Nel 2009 io e le mie sorelle abbiamo affittato un capannone industriale ad una società che ora è fallita nel 2012. Ora ci ritroviamo un immobile inutilizzabile perché attrezzato peraltro con beni di terzi, che hanno chiesto e ottenuto la rivendica dei beni presenti, ma non hanno provveduto al ritiro. Cosa posso fare?
Partiamo dalla regola.
In ossequio a quanto previsto dalla ratio dell’art. 168 della legge fallimentare, il terzo che si assuma proprietario di un bene che si trovi, per qualsiasi motivo, nella disponibilità del debitore ammesso alla procedura concorsuale, può, intraprendendo un procedimento di cognizione ordinaria, rivendicarlo e chiederne il rilascio o la riconsegna.
Da quanto deduco, nel Suo caso, il terzo ha avviato questo giudizio e la domanda di rivendica è stata accolta, avendo il Giudice disposto che il terzo proprietario si riprenda i beni che sono, senza ragione, presenti nel compendio fallimentare.
Onerato, in questo senso, a riprendersi i beni rivendicati è il rivendicante, che abbia avuto ragione da parte del Tribunale.
Se il rivendicante non si attiva per fare ciò, occorre inviare lui un’intimazione.
Il Curatore, in questa situazione, non è chiamato ad effettuare alcuna attività.
Infatti, dal momento in cui la rivendica viene accolta, i beni formalmente fuoriescono dal fallimento, e la loro presenza all’interno dell’immobile diviene illegittima, a tal punto che potrebbe essere possibile richiedere al rivendicante il pagamento delle spese di custodia, successiva al provvedimento di accoglimento della rivendica.
Per tali ragioni, il mio consiglio è quello di inviare una lettera alle società di leasing, magari a firma di un legale, con la quale intimare loro il rilascio dei beni mobili presenti all’interno del Suo immobile.
Nella stessa lettera scriverei che, se tale ritiro non dovesse avvenire nel termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta, sarebbe costretta a chiedere le spese per la custodia dei beni presso il Suo immobile, oltre che di mancato guadagno dell’immobile, oggi inutilizzabile a causa loro.
Insomma, avrebbe il diritto di mettere in mora il creditore a norma dell’art.1206 del codice civile.
Se manco in quel caso la società proprietaria dovesse collaborare allora sarebbe necessaria un’azione legale finalizzata ad avere un provvedimento giudiziale che consenta il trasferimento di quei beni presso altro luogo, con spese di trasferimento e custodia a carico delle società in questione.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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