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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Revoca gratuito patrocinio per manifesta infondatezza

In quali casi può essere annullato il provvedimento d’ammissione all’assistenza giudiziale a spese dello Stato?


Grazie al gratuito patrocinio molte persone, economicamente non abbienti, hanno la possibilità di far valere i propri diritti, senza doversi sobbarcare le spese di un avvocato, alle quali si sostituirà lo Stato italiano. Purtroppo, non sono pochi i casi in cui, consapevoli di non dover pagare le spese giudiziali (o anche mal consigliati dal proprio legale) si è spinti ad agire giudizialmente per ottenere la tutela di diritti chiaramente inesistenti o, ancor peggio, solo per infastidire qualche vicino piuttosto antipatico. In questi casi, bisognerà tuttavia fare i conti col rischio di un’eventuale revoca gratuito patrocinio per manifesta infondatezza. Difatti, per evitare che azioni pretestuose, finalizzate a lucrare le casse dello Stato, possano ingolfare le aulee dei tribunali italiani, la giurisprudenza di volta in volta individua, in concreto, alcuni casi in cui una certa domanda giudiziale debba considerarsi manifestamente infondata, così provocando la revoca del provvedimento d’ammissione al gratuito patrocinio. In questo articolo, vedremo quando ciò può accadere.



Cos’è il gratuito patrocinio?

Grazie a questo istituto giuridico anche le persone non abbienti possono tutelare i propri diritti, ricorrendo all’autorità giudiziaria senza la necessità di affrontare le spese legali, sobbarcate dallo Stato in persona.


Con questo strumento, infatti, al ricorrere di determinate condizioni, il soggetto economicamente debole può essere rappresentato legalmente dal proprio avvocato i cui compensi, tuttavia, saranno pagati direttamente dallo Stato e non dal cliente interessato.


Il fine perseguito dal legislatore è quello di applicare il contenuto della nostra Costituzione che, tra i vari diritti riconosciuti in capo al cittadino, ricomprende anche quello di garantire la difesa del cittadino e, quindi, l’accesso alla giustizia a tutti colo i quali non sono in grado di poter autonomamente munirsi a livello economico del patrocinio di un avvocato.


Quali sono i presupposti per poterlo ottenere?

L’ammissione al gratuito patrocinio è garantita:

  • ai cittadini italiani,

  • agli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare,

  • agli apolidi,

  • agli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Per poter ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio dovrai essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore al tetto massimo stabilito di anno in anno dal legislatore.


Nel 2018, i limiti di reddito sono stati fissati in € 11.493,82. Se il richiedente convive con il coniuge, il compagno o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di tutti i conviventi ad eccezione del caso in cui il richiedente agisca per la tutela dei diritti della personalità, ovvero nei processi in cui la tutela del diritto del richiedente sia in conflitto con quella degli altri componenti (divorzio, ad esempio).


Esistono, tuttavia, dei casi in cui il patrocinio a spese dello Stato rimane escluso. Ad esempio:

  • in ambito civile, nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui;

  • in tutti i campi (penale, civile e amministrativo), per i reati di evasione in materia di imposte, in caso di assistenza di più difensori, oltre che per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.

A chi presentare la domanda di ammissione?

Se devi instaurare un giudizio civile, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio – accompagnata da documento d’identità dell’interessato e dall’attestazione dei redditi percepiti l’ultimo anno (anche tramite autocertificazione) – dovrà essere presentata presso il consiglio dell’ordine degli avvocati competente per territorio.


Nel settore penale, invece, la domanda – corredata allo stesso modo – dovrà essere presentata presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.


Se dovessero sussistere i requisiti richiesti dalla legge (reddito e non manifesta infondatezza della domanda) sarai ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio. Provvisoriamente poiché nei giorni successivi saranno eseguiti dei controlli per verificare se quanto dichiarato in merito al reddito percepito corrisponda al vero o se, viceversa, è stato commesso un reato di falso. In quest’ultimo caso, gli uffici di controllo non solo rigetteranno la domanda, ma invieranno gli atti alla procura per le relative indagini penali.


Nel caso in cui dovessero rigettare la domanda, questa potrebbe essere riproposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.


Cosa copre il gratuito patrocinio?

Una volta ammesso al gratuito patrocinio, lo Stato garantirà per te il pagamento delle spese legali, con ciò intendendosi i compensi del tuo avvocato, i contributi unificati, le marche da bollo e quant’altro collegato alla tua posizione processuale.


Tuttavia, l’ammissione al gratuito patrocinio non comporta anche la copertura delle spese che l’assistito dal beneficio sia condannato a pagare all’altra parte, invece vittoriosa [1]. Tali spese dovranno essere sempre sostenute dalla parte soccombente, senza alcuna tutela da parte dello Stato.


Inoltre, se rimarrai soccombente nel giudizio di primo grado, non potrai utilizzare il beneficio per proporre impugnazione, ma sarà necessario presentare nuova istanza e ripercorrere tutta la trafila: documentazione e presentazione della domanda.


Si può revocare il provvedimento autorizzativo al gratuito patrocinio?

Tuttavia, l’ammissione al patrocinio gratuito tanto sperata non è definitivamente acquisita, in quanto potrebbe essere un giorno revocata al ricorrere di determinate condizioni.


Tale provvedimento è, infatti, revocabile nel caso in cui il giudizio proposto appaia manifestamente infondato. Sul punto, la giurisprudenza ha stabilito che è legittimo il provvedimento con il quale il giudice investito della causa revoca l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, provvisoriamente disposta, quando nel corso del giudizio sia accertata l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, atteso che questa può essere concessa solo se le pretese, che l’interessato intende far valere, non appaiono manifestamente infondate, risultando incompatibile detta richiesta con il diritto che si vorrebbe tutelare [2].


Pertanto, oltre ai limiti reddituali, costituisce presupposto per l’ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che le pretese avanzate dall’interessato non appaiano manifestamente infondate, sia con riguardo alla domanda giudiziale (oggetto del diritto che si vuole tutelare), sia con riguardo alle eventuali questioni procedurali ad essa collegate (prescrizione, decadenza, improcedibilità o altro).


Esempi di revoca per manifesta infondatezza

La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare concretamente alcune situazioni in cui la causa intentata debba considerarsi manifestamente infondata.


Proprio di recente, è stato stabilito che la revoca dell’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato va disposta quando le argomentazioni tratte dall’atto introduttivo del giudizio siano meramente tautologiche [3] e, quindi, priva di alcun valore utile alla causa.


In un giudizio esecutivo, si è pure decretata la manifesta infondatezza quando il pignoramento introdotto si sia dimostrato di difficile fruttuosità, ossia non in grado di soddisfare il credito vantato [4]. Anche in tale occasione, dunque, si è stabilito che il cittadino non aveva diritto alla tutela economica dello Stato, in quanto lo stesso avrebbe dovuto approfondire le indagini finanziarie al fine di costatare l’eventuale utilità di un’azione esecutiva.


Morale della favola? Bisogna sempre riflettere sulla bontà delle proprie pretese giudiziarie per non incappare nel classico dei paradossi: oltre il danno (perdita di una causa e pagamento dei compensi dell’avvocato di controparte) anche la beffa (pagamento dei compensi del proprio avvocato).


Note

[1] Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2012, n. 10053

[2] T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 14/11/2009, n. 2501

[3] Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17037

[4] Cassazione civile, sez. I, 22/12/2015, n. 25791

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