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  • Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Frana muro contenimento: quando è responsabile il vicino?

A causa del terreno del vicino, dopo le piogge torrenziali, il mio muro di contenimento è smottato. Come posso tutelarmi? 


Elemento fondamentale è quello di avere delle relazioni di sopralluogo a favore e, cioè, che riconoscano che il crollo del muro sia dovuto ad una responsabilità del Suo vicino.


Se esiste questa relazione, effettuata da forze dell’ordine, si è già ad un buon punto.


Diversamente, occorrerà contestare le relazioni rilasciate, tramite propri tecnici, cercando di dimostrare come la realtà dei fatti sia ben diversa.


Non sono a conoscenza del fatto che Lei abbia già diffidato i vicini; se si, allora i destinatari, se in possesso, avrebbero senza dubbio contattato la loro assicurazione; diversamente, non sarà contattato da alcuna compagni assicuratrice.


Pertanto, la prima cosa che Le consiglio è quella di munirsi delle relazioni di Vigili del fuoco e dei tecnici comunali che attestino la causa dei danni, da imputare al vicino.


Una volta in possesso di queste relazioni, procederei subito con una diffida al vicino che interrompa prescrizioni e decadenze del caso.


Nel mentre, deve ottenere i preventivi per il ripristino del muro.


Questi serviranno a quantificare i danni subiti, per chiederli al vicino; diversamente, se non ha una somma ben determinata, si potrebbe intimare loro di ripristinare il muro a loro spese.


In sostanza, individuerebbero loro la ditta appaltatrice per realizzare tali lavori.


Se queste diffide dovessero risultare infruttuose, allora non resterebbe che avviare il giudizio, non prima di tentare la via della negoziazione assistita, con la quale controparte dovrà partecipare con il proprio legale; la mancata partecipazione può essere valutata negativamente dal giudice nella futura causa.


Se neanche la negoziazione assistita va in porto, allora non resterà che agire in giudizio al fine di ottenere un accertamento della responsabilità della controparte, con una sentenza dichiarativa in tal senso, che quantificherà il relativo risarcimento danni.


Nel caso in cui dovessero contestare la quantificazione delle spese, allora sarebbe necessario chiedere la nomina di un consulente tecnico d’ufficio che ne quantifichi, per conto del Giudice, l’esatto ammontare.


Dal punto di vista penale, potrebbe essersi configurata l’ipotesi di reato di cui all’art.449 del codice penale.


Tuttavia, occorre stare attenti.


Infatti, nel reato di frana la colposità della condotta è dal punto di vista soggettivo caratterizzato dalla non volontarietà, prevedibilità ed evitabilità dell’evento. Il concetto di prevedibilità affinché si configuri la colpa è necessaria la possibilità che il soggetto si rappresenti una categoria di danni, anche indistinti ma derivanti dalla sua condotta in quanto risultante imprudente, non diligente e priva d perizia (Corte appello Napoli, sez. VI, 14/02/2022, n. 9814).


Sicuramente, controparte sosterrebbe che la pioggia torrenziale di maggio è stata imprevedibile nella quantità, e che quindi non sussisterebbe alcuna colpa; e questo sua linea di pensiero potrebbe essere condivisa.


Per tali ragioni, non avvierei alcuna procedura penale, e mi focalizzerei solo sulla questione civile, anche perché sarebbe la più interessante per Lei, intenzionata ad avere un risarcimento del danno, più che una condanna di controparte che, non essendo di grave rilevanza, sarebbe di certo sospesa condizionalmente.


Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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