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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Mobbing: chi risarcisce il lavoratore?

Solo l’autore delle condotte persecutorie è chiamato a rispondere delle conseguenze delle proprie azioni?


Il mobbing lavorativo è un fenomeno assai diffuso nella società odierna: violenze verbali, minacce, trasferimenti illegittimi, attacchi fisici sono solo alcune delle condotte che possono generare lo sviluppo di questo fenomeno sia nei rapporti col boss, sia nei rapporti tra colleghi. Non sempre è facile denunciare i fatti, soprattutto quando di mezzo c’è un lavoro che ti permette di dare da mangiare alla tua famiglia e la paura di perdere quel sostentamento economico è troppo elevata. Tuttavia, alcuni ci riescono, forse esasperati dalla situazione psicologicamente insostenibile. Ma quali sono le tutele che il legislatore riconosce alle vittime di mobbing: chi risarcisce il lavoratore? Vedremo se onerato è solo l’autore della condotta, sia esso il datore di lavoro, sia esso il collega, o se esiste la possibilità di agire contro altri organi, posti a tutela del lavoratore. Sul punto, faremo l’analisi di una pronuncia della Cassazione che ha trattato, da ultimo, la delicata questione.




Cos’è il mobbing?

Si tratta di un fenomeno negativo, di creazione giurisprudenziale, con il quale si descrive la condotta oltraggiosa di una persona, mirata a denigrare un’altra persona.


Caratteristica principale è l’atto persecutorio nei confronti della vittima, che viene ripetuto nel tempo, attraverso un atteggiamento spesso violento, sia fisicamente, che psicologicamente. Il fenomeno è fortemente diffuso in ambito lavorativo, dove la vittima è identificata nella figura del dipendente.


Non necessariamente gli atti persecutori devono rivestire una condotta illegittima; è ben possibile, tramite singole condotte lecite, perseguire un disegno persecutorio finalizzato a costringere il dipendente a dimettersi, costretto dallo stress psico-fisico insostenibile.


La condotta violenta può provenire sia dal datore di lavoro, che da un collega e, spesso, porta la vittima ad abbandonare il posto di lavoro, al fine di evitare ulteriori ripercussioni. Nel mobbing verticale (quello tra datore di lavoro e lavoratore) il rapporto di gerarchia porta con sé un’emotività tale per cui la semplice autorità del boss può indurre il lavoratore a delle costrizioni psicofisiche importanti. Tuttavia, non sempre è facile distinguere atteggiamenti legittimi, da quelli illegittimi e, così, non sempre è facile provare giudizialmente di essere stati vittima di mobbing.


Diverso è il caso del mobbing orizzontale, dove la parità di ruolo, o di mansioni, costringe l’artefice a porre in essere delle condotte molto gravi, tali da indurre il collega a star male psicologicamente. Per questo capita, non di rado, che il mobbing orizzontale sia causato da un gruppo di lavoratori che prende di mira un singolo collega, per incompatibilitàcaratteriali o, semplicemente, per atteggiamenti ritorsivi.


Tutele legali

La mancanza di normativa legale ha creato non pochi problemi circa l’individuazione della tutela migliore da apprestare al lavoratore, vittima di mobbing. Solo grazie alla giurisprudenza, infatti, si è riuscito a concretizzare questo fenomeno e, conseguentemente, a garantire una forma di protezione utile alla vittima degli atti persecutori.


Tutele civili

Gli atti persecutori che integrano il fenomeno del mobbing possono causare dei danni dal punto di vista civile, che il legislatore tutela sotto forma di risarcimento del danno patito.


Il danno maggiore si caratterizza sotto l’aspetto psicologico e morale, con l’arrivo di ansia e forte stress, tale da costringere il lavoratore ad abbandonare il proprio posto di lavoro, pur di vivere serenamente la propria quotidianità.


Queste condotte vanno punite con il risarcimento del danno, a prescindere dal fatto che integrino o meno una fattispecie di reato [1]. Inoltre, se la condotta persecutoria è sfociata nel trasferimento del dipendente, o nel mutamento delle sue mansioni, oltre al risarcimento del danno, sarà riconosciuta la reintegrazione nella precedente posizione di lavoro.


Tutele penali

La vittima, oltre ad agire davanti ad un giudice civile per ottenere il risarcimento del danno patito, può anche denunciare i fatti alla procura della repubblica, al fine di far condannare penalmente l’autore delle condotte persecutorie.


Come anticipato, in mancanza di legislazione, dobbiamo ringraziare il grande lavoro dei giudici dei vari tribunali nazionali, oltre che della suprema corte di Cassazione, i quali sono riusciti ad individuare negli anni le fattispecie di reato che più si avvicinano al fenomeno del mobbing.


Tra queste, quella che più si adatta è sicuramente la fattispecie dei maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione [2]. Tuttavia, questo reato può essere applicato al cosiddetto mobbing verticale, non trovando spazio nei casi in cui la persecuzione viene subita dai colleghi.


Per tali ragioni, si è cercato di individuare tale fenomeno nel reato di stalking [3], i cui elementi per molti versi si sovrappongono:

  • la natura persecutoria della condotta,

  • il suo perdurare nel tempo,

  • il disegno criminoso finalizzato a modificare la vita quotidiana della vittima.

Nel pubblico impiego, il mobbing può sfociare nel più classico dei reati di abuso di ufficio. In un caso trattato dalla Cassazione, sezione penale, un sindaco è stato dichiarato colpevole di tale reato per aver trasferito un dirigente, lontano dalle sue idee politiche, destinandolo ad un ufficio scomodo, senza che vi fosse un’esigenza pubblica dietro tale decisione [4].


Indennizzo Inail

Esiste, tuttavia, anche un’altra via legale, a tutela del diritto del lavoratore, vittima di mobbing: l’assicurazione dell’Inail, organo preposto alla tutela degli infortuni causati dall’attività lavorativa.


Questa assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro: in questo modo, si consente a tutti i dipendenti una protezione completa da qualsiasi evento negativo collegato alla vita lavorativa quotidiana.


Ci si è chiesti se questa assicurazione possa o meno essere applicata anche ai casi, come il mobbing, non strettamente collegati all’attività lavorativa, ma comunque derivati da quell’ambiente. Secondo l’Inail, l’obbligo riguarderebbe solo le lavorazioni espressamente previste dalla legge, tra le quali non rientrerebbe la condotta vessatoria del datore di lavoro, non essendo annoverata tra i rischi assicurati dalla legge.


Tuttavia, questo orientamento non si allinea con il pensiero della suprema corte di Cassazione [5], secondo la quale occorre prendere come riferimento la costante e coerente evoluzione sociale e lavorativa che ha ampliato la categoria di indennizzo non solo ai casi di rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche ai casi riguardanti il cosiddetto rischio non strettamente collegabile all’atto materiale della prestazione lavorativa, ma collegato con la prestazione stessa.


Tra l’altro, anche la Corte Costituzionale [6] ha stabilito che l’assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle legislative; l’importante è che la malattia sia provata e collegata alla causa di lavoro.


In conclusione, secondo l’orientamento giurisprudenziale, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica, o psichica, la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica, che psichica.


 

Note

[1] Cass. pen., sez. IV, n.23923/2009 del 09.04.2009

[2] Cass. pen., sez. V, n. 33624/2007 del 09.07.2007

[3] Cass. pen., sez. V, n.28623/2017 del 27.04.2017

[4] Cass. pen., sez. VI, n. 37354/2008 del 17.06.2008

[5] Cass, sez. Lavoro, n.8948/2019 del 7.11.2019

[6] Corte Cost., n.179/1988


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