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Recupero del credito: è ammissibile sequestro conservativo?

Ho notificato decreto ingiuntivo per recuperare i miei compensi professionali. Il decreto è stato opposto. Poichè la somma è rilevante, posso in pendenza del giudizio di opposizione proporre ricorso per sequestro conservativo avendo timore che l’opponente possa sottrarre determinati beni alla garanzia del mio credito professionale?


Partiamo dai requisiti previsti dal codice.


È certamente possibile richiedere il sequestro conservativo dei beni di proprietà dell’opponente.


Infatti, non può sostenersi che l’eventuale mancata concessione della provvisoria esecuzione sia, essa stessa, in contratto con il riconoscimento del sequestro conservativo, avendo i due strumenti finalità differenti: l’eventuale provvisoria esecutività consente al creditore di avviare l’esecuzione forzata su tutti i beni del debitore, mentre il sequestro è un rimedio a carattere meramente conservativo essendo finalizzato a perseverare le ragioni del creditore nelle more della celebrazione del giudizio di merito.


Per tali ragioni, si può di certo giustificare la richiesta di sequestro alla luce della probabile lunghezza dell’opposizione, che potrebbe essere stata avanzata per soli fini dilatori.


Tuttavia, secondo quanto disposto dalla normativa, occorrerebbe provare l’esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.


Sul fumus boni iuris, occorre ovviamente dimostrare le ragioni creditorie che hanno portato all’azione poi contestata.


Tuttavia, il credito da tutelare mediante la misura del sequestro conservativo non deve necessariamente presentare i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, per quanto lo stesso possa sopravvenire in futuro, ma deve essere semplicemente probabile, potendo essere concesso anche a tutela di ragioni di credito non ancora attuali, tant’è che il giudice – in questi casi – è chiamato a verificare se, al momento della richiesta cautelare, sia già in essere il rapporto da cui origina il futuro credito e se si sia già verificata la situazione di fatto che lo determina e sia possibile esperire un giudizio di probabilità in ordine all’attualità del diritto al tempo dell’esito del giudizio di merito (cfr. Trib. Alessandria I, 7 gennaio 2019).


Pertanto, non credo ci possano essere problemi di sorta da questo punto di vista.

Dal punto di vista del periculum in mora, occorre dimostrare il grave pregiudizio che Lei potrebbe subire dal sequestro conservativo.


Può dipendere, oltre che da una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore, anche da una situazione oggettiva, relativa alla inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito.


Non è, invece, richiesto l’accertamento di una condotta del debitore che possa far prevedere atti di disposizione del patrimonio in pregiudizio dei creditori, ma è sufficiente che le garanzie patrimoniali risultino inadeguate rispetto all’obbligazione da adempiere, di modo che debba esserne evitata la diminuzione (cfr. Tribunale Bari, sez. riesame, 31/03/2008).


Pertanto, basterebbe dimostrare l’inconsistenza del patrimonio dell’opponente per dimostrare il grave pregiudizio che si rischierebbe.


Il sequestro conservativo è d’altro canto l’unico modo di garantire al creditore una partecipazione paritaria nella liquidazione di quel patrimonio o, comunque, per garantire la realizzazione.

In questo senso sarebbe tangibile il pregiudizio dell’opposto che, non intervenendo con un sequestro conservativo, subirebbe un danno irreversibile sull’eseguibilità della futura condanna di pagamento.


E, pertanto, l’inadeguatezza patrimoniale della società debitrice, sopravvenuta all’introdursi del giudizio di merito, giustifica la concessione del sequestro conservativo, integrando il fondato timore di perdere la garanzia del credito a norma dell’art. 671 c.p.c. (cfr. Cass. 6 maggio 1998, n. 4542.


In precedenza, chiaramente in tal senso, Cass. 10 febbraio 1979, n. 920), onde evitare il susseguirsi incontrastato del processo di impoverimento patrimoniale, che da qui alla sentenza del procedimento di cui è causa porterebbe ad un inevitabile svuotamento del patrimonio.Nella pratica, chiederei che il sequestro, per garantirne l’esecuzione, fosse disposto con decreto inaudita altera parte.


Ed infatti, la preventiva conoscenza di quest’istanza, da parte dell’opponente potrebbe rendere vano il provvedimento cautelare; al pari dell’esecuzione che esso dovrebbe garantire.


Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla




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