Ho ricevuto un atto giudiziario per conto della mia ex compagna. L’ho subito comunicato alla destinataria che non lo ha ritirato immediatamente. Dopo diverso tempo, lo ha richiesto, ma io non lo trovo più. Dopo esser risalita all’atto in questione, mi riferisce che era un atto penale, e che si sarebbe dovuta opporre entro quindici giorni. Riferisce che la colpa è mia. Cosa posso fare?
Partiamo da una regola.
La Sua ex fidanzata potrebbe invocare la nullità della notifica effettuata, sostenendo che la stessa non è stata fatta a soggetto autorizzato alla ricezione degli atti.
E infatti, in questo caso, l’accusa dovrebbe provare che la notifica fatta alla signora ha reso possibile la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, elemento non semplice da dimostrare, soprattutto come nel caso di specie quando a ricevere l’atto non è un familiare, ma il fidanzato dell’epoca, neppure dimostrato da atti ufficiali.
Pertanto, l’avvocato della Sua ex avrebbe potuto dimostrare la mancata conoscenza dell’atto e alla successiva notifica collegata, e correttamente notificata, avrebbero potuto invocarne la nullità.
Sarebbe stato diverso il caso in cui lo smarrimento fosse stato addebitabile al destinatario stesso; qui non si potrebbe invocare la scusabilità.
E infatti, come statuito dalla giurisprudenza, “non ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l’imputato che, dopo aver regolarmente ricevuto la notifica del relativo estratto, lo abbia temporaneamente smarrito, rinvenendolo solo tempo dopo, atteso che tale circostanza non è in grado di escludere né l’effettiva conoscenza dell’esistenza della sentenza, né la volontarietà della rinuncia alla sua impugnazione”(Cassazione penale, sez. VI, 19/11/2009, n. 4075).
Detto ciò, con riguardo ai rapporti tra di Voi, è corretto assumersi una responsabilità per avere perso un atto così importante; tuttavia, non ci si può accollare tutte le conseguenze.
Infatti, Lei non può assumersi il carico di pagare quanto previsto nel decreto penale, in quanto la Sua ex dovrebbe dimostrare come, con alta probabilità, in caso di opposizione tempestiva, avrebbe avuto la quasi certezza di ottenere l’annullamento di quel decreto penale.
Senza quella “quasi certezza”, non è presuntiva la Sua responsabilità, a meno che Lei, volontariamente, non l’abbia ammessa (confessata).
Il mio consiglio, quindi, è quello di intanto rappresentare che Lei non è la causa di tutti i mali.
La Sua giustificazione dovrebbe essere la seguente:
il decreto era indirizzato alla Sua ragazza che, fino a prova contraria, era accusata di determinati fatti;
Lei ha ricevuto l’atto trovandosi temporaneamente nel luogo indicato come domicilio dalla signora;
aveva subito contattato la Sua ex ragazza avvertendola della notifica e indicando gli estremi della contestazione;
tuttavia, la Sua ex ragazza non si è premurata immediatamente di ritirare l’atto e dopo ampio tempo intercorso, coincidente con le feste natalizie, l’atto è stato smarrito.
In questo modo, Lei comunque darebbe una giustificazione dell’accaduto.
La signora avrebbe potuto recarsi presso la Procura, o qualsiasi autorità competente, facendo denuncia dell’accaduto e chiedendo l’ottenimento di un duplicato, fatti salvi i diritti di difesa.
Non vorrei che queste mancate azioni fossero finalizzate alla creazione di un alibi circa la mancata opposizione al decreto penale che, ricordo, non può farne derivare una presunzione circa la sicura accoglibilità della contestazione.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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