Ho acquistato un appartamento in città diversa dalla quale dimoro attualmente e in cui desidero trasferirmi appena terminati i lavori di adeguamento. Trattasi di prima casa. Appena terminati i lavori traslocherò e chiederò la residenza nel nuovo Comune. Ho dovuto pagare l’IMU come seconda casa . Vorrei sapere se è corretto applicare l’IMU a quella che in sostanza è la prima casa, anche se non posso abitarvi?
Purtroppo, la normativa in merito, come confermato anche la giurisprudenza, stabilisce che, in tema di IMU, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall’art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l’abitazione principale – per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2020, n. 21873).
Da quanto comprendo, Lei sostiene che la residenza non può essere trasferita per questioni non dipendenti dalla Sua volontà.
Per tali ragioni, si potrebbe “forzare” la norma, invocando la cosiddetta “forza maggiore”.
Tuttavia, per invocare tale causa di esclusione della responsabilità, occorrerebbe provare l’esistenza dei seguenti elementi:
l’imprevedibilità dell’evento che non ha consentito il trasferimento di residenza;
l’oggettivo impedimento ad eleggere residenza in quell’immobile;
la non imputabilità a condotta negligente del contribuente;
la scoperta di tale impossibilità solo successivamente all’acquisto.
In questo senso, si potrebbe richiedere all’Ente impositore una deroga, con l’applicazione della relativa esenzione.
Tuttavia, da quanto leggo, credo non si possa invocare l’imprevedibilità e la successiva scoperta dell’evento ostacolante il trasferimento di residenza, a meno che non si dimostri che i lavori di adeguamento non erano prevedibili al momento dell’acquisto, mentre ora sono divenuti necessari.
Di certo, sarebbero presenti gli elementi della “non imputabilità” del mancato trasferimento e l’oggettivo impedimento a trasferirla.
Ad ogni modo, il mio consiglio è quello di preparare (o far preparare ad un legale) un’istanza da trasmettere al Comune impositore dell’imposta, con la quale rappresentare l’accaduto e invocare la causa di forza maggiore che determina l’impossibilità a trasferire la residenza, chiedendo di essere ammesso, in deroga, all’esenzione.
In questo modo, si otterrebbero due risultati:
da un lato, la possibilità di ottenere un riscontro positivo del Comune;
dall’altro, la possibilità di valutare un eventuale riscontro negativo del Comune, per vagliare la ammissibilità di un ricorso all’autorità competente.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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