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  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Ripensamento matrimonio: i familiari hanno diritto al risarcimento?

È responsabile legalmente il fidanzato che in procinto di sposarsi decide di cambiare idea? Se si, in che termini?


Quando ci si fidanza, pensare al proprio partner come alla persona della propria vita è un qualcosa di lontano, ipotetico, remoto; è un’idea che si forma col tempo e che si cristallizza dopo anni, con la proposta di matrimonio, spesso seguita da un bel gioiello, portato in dono dal futuro sposo. Da lì, iniziano i preparativi per quello che, a tutti gli effetti, dovrebbe essere il giorno più bello della tua vita: si prenotano banchetti, chiesa, auto, viaggio di nozze, bomboniere, si comprano i vestiti e si ordina tutto l’occorrente affinché quel giorno possa essere davvero magico. Purtroppo, però, può capitare che la convinzione di essere innamorati possa giocare brutti scherzi e, in prossimità del grande giorno, possa renderti conto di non essere pronto al grande passo, conscio dell’importanza dell’evento. Ma che succede in caso di ripensamento matrimonio: i familiari hanno diritto al risarcimento? E il partner abbandonato? In questo articolo, troverai la risposta al quesito, non prima di aver analizzato la natura giuridica della promessa di matrimonio e il suo vincolo per i futuri sposi.




Il matrimonio nel diritto

Il matrimonio è da sempre inteso in senso religioso, come un evento solenne, il più importante della propria vita, finalizzato a consacrare davanti a Dio quello che è l’amore tra due persone.


Ma il matrimonio è anche e soprattutto rilevante dal punto di vista giuridico: per la legge, infatti, quando si parla di matrimonio, si parla di un accordo giuridico tra due persone, marito e moglie, che così decidono di stipulare un vincolo di vita, tale da far insorgere reciproci diritti e doveri in capo agli stessi, oltre che in favore dei futuri figli.


Molto spesso, questo aspetto passa in secondo piano, soprattutto nelle celebrazioni religiose, quando la forma solenne prevale sugli articoli del codice civile che, seppur letti dal sacerdote, non vengono quasi mai attenzionati dai protagonisti, né dagli invitati.


Obblighi giuridici del matrimonio

Dal momento della celebrazione del matrimonio, come per qualsiasi contratto, le parti in causa sono chiamate a rispettare gli obblighi nascenti dal patto coniugale.


Tra questi obblighi, ricordiamo:

  • il dovere di fedeltà tra coniugi, con il divieto di intrattenere relazioni extraconiugali;

  • il dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge indigente, o malato;

  • il dovere di collaborazione economica e lavorativa, finalizzato al mantenimento della famiglia;

  • il dovere di coabitazione sotto lo stesso tetto.

Ovvio è che, agli obblighi coniugali corrispondono pari diritti per l’altro coniuge, quale il diritto a non essere tradito, ad avere assistenza, a non essere abbandonato nella propria abitazione familiare.


La promessa di matrimonio

Sappiamo che il matrimonio è sempre preceduto da un accordo tra le parti, che decidono mesi prima di affrontare questo percorso insieme. Questa scelta non è, quasi mai, accompagnata da un contratto preliminare che vincola le parti alla celebrazione del matrimonio; nella nostra società, la promessa di matrimonio è convenzionalmente data con il regalo di un simbolo materiale, quale l’anello di fidanzato, e con il successivo accordo sulla data del matrimonio.


Ma, per la legge, esiste un momento in cui si cristallizza la promessa di matrimonio, e che non riguarda il regalo di un gioiello simbolico. Infatti, secondo il codice civile [1], la promessa di matrimonio diventa vincolante una volta resa pubblica, con ciò intendendosi il momento in cui il matrimonio viene pubblicato in Comune, sull’albo pretorio, e in chiesa, così da essere portato a conoscenza di tutti i cittadini.


Questa operazione, nonché lo scambio di una ingente quantità di regali fra due fidanzati, è circostanza atta ad integrare la solenne promessa di matrimonio.


Conseguenze mancata celebrazione matrimonio

Ma cosa succede se, dopo le promesse fatte, uno dei due futuri coniugi dovesse ritornare sui propri passi? È oramai obbligato a sposarsi? Può fare dietrofront e abbandonare all’altare il proprio partner? E l’altra parte può ottenere un ristoro per essere stata lasciata poco prima del matrimonio?


Diciamo subito che la legge [2] non considera la promessa di matrimonio un obbligo a contrarlo, né ad eseguirlo, ma riconosce il diritto ad avere un ristoro per la promessa di matrimonio non rispettata.


Se è vero che da un lato le persone che hanno deciso di legarsi tra loro in matrimonio hanno, prima delle nozze, un obbligo reciproco di lealtà, correttezza e solidarietà, che si sostanzia anche in un obbligo di informazione reciproca su ogni circostanza, dall’altro è anche vero che per l’importanza del matrimonio e la gravità delle sue conseguenze, la legge garantisce la massima libertà del consenso delle parti sino al momento della celebrazione e nega la possibilità che, dal mancato adempimento della promessa, derivino conseguenze patrimoniali diverse da quelle previste dal legislatore e, di seguito, indicate.


Obbligo di rimborso delle spese

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico, o per scrittura privata, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che, senza giusto motivo, ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spesefatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Lo stesso dicasi per il promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.


Solitamente, gli obblighi contrattuali che assumono i futuri sposi sono di natura economica e riguardano gli acquisti necessari alla celebrazione del matrimonio, quali l’abito, il noleggio dell’auto, la prenotazione del viaggio di nozze del ristorante o del catering scelto.


Proprio con riguardo ai contratti di noleggio, o alle prenotazioni, le aziende prevedono nei loro contratti la possibilità di esercitare il diritto di recesso proprio in situazioni estreme come queste; questo diritto è, però, condizionato al pagamento di un corrispettivo, che diventa così una sorta di penale per il mancato svolgimento del matrimonio.


In questo caso, sarà il partner che ha deciso di non rispettare la promessa di matrimonio a pagare tutte le somme derivanti dal mancato svolgimento dell’evento.


Attenzione però, perché tale diritto è sottoposto ad un termine di decadenza di un anno, decorrente dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio. Ciò significa che, entro questo termine, la parte abbandonata prima del matrimonio dovrà far recapitare, anche tramite avvocato, una formale lettera di risarcimento dei danni, al fine di interrompere il decorso del termine.


Obbligo di restituzione dei doni

Il partner abbandonato può anche domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. Anche qui, la domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio, o dal giorno della morte di uno dei promittenti.


I doni rientrano nella generale categoria delle donazioni, anche di non modico valore, che i fidanzati si danno quando la relazione affettiva sia animata dal serio intento di convolare a nozze, con esclusione delle donazioni di immobili: parliamo di anelli, altri gioielli, auto, motori, elettrodomestici e tutto ciò che può essere stato collegato alla promessa di matrimonio.


Questa previsione non è vista come una sanzione, ma come una logica derivante dal fatto che se il matrimonio non avviene, viene a mancare la ragione per cui il dono prematrimoniale è stato fatto.


Questa richiesta potrà essere avanzata con un’azione restitutoria anche dai terzi che abbiano elargito doni ai fidanzati a causa della promessa.


In quest’obbligo di restituzione non rientrano, invece, tutte le regalie scambiate, magari pure di ingente valore, durante il fidanzamento, ma svincolate dal matrimonio. Si pensi ai regali fatti per occasioni particolari, come l’anniversario, i compleanni e le festività.


Diritto al risarcimento del danno

Arriviamo al punto cruciale. Chi viene lasciato, prima del giorno del matrimonio ha diritto al risarcimento dei danni morali? E i familiari del lasciato?


Diciamo subito che, secondo la legge, la risposta è negativa. Il ragionamento prende spunto dal fatto che la scelta, malgrado ogni promessa, di non contrarre matrimonio sia un atto di libertà incoercibile; con l’inevitabile conseguenza che il partner il quale decida ingiustificatamente di non sposarsi, nonostante la promessa nuziale, non potrà considerarsi responsabile contrattualmente e, quindi, non potrà esser destinatario di alcun obbligo di risarcimento per danno non patrimoniale [3].


È, infatti, considerato inconcepibile, prima ancora che nel diritto, nella coscienza sociale, un vincolo a contrarre matrimonio ed essendo la libertà matrimoniale diritto fondamentale della persona, ne consegue l’impossibilità di attribuire ad essa natura contrattuale e, quindi, di ritenere che il risarcimento sia conseguenza di un inadempimento di questo tipo.


Né la richiesta può essere presentata sotto forma di danno all’integrità morale del partner nei confronti di chi l’abbia sedotta con la promessa di matrimonio futuro, a meno che il fatto non costituisca reato. Infatti, non è possibile, nella specie, ravvisare alcuna previsione di norme di diritto che sanciscono, nei rapporti attinenti alla sfera sessuale, il rispetto dei comuni doveri di lealtà, buona fede, correttezza e diligenza.


Non avendo il diretto interessato diritto al risarcimento, a maggior ragione nessuna rivendicazione patrimoniale potrà sorgere in capo ai familiari del partner abbandonato.


In capo a loro, come già accennato, sorgerà il solo diritto di pretendere la restituzione dei doni effettuati in virtù della promessa di matrimonio, che – non venendo più celebrato – fa venir meno la causa di quei regali.


Pertanto, in conclusione, possiamo confermare che colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità derivante dal dover rimborsare l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità di risarcire il danno non patrimoniale, né nei confronti dell’altro partner, né nei confronti dei suoi familiari.


 

Note

[1] Art.81 cod. civ.

[2] Art.79 cod. civ.

[3] Cass. civ., sez. VI, n.9/2012 del 02.01.2012


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