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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Locazione: proprietario può accedere senza consenso?

Abito in una casa in affitto. L’altro giorno, mentre ero in casa, sento un rumore della serratura e, ad un certo punto, entrare la locatrice all’interno dell’appartamento. Lei sostiene che poteva entrare. È il caso di fare un esposto o querela? Ci sono abbastanza elementi per poter procedere anche con la risoluzione del contratto?


L’art.614 del codice penale stabilisce che chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.


Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.


Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio quando il fatto e’ commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole e’ palesemente armato o se il fatto e’ commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per eta’ o per infermità.

Nel caso da Lei riferito, pare che la signora abbia commesso il reato di violazione di domicilio.


Quantomeno, per aver consumato il reato la signora deve aver potuto oltrepassare il varco dell’immobile.


La signora non poteva addurre a sua giustificazione il fatto che l’immobile è di sua proprietà, in quanto, con il contratto di locazione, si è spogliata della cosiddetta detenzione qualificata.


La Cassazione ha pure ritenuto colpevole di violazione di domicilio il proprietario che entra di forza nell’immobile dato in affitto ‘in nero’ essendo irrilevante il fatto che l’inquilino abbia interrotto il pagamento del canone di locazione.


Nel Suo caso, a maggior ragione, in presenza di un contratto registrato e con pagamenti in regola, non vedo il motivo per cui non si possa riconoscere tale violazione.


Potrebbe essere utile sia preparare una querela denuncia (magari redatta da un legale), sia pensare ad una risoluzione contrattuale per grave inadempimento del locatore, senza con ciò rispettare i termini di preavviso.


Ovvio che, se non ci sono testimoni, è la Sua parola, contro quella della signora.

Tuttavia, in questi casi, anche la Sua testimonianza può risultare sufficiente, soprattutto se la signora, durante l’escussione, si lascia andare in qualche contraddizione.


Non vedo motivi per subire una controquerela per calunnia, visto che Lei sta semplicemente riferendo la verità dei fatti accaduti.


Tenga conto che il reato è perseguibile a querela, pertanto, la stessa dovrà essere depositata entro tre mesi dall’evento penalmente rilevante.


Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla




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