In passato, sono stato convocato dai Carabinieri i quali mi notificavano una denuncia querela nei miei confronti per “maltrattamenti in famiglia”. Denuncia presentata da mia moglie. Non navigando nell’oro e viste anche le mie condizioni di salute non ottime ho chiesto di patteggiare la pena. Dopo il patteggiamento, ho scoperto che anche i miei figli avevano presentato una loro denuncia nei miei confronti, sempre per maltrattamenti in famiglia. È possibile essere giudicati e condannati 2 volte per il medesimo reato?
Partiamo dalla regola: nessuno può essere condannato per i medesimi fatti due volte.
Questa regola nasce dal brocardo latino “ne bis in idem” (letteralmente non due volte per la stessa cosa), il quale esprime un principio di civiltà che garantisce che non possa esserci, per uno stesso fatto, un nuovo procedimento nei confronti di un imputato – prosciolto o condannato – già giudicato in via definitiva.
Fatta questa doverosa premessa, nel Suo caso, da quanto evinco (non ho letto le denunce), sembra che ad agire siano due persone offese distinte: nel primo caso la Sua ex moglie, nel secondo caso i suoi figli.
Tuttavia, se la storia è la medesima, allora il Tribunale non potrebbe pronunciarsi e i Suoi figli, in astratto, potrebbero agire solo in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti dai maltrattamenti subiti che sarebbero stati dimostrati o, meglio, riconosciuti nel patteggiamento.
Diversamente, se nella nuova denuncia sporta dai Suoi figli, si parla di eventi differenti, il discorso cambia e Lei potrebbe essere giudicato per i nuovi fatti; e questo a prescindere dal fatto che Lei abbia già patteggiato per il medesimo reato.
Infatti, qualsiasi persona può essere condannata più volte per il medesimo reato.
Una persona può avere commesso un reato in diversi periodi storici: se le varie condotte vengono inglobate nel medesimo processo, ci sarà un’unica condanna che, però, per la recidività del comportamento sarà più severa. Se, invece, la condotta è isolata, possibilmente, il Giudice valuterà per l’applicazione di circostanze attenuanti.
Da quanto leggo, Lei riferisce che nella seconda denuncia ci sono pure alcuni fatti nuovi.
Ecco, bisogna verificare se quei fatti nuovi si riferiscono alla medesima condotta, già oggetto di patteggiamento, o a situazioni totalmente nuove.
Facendo un esempio, se il primo procedimento penale ha giudicato delle condotte penalmente rilevanti sostenute da Lei in un arco temporale intercorrente tra il mese di giugno 2020 e il mese di agosto 2020, allora i fatti nuovi che dovessero riferirsi a quell’arco temporale e che non dovessero apportare elementi di novità (come la presenza di nuovi reati, o di circostanze aggravanti) sarebbero assorbiti dal patteggiamento.
Diversamente, se i nuovi fatti dovessero riguardare un periodo successivo, magari coinvolgendo i figli che, nel primo procedimento, erano rimasti totalmente estraniati dalle condotte lamentate, allora il nuovo procedimento, dal punto di vista formale, avrebbe una ragion d’essere, e Lei sarebbe costretto a difendersi nuovamente da quelle accuse.
Concludendo, il mio consiglio è quello di verificare se effettivamente i “fatti nuovi” siano o meno collegati al primo procedimento. Se lo sono, allora ci sarebbero buone possibilità di evitare ulteriori preoccupazioni da parte Sua, almeno sotto il profilo penale.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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