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Successione: rinuncia eredità in favore del figlio

Immagine del redattore: Salvatore CirillaSalvatore Cirilla

Vorrei rinunciare all’eredità di mio padre a favore di mio figlio, pertanto chiedo cosa dovrei fare. La motivazione è data dal fatto che ho un debito con l’agenzia delle entrate e non voglio che ereditando un domani venga attaccato l’eredità ricevuta da mio padre.


È possibile far subentrare Suo figlio nell’eredità del nonno attraverso l’istituto della rappresentazione disciplinato dall’art.467 del codice civile secondo cui i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità.


Pertanto, in questo senso, la prima cosa da fare sarà quella di rinunziare all’eredità.

Tale rinunzia deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio, o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.


La soluzione prevista in Cancelleria è più economica, anche se conviene sempre farsi rappresentare da un legale, per l’organizzazione degli appuntamenti e delle carte da presentare.


Ovvio è, come ben sa, che Suo figlio subentrerà per la quota di corrispondenza che sarebbe stata riservata a Lei; e nel caso di ulteriori figli, questa quota sarebbe suddivisa ugualmente per tutti i figli.


Diversamente, se pure Suo figlio dovesse rinunciare all’eredità, la quota andrebbe ai Suoi fratelli, così come disposto dall’art.522 del codice civile: “nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione”.


Mi preme precisare, infine, che la formulazione dell’art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell’ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato (si confronti, Cassazione civile, sez. II, 07/02/2020, n. 2914).


Questa precisazione è fondamentale per chiarire la posizione di Suo figlio dal punto di vista fiscale con l’Agenzia delle Entrate.


Così, concludendo:

  • Lei dovrà prima rinunziare all’eredità;

  • Suo figlio dovrà, poi, formalizzare l’accettazione all’eredità per rappresentazione.


Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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