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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Bullismo: quale reato

Quali sono le conseguenze penali della condotta vessatoria e aggressiva tenuta nei confronti della vittima? Come difendersi?


Il fenomeno del bullismo è stato sempre presente nella nostra società. Nell’ultimo periodo, anche a causa dell’utilizzo incontrollato dei social network, si è assistito sempre più alla visione di video messi in rete, dove la vittima di queste aggressioni viene derisa da chi, assistendo al pestaggio, rimane colpevolmente immobile. Se, prima, questi fenomeni erano spesso impuniti, oggi, grazie anche al peso dell’opinione pubblica, c’è un’attenzione maggiore per le vittime. Ma quali sono le tutele a disposizione? La condotta è rilevante dal punto di vista penalistico? Dopo aver analizzato il fenomeno, parleremo di una importante sentenza della Cassazione, che ha analizzato il bullismo quale reato. Successivamente, vedrai come tutelarti legalmente, al fine di perseguire penalmente l’autore di questa condotta violenta.



Il bullismo

Con questo termine si intende il comportamento violento e volontario, con il quale una persona – in modo molesto e persecutorio – si scaglia nei confronti di un altro soggetto, considerato incapace di difendersi.


Questa condotta, solitamente, viene reiterata nel tempo, e – solo raramente – si consuma in un’unica azione. Il fenomeno, nel suo significato originario, è riferito all’ambiente scolastico, dove la frequentazione giornaliera rende questo tipo di atteggiamento sempre più abituale nel tempo.


Tuttavia, si possono trovare fenomeni del genere anche in altro ambito, seppur con appellativi diversi:

  • nel lavoro, viene chiamato mobbing, anche se con forme meno violente;

  • in ambito militare, si parla di nonnismo;

  • anche su internet possiamo avere delle forme persecutorie, definite cyber-bullismo.

Il bullismo non deve necessariamente materializzarsi in violenza fisica, ma può configurarsi anche verbalmente, con atti intimidatori, incidendo sull’aspetto piscologicodella vittima.


Conseguenze bullismo

In mancanza di una fattispecie di reato dedicata a questo fenomeno, per tanti anni si è cercato di individuare quale tipo di delitto più si avvicinasse al bullismo, condotta che, in sé, riesce a toccare varie tipologie di reato: minaccia, molestia, violenza privata, lesioni.


Ebbene, con una sentenza rivoluzionaria della Cassazione [1], è stato individuato il reato che più si avvicina a questo fenomeno vessatorio: lo stalking.


Con questa sentenza, infatti, i giudici di legittimità hanno applicato, in ambito scolastico, la norma relativa agli atti persecutori, condannando dei ragazzi che, all’epoca dei fatti minorenni, studenti di un istituto tecnico, avevano preso di mira, per due anni, un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo, a turno, fino a indurlo, dopo essere finito in ospedale, a lasciare la scuola per trasferirsi in altra regione.


In quel caso, era stata raggiunta la prova di un grave e perdurante stato di ansia e di paura, collegati al fatto che la vittima era stata costretta a cambiare scuola e regione.


Secondo la giurisprudenza, il fatto che la vittima continui a subire le vessazioni nel tempo è privo di rilevanza ai fini della consumazione del reato, in quanto, lo stato di soggezione psicologica in cui la persona offesa è entrata è tale da far maturare una sorta di tolleranza alla sofferenza interna.


Come difendersi?

Se sei vittima di bullismo, o lo è un tuo familiare (o amico), la prima cosa da fare è denunciare i fatti a chi è preposto ai controlli. Prima di tutto è giusto che i genitorisappiano delle violenze subite; dopodiché, sarà la scuola, nella veste dell’insegnante e del preside, a dover conoscere i fatti, ma – cosa più importante – è denunciare tutto alle forze dell’ordine, al fine di ottenere l’arresto dell’autore della vicenda.


Infatti, alla luce del fatto che lo stalking è punito con la reclusione, che può variare da un anno a sei anni e sei mesi (senza contare le aggravanti), è probabile che l’autore di bullismo possa subire delle pene detentive, soprattutto nei casi più gravi.


E questo non vale solo per gli adulti, ma pure per chi ancora non abbia compiuto la maggiore età, anche se il carcere per i minori accusati a scuola di atti di bullismo deve essere considerata come l’ultima strada da intraprendere.


Pertanto, il giudice dovrà valutare la possibilità di adottare altre misure cautelari meno afflittive. Ad esempio, gli arresti domiciliari, o l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, oppure il divieto di frequentare le lezioni e di avvicinarsi all’istituto scolastico.


Poteri impeditivi dell’istituto scolastico

Oltre alle tutele riconosciute direttamente dalla legge in capo alla vittima, vi è la possibilità per il dirigente scolastico stesso di intervenire per porre fine a quelle condotte vessatorie.


Infatti, è data la possibilità al preside della scuola, sempre dietro autorizzazione di un magistrato, di allontanare dall’istituto l’alunno che ha posto in essere atti di bullismo. E questo potere può riguardare tanto il caso in cui ad essere offeso sia un altro alunno, quanto il caso in cui la vittima sia l’insegnante dell’autore del reato [2].


Gli insegnanti stessi possono (anzi, devono!) provvedere ad informare le forze dell’ordine dell’esistenza di questi fenomeni all’interno delle proprie classi; mai devono pensare di poter bloccare loro queste condotte, senza autorizzazione del magistrato di turno.


Diversamente, come successo ad una maestra, si rischia di passare dalla parte del torto e di essere incriminati per abuso dei mezzi di correzione. In un caso del genere, l’insegnante di una scuola media di Stato che, per punire ed educare un alunno della propria classe, da lei ritenuto colpevole di bullismo, ha imposto a quest’ultimo di scrivere svariate volte in un quaderno la frase “Io sono un deficiente” per difendere l’alunno, vittima frequente di bullismo [3].


 

Note

[1] Cassazione penale, sez. V, 27/04/2017, n. 28623

[2] T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 27/03/2012, n. 244

[3] Corte appello Palermo, sez. III, 16/02/2011




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