, anzi! Devi essere assistito da un bravo legale, esperto in materia, capace di indagare a fondo sul patrimonio attuale del debitore, ma anche di quello passato. Infatti, capita spesso che il tuo debitore – consigliato da altro malintenzionato, o dal proprio legale – decida di trasferire i suoi beni a dei parenti, amici, o anche estranei, in cambio di denaro, facilmente occultabile al creditore (sotto il materasso!), al fine di evitare il pagamento del debito maturato. Per questa ragione, il legislatore ha ideato l’azione revocatoria, permettendo al creditore di porre nel nulla l’atto dannoso realizzato dal debitore nei suoi confronti e, così, soddisfarsi del proprio credito sul bene dismesso.

Ma quali sono le tempistiche previste per agire legalmente con questo strumento, al fine di evitare la prescrizione azione revocatoria? In questo articolo, analizzeremo quest’azione salvifica e i termini entro cui agire, scoprendo delle pronunce della giurisprudenza che hanno delineato in che modo calcolare i termini previsti dalla legge, onde evitare la prescrizione del proprio diritto.



Cos’è l’azione revocatoria?

Quest’azione giudiziaria permette al creditore di annullare gli effetti prodotti da un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e finalizzato a sottrarre i propri beni al creditore stesso.


Facciamo un esempio.

 

Esempio

Caio, debitore di Tizio, vende a Sempronio una casa di sua proprietà al fine di sottrarre a Tizio il suo patrimonio immobiliare, impedendogli così di agire esecutivamente con un pignoramento immobiliare e soddisfarsi del credito vantato.

 

Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, non occorrerà che l’atto di disposizione abbia compromesso totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma sarà sufficiente che quell’atto abbia reso difficile il soddisfacimento del credito.


L’azione revocatoria può colpire sia le disposizioni liberali attuate dal debitore (donazione), sia gli atti non gratuiti (compravendita), laddove il creditore riesca a dimostrare alcune condizioni che vedremo nel successivo paragrafo.


Quali requisiti occorrono per l’accoglimento della domanda?

Per ottenere una sentenza favorevole da parte del giudice, dovrai dimostrare che:

  • il debitore conosceva il pregiudizio che l’atto arrecava a te creditore; nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, dovrai anche dimostrare che l’atto fosse dolosamente preordinato per danneggiare le tue ragioni di credito;

  • il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe del disegno finalizzato a danneggiarti.


Nel caso in cui il debitore abbia donato, e non venduto, l’immobile al terzo, allora occorrerà solo dimostrare il depauperamento patrimoniale e la ragione di credito per ottenere la sentenza di revocatoria. In questo caso, per evitare l’accoglimento dell’azione, il debitore donante dovrebbe provare che il proprio patrimonio, nonostante l’atto, ha conservato le giuste garanzie per il soddisfacimento delle ragioni creditorie.


Per usufruire di quest’azione, occorrerà essere titolari di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente. Tuttavia, in alcuni casi può accadere che il titolo di credito non sia del tutto formato, essendo in una fase iniziale.


Esempio: hai effettuato una consegna di prodotti e l’acquirente non ti ha pagato. Prima di agire in giudizio, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, che attesti il tuo diritto di credito, hai in mano solo la fattura, da te formata, che dichiara la fornitura effettuata. Ebbene, secondo la giurisprudenza [1], potrai, comunque, agire per ottenere l’annullamento dell’atto di disposizione compiuto ai tuoi danni.


Infatti, l’istituto dell’azione revocatoria non persegue scopi restitutori, ma mira a conservare la garanziagenerica che il debitore offre ai creditori, compresi quelli eventuali. Per questo motivo, presupposto per la sua proposizione è la mera esistenza di una ragione di credito (e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale).


Prescrizione dell’azione revocatoria

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni [2] Questo termine viene interrotto dal momento in cui viene consegnato l’atto introduttivo del giudizio revocatorio all’ufficiale giudiziario, e non da quando l’atto viene consegnato al destinatario [3].


Dovendo nel giudizio essere presenti sia il debitore, che il terzo acquirente, l’interruzione della prescrizione avrà efficacia per entrambe le parti, anche se la notifica dovesse essere valida solo per uno dei due.


Inoltre, in caso di decesso del terzo acquirente, intervenuto precedentemente all’esperimento dell’azione revocatoria, l’effetto interruttivo della prescrizione sarà valido anche per gli eredi del terzo acquirente.


Da che giorno decorre la prescrizione?

In tema di azione revocatoria, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso di compravendita di una casa, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipula dell’atto, ma da quella di trascrizione in conservatoria.


È da questo momento, infatti, che l’atto è reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile.


Stesso discorso va fatto in caso di azione revocatoria effettuata nei confronti di un fondo patrimoniale, dove il termine di prescrizione dell’azione inizia a decorrere dalla data in cui l’atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato trascritto, perché quella è la data in cui il rogito viene portato a legale conoscenza dei terzi.


Nel caso in cui, invece, si è dinanzi ad una compravendita simulata, una volta dichiarata la donazione, il termine di prescrizione comincerà a decorrere dalla declaratoria di simulazione, in quanto solo da tale momento può essere fatto valere il relativo diritto.


 

Note

[1] Cassazione civile, sez. III, 28/02/2019, n. 5814

[2] Art. 2903 cod. civ.

[3] Cassazione civile, sez. un., 09/12/2015, n. 24822


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