Sono stato condannato a pagare il mantenimento x le mie 2 figlie e versare gli arretrati di 2 anni. Non ho fatto opposizione. Nel mentre, ho fatto richiesta di farmi versare dalla mamma, di cui non ero sposato, la sua parte di mutuo cointestato x consolidamento debiti. Lei non ha mai pagato una rata e io ho interrotto di versare il mantenimento, seppur solo in parte. Ho pure una scrittura privata dove lei dichiara di essere in debito con me, ma non ha mai voluto sapere di compensare. Cosa devo fare?
Sarebbe importante esaminare attentamente la sentenza originale e il precetto notificatole per comprendere appieno i suoi obblighi legali e valutare se ci sono stati errori o omissioni che potrebbero essere contestati.
Riguardo al mutuo cointestato, potrebbe essere possibile intentare una causa per il recupero delle somme non versate dalla sua ex compagna, soprattutto considerando la scrittura privata in suo possesso. Tuttavia, sarà necessario valutare la validità e la forza probatoria di tale documento.
Inoltre, è fondamentale raccogliere e conservare tutta la documentazione pertinente, incluse le ricevute dei pagamenti effettuati per le figlie, le comunicazioni con la controparte e qualsiasi altro documento che possa supportare la sua posizione.
Fatto questo lavoro preliminare di raccolta prove, il mio consiglio è quello di opporsi al precetto con un’opposizione all’esecuzione e rilevare il controcredito che Lei vanta nei confronti della signora, al fine di evitare il pignoramento delle somme, oltre che ulteriori spese legali.
Mi preme evidenziare come, con riguardo alla compensazione dei crediti relativi all’assegno di mantenimento e alle spese straordinarie, la giurisprudenza ha fornito indicazioni importanti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10427 del 2019, ha stabilito che la compensazione tra il credito derivante dall’assegno di mantenimento e i crediti di natura straordinaria per le spese sostenute per i figli può essere ammessa solo in presenza di determinate condizioni. In particolare, deve essere dimostrato che le spese straordinarie sono state effettivamente sostenute e che esiste una correlazione diretta con l’obbligo di mantenimento.
Diversamente, la sentenza n. 17395 del 2015 della stessa Corte ha chiarito che l’assegno di mantenimento ha natura alimentare e, pertanto, non è compensabile con altre somme dovute a titolo diverso, se non con il consenso del creditore. Questo principio mira a garantire che le esigenze primarie dei figli siano adeguatamente soddisfatte senza ritardi o riduzioni.
Pertanto, sarebbe opponibile il controcredito per spese straordinarie sostenute sempre per i figli.
Mentre quelle riguardanti il mutuo potrebbero non trovare giustificazione in una compensazione e, quindi, sarebbe necessario agire separatamente con una richiesta di decreto ingiuntivo.
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