top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

L’azienda può vendere i beni?

Rientra tra i poteri del’imprenditore trasferire o affittare le proprietà aziendali in presenza di debiti col fisco?


È grazie alle aziende e al coraggio degli imprenditori che il mercato nazionale ed internazionale riesce a funzionare e l’economia a crescere. Senza il loro operato non esisterebbe la formula della domanda/offerta e il nostro territorio non si evolverebbe né sotto il piano commerciale, né tantomeno sotto il piano tecnologico. Tuttavia, a causa della crisi, o di qualche investimento sbagliato, non è sempre facile portare avanti l’organizzazione aziendale avviata, senza lasciare indietro qualche debito qua e là. Solitamente, pur di pagare i fornitori e i propri dipendenti (laddove possibile), l’imprenditore decide di saldare per ultimo le pretese del fisco: infatti, sono proprio le imposte a carico delle imprese le più difficili da pagare, oltre che da digerire. Così, per salvaguardare l’azienda, molti imprenditori cercano in qualsiasi modo, alle volte illecito, di sfuggire alla persecuzione fiscale, magari trasferendo i propri beni a terzi, con l’accordo non dichiarato di gestire gli stessi a distanza. Ma, tutto ciò è possibile legalmente? Analizzeremo in questo articolo la questione in oggetto. L’azienda può vendere i beni?


  1. Cos’è un’azienda?

  2. Cosa sono i beni aziendali?

  3. Come può essere aggredita l’azienda dai creditori?

  4. L’azienda può vendere o affittare i beni se indebitata col fisco?


Cos’è un’azienda?

Possiamo definirla come un insieme di risorse economiche e umane che, unite, sono finalizzate alla soddisfazione di interessi umani attraverso la produzione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi nei confronti dei vari clienti.


Per far sì che l’azienda funzioni correttamente occorre un’ottima organizzazione al suo interno. Dal reparto apicale, con gli amministratori, al reparto produzione, per passare al reparto commerciale: tutti settori interni di pari importanza per un corretto svolgimento dell’attività aziendale.


La natura aziendale può essere di svariati tipi: possiamo avere un’azienda di famiglia, gestita da soli parenti; un’azienda pubblica, gestita dagli organi statali; un’azienda no profit senza scopi di lucro; e così via.


Cosa sono i beni aziendali?

Si tratta dei beni di proprietà dell’azienda: attrezzature, autovetture, computer, scrivanie, immobili, aeromobili, imbarcazioni, insomma tutto ciò che l’organizzazione aziendale necessita per conseguire le finalità perseguite.


Questi beni vengono acquistati sia al momento della costituzione dell’azienda, con il conferimento in denaro del titolare e dei soci (in caso di azienda in composizione societaria), sia in corso di attività, per far fronte all’esigenze di espansione dell’azienda stessa.


Ovviamente, questi beni – insieme agli utili d’impresa ottenuti grazie alla commercializzazione dei beni e servizi realizzati – concorrono alla formazione dell’attivo aziendale e, conseguentemente, della parte formalmente aggredibile dai creditori dell’azienda stessa.


Come può essere aggredita l’azienda dai creditori?

Non sempre le aziende riescono ad avviarsi come si vorrebbe; anzi, sono molti i casi in cui queste organizzazioni, avendo compiuto numerosi investimenti, non riescono a rientrare dai debiti contratti per l’avviamento. O, ancora, esistono casi in cui la stessa azienda, dopo aver vissuto momenti splendidi, inizia a soffrire la crisi di mercato e a non commercializzare più i beni e servizi prodotti, nonostante i numerosi investimenti finalizzati all’espansione della stessa.


In questo caso, i creditori (primo fra tutti il fisco) saranno lì, dietro la porta, ad aggredire l’azienda per riuscire a soddisfare il credito che vantano.


Ma cosa possono fare realmente? Potranno agire sicuramente con un’azione esecutiva nei confronti dell’azienda:

  • o un pignoramento mobiliare dei beni aziendali;

  • o un pignoramento presso le banche in cui l’azienda ha acceso i propri conti correnti (pignoramento presso terzi);

  • o un pignoramento di quote societarie;

  • o, infine, un pignoramento immobiliare delle strutture di proprietà dell’azienda debitrice.


A tal riguardo, il legislatore ha previsto delle tutele in favore dell’azienda che si vede pignorare alcuni beni strumentali al corretto funzionamento della stessa; beni insostituibili la cui mancanza potrebbe compromettere la produzione di quello che si intende commercializzare. Tuttavia, tolta questa eccezione, il rischio di vedersi pignorare un’attrezzatura, o un altro bene aziendale è alto, anzi sicuro.


L’azienda può vendere o affittare i beni se indebitata col fisco?

Ti starai chiedendo, quindi, se è possibile dismettere quei beni, magari trasferendoli o affittandoli ad un terzo, con ciò sfuggendo alle grinfie dei creditori agguerriti come il fisco – lì pronto ad attendere i pagamenti delle numerose tasse ed imposte richieste dalla legge.


Ebbene, la risposta è negativa. L’azienda non potrà né vendere, né tantomeno affittare i propri beni a terzi se indebitata con l’amministrazione finanziaria.


Infatti, l’imprenditore che dovesse effettuare tale disposizione rischierebbe una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Tale responsabilità sussiste ogniqualvolta l’Erario non sia messo nelle condizioni di aggredire direttamente il patrimonio e, quindi, anche nel caso in cui il fisco possa, comunque, soddisfare il proprio credito con un pignoramento presso terzi.


Proprio di recente [1], la giurisprudenza ha respinto il ricorso di un manager indebitato con il fisco che aveva affittato degli immobili a società estere. In quel caso, la difesa si focalizzava sulla possibilità dell’amministrazione finanziaria di poter comunque pignorare i canoni di quell’affitto con un pignoramento presso terzi senza che ciò comportasse un danno al fisco. Sulla base di tali argomentazioni chiedeva, quindi, il dissequestro dei beni nel frattempo sequestrati. La tesi, tuttavia, non è stata condivisa dai Giudici, secondo i quali la possibilità di pignorare presso terzi il credito maturato dal contribuente inadempiente non esclude la sussistenza del reato per il quale si procede, soprattutto quando tale rimedio consegue all’impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore erariale fraudolentemente spogliato. Tale ragionamento deriva dal fatto che il reato contestato ha natura di reato di pericolo concreto la cui tutela è finalizzata ad eliminare qualsiasi atto simulato e fraudolento volto a occultare i propri beni a danno dell’attività di recupero crediti iniziata dal fisco. E questo a prescindere dalla fondatezza del credito o dalla presenza di eventuali ricorsi pendenti contro quella pretesa erariale.


Essendo considerato un reato di pericolo, per il Giudice decidente sarà importante solo la volontà dell’imputato di sottrarre i beni all’erario il quale, stipulando il contratto d’affitto, ha di certo reso più difficoltosa l’azione recuperatoria del fisco che, invece di poter agire con un pignoramento immobiliare e, così, recuperare il credito in un’unica soluzione, sarebbe costretto ad agire mediante pignoramento presso terzi e a soddisfarsi mensilmente con i proventi del canone convenuto con l’affittuario. Canone d’affitto che, in questi casi, potrebbe anche essere parzialmente simulato: potrebbe, cioè, essere convenuto pubblicamente un prezzo d’affitto più basso, mentre – sotto banco – l’azienda locatrice riceverebbe un’ulteriore somma, non dichiarata al fisco.


Note

[1] Cass. n. 40240 del 10 settembre 2018




1 visualizzazione0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page