Vorrei capire la posizione di mia mamma come erede di suo fratello che era sposato ma senza figli. Sul tetto della casa ereditata abbiamo scoperto che c’è dell’amianto. Abbiamo paura di azioni di risarcimento danni. Pur avendo accettato l’eredità, possiamo ora rinunciare?
Secondo l’articolo 476 del Codice Civile italiano, si può rinunciare all’eredità dopo averla accettata solo se non si è ancora iniziato a disporre dei beni ereditari. Questo significa che se, ad esempio, si è già venduto un immobile o si è incassato un conto corrente intestato al defunto, non sarà più possibile rinunciare all’eredità.
Nel Suo caso, mi pare di capire che sono stati gestite le giacenze presenti nei conti correnti, quindi, rinunciare diviene impossibile, se non in presenza di due casi limite.
Infatti, l’accettazione dell’eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo e, massimo, entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
In particolare con riferimento alla violenza, parte della dottrina ritiene che la norma in esame si riferisca oltre che alla violenza morale anche a quella fisica o assoluta essendo discusso al riguardo se la sanzione rimanga l’annullabilità o sia da rinvenire in dette ipotesi la radicale nullità del negozio.
Se dovessero ricorrere questi elementi, Lei potrà agire – in qualità di persona interessata (diretta successibile di Sua madre) – con azione di annullamento dell’accettazione di eredità, e quindi porre nel nulla quell’atto ed evitare qualsiasi conseguenza relativa all’eredità in oggetto.
Diversamente, non sarà possibile tornare sui propri passi, neppure adducendo che l’accettazione sia avvenuta per errore, fatto salvo che l’errore sia stato determinato con dolo da qualcuno.
Tuttavia, da quello che leggo, non vi è stata alcuna violenza, né dolo, ma solo la scoperta di situazioni che potrebbero risultare poco piacevoli.
A questo punto, punterei nel salvaguardare la Vs. persona.
Come?
Se decideste di mettere l’immobile in vendita, farei precisare sia all’agenzia immobiliare, che poi nel rogito notarile, la presenza dell’amianto, e la rinuncia da parte dell’acquirente a qualsiasi azione legale contro i venditori per la presenza di tale materiale.
In questo modo, potrete dormire sonni tranquilli.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla da La Legge per tutti
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