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  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Come fare causa alla scuola

Come tutelare la salute e i diritti del proprio figlio dinanzi alla responsabilità dell’istituto?


Il nostro sistema scolastico è fondamentale, per l’istruzione di tutti. L’obbligo di frequentazione per i primi anni di vita rende la scuola uno strumento utile allo sviluppo culturale di tutta la nazione. Ma come in tutti i sistemi ben avviati, c’è chi sbaglia ai danni degli alunni, soprattutto di quelli più piccoli, dove la funzione istruttiva è spesso accompagnata a quella educativa.


Cosa fare allora se il proprio figlio ha subito un danno dalla negligenza di un insegnante? Cosa fare se, in assenza di maestri, qualche compagno compie atti violenti verso tuo figlio? In questo articolo, scopriremo come fare causa alla scuola, cercando di rispondere ai tuoi quesiti, e analizzando i casi di responsabilità dell’insegnante e del dirigente scolastico.



Gli obblighi di frequentazione scolastici

Frequentare la scuola non è una facoltà, ma un obbligo: lo sviluppo culturale, scientifico, civico e tecnologico della nazione passa dall’istruzione. L’obbligo è previsto per una durata di dieci anni e comprende la fascia tra i sei e i sedici anni di età.


Avendo a che fare con un obbligo imposto dalla legge, la relativa frequentazione deve essere garantita a tutti, dal punto di vista economico, con la gratuità delle lezioni, sia per quanto riguarda le scuole statali, sia per quelle paritarie e regionalmente accreditate.


Altro obbligo riguarda la formazione del giovane che, invece, dura diciotto anni: in pratica, il ragazzo che ha assolto all’obbligo scolastico di sedici anni dovrà, sulla base dei propri interessi, proseguire gli studi fino all’età di diciotto anni, o frequentare un sistema di formazione professionale o, ancora, iniziare un’attività professionale, tramite apprendistato.


La responsabilità degli insegnanti

Alla luce delle importanti conseguenze che ne derivano per lo sviluppo cognitivo nazionale e individuale degli studenti, non può che sorgere una responsabilità rilevante per gli insegnanti e per il loro operato.


Questa responsabilità, tuttavia, non si limita al dovere di un corretto e proficuo insegnamento delle materie, ma è estesa ai danni che gli studenti possono subire da una loro condotta o dalla condotta di altri allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.


L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina la instaurazione di un contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.


La responsabilità dei dirigenti scolastici

Eguale responsabilità sorgerà in capo all’istituto scolastico, nella persona del dirigente in carica.


Infatti, in tema di responsabilità civile, tra gli obblighi organizzativi e di controllo facenti capo al dirigente scolastico, rientra la garanzia della sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, con l’adozione dei provvedimenti di sua competenza ovvero la sollecitazione dell’intervento di coloro sui quali tali provvedimenti incombano; in caso contrario gli istituti scolastici possono essere chiamati a rispondere civilmente, ove non abbiano sufficientemente custodito cose o attrezzature ad essi affidate che abbiano provocato danni ad alunni e terzi che frequentano la scuola, a vario titolo [1].


Medesimo discorso va fatto nel caso in cui l’allievo procuri un danno a se stesso: la responsabilità sarà di tipo contrattuale, in virtù della domanda di iscrizione e della conseguente ammissione dell’allievo alla scuola. Anche qui, subentra l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.


Lo studente dovrà provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche, mentre sull’istituto incomberà l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato dal caso fortuito, cioè dalla non prevedibilità dell’evento con l’applicazione della diligenza dovuta.


Come fare causa?

Nel caso in cui tuo figlio sia stato vittima di un danno ingiusto, procurato da sé, o peggio da altro compagno, occorrerà dapprima inviare una lettera al dirigente scolastico, oltre che all’ufficio scolastico provinciale e regionale di riferimento (ex provveditorato). Quest’attività può essere fatta dal genitore, senza l’aiuto del legale, anche se quest’ultimo può costituire un’arma in più per ottenere un riscontro immediato.


A questo punto, possono aprirsi due strade:

  • la scuola ti risponde e collabora, trovando una soluzione al tuo problema, con l’avvio della pratica assicurativa e l’eventuale allontanamento del compagno violento;

  • la scuola non ti risponde, costringendoti ad agire per vie legali.

In quest’ultima ipotesi, occorrerà necessariamente affidarsi ad un avvocato, che possa rappresentarti al meglio in giudizio. Occorrerà, dunque, notificare il proprio atto di citazioneall’istituto scolastico che, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dell’insegnante, colpevole di non aver correttamente vigilato durante le sue ore di lezione.


Dopo la notifica dell’atto e l’iscrizione della causa in tribunale, occorrerà attendere la prima udienza fissata dal giudice. Lì inizierà la causa vera e propria e tu, tramite legale, sarai chiamato a dimostrare i danni subiti da tuo figlio.


Prova del danno

Come appena detto, una volta avviato il giudizio, spetterà a te provare il danno subito da tuo figlio, al fine di ottenere un risarcimento dei danni patiti.


E così, in caso di danno conseguente ad un infortuniosportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, spetterà allo studente l’onere della prova dell’illecito commesso dall’altro studente.


Una volta provato il danno, toccherà alla scuola provare che il danno era inevitabile, per aver preso tutte le cauteleidonee a evitare il fatto.


Ad esempio [1], è stato ritenuto non responsabile l’istituto scolastico dell’infortunio occorso ad un alunno nel corso di una partita di calcio quando il fatto è avvenuto accidentalmente cioè per caso fortuito, avendo la scuola provveduto a garantire:

  • la presenza di un arbitro fuori campo;

  • di un professore dell’istituto in panchina in osservazione;

  • la presenza di dotazioni di sicurezza per i giocatori.

Stesso discorso per i danni da autolesione: il ragazzo dovrà provare che il danno si è verificato nel corso delle ore scolastiche, mentre la scuola dovrà provare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.


Quantificazione del danno

Una volta provato il danno e il collegamento con l’istituto scolastico, dovrai riuscire a quantificare la somma da chiedere a titolo di risarcimento per le spese medichesostenute e per il danno morale patito, magari da un’invalidità che resterà permanente.


Per questa seconda voce di danno, di natura non economica, occorrerà affidarsi a delle tabelle istituite presso i tribunali nazionali (primo fra tutti, quello milanese) che personalizzano il danno, guardando all’età del danneggiato e alle aspettative di vita.


Grazie a queste tabelle determinerai la tua richiesta che, comunque, sarà revisionata dal medico legale nominato dal giudice che applicherà i parametri dopo aver visitato tuo figlio, periziando l’infortunio occorso e l’invalidità residuata a seguito del danno.


Sulla relazione del medico, potrai presentare delle osservazioni, se non sarai d’accordo anche perché, una volta definita, quella perizia sarà l’anticipazione della sentenza del giudice.


Conseguenze penali

La responsabilità degli insegnanti può sfociare anche in ambito penale, nel caso in cui l’istruzione si sostanzi in atti di violenza. Secondo il codice penale [3], chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di istruzione, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesionepersonale, le pene aumentano a seconda della gravità.


L’elemento materiale del reato richiede un abuso inteso come eccesso nell’uso di mezzi leciti a disposizione dell’insegnante che, ad esempio, non può usare violenza per convincere un bambino a sedersi sul proprio banco.


Questo reato è perseguibile d’ufficio e, quindi, non sarà necessaria la querela per far avviare il procedimento penale. Basterà la semplice notizia di reato per far sì che la magistratura faccia il suo corso.


 

Note

[1] Corte appello Napoli, sez. IV, n.1807/2019 del 01.04.2019

[2] Tribunale Roma, sez. XIII, n.4717/2018 del 05.03.2018

[3] Art.571 cod. pen.


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