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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Silenzio assenso: efficace nel settore privato?

Sono un dipendente di una cooperativa facente parte di un’associazione temporanea di scopo. Ho richiesto alla direzione aziendale di poter svolgere qualche turno di lavoro senza interferire con i turni della cooperativa per un’impresa sociale facente parte e capofila della ATS. Sono obbligati a rispondermi o vale il silenzio assenso?


In ambito privato, non può applicarsi il principio del silenzio-assenso, essendo un principio prettamente legato al diritto amministrativo, di natura pubblicistica.


Tuttavia, sempre in ambito privato, la espressa autorizzazione a svolgere un secondo lavoro deve essere chiaramente prevista.


Solo in ambito pubblico, infatti, esiste l’obbligo di ottenere questa autorizzazione.


Solitamente, in ambito privato, esiste solo un obbligo di comunicazione preventiva.


Infatti, in genere l’azienda non può contestare il doppio lavoro di un dipendente, se questo viene svolto al di fuori degli orari lavorativi, non ha ripercussioni sul rendimento, non è in conflitto o in concorrenza con esso.


La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito, con la sentenza 13196/2017, affermando che un datore di lavoro non può in alcun modo impedire al dipendente di avere un secondo lavoro, se in orario compatibile e svolto per un settore non in diretta concorrenza.


È ovvio che è necessario rispettare determinati requisiti, quali:

  • il limite orario delle 48 ore lavorative settimanali;

  • non è consentito svolgere attività alle dipendenze di aziende che operano nello stesso settore, se non c’è il consenso da parte di entrambe (divieto di concorrenza).

Per tali ragioni, verificherei se, effettivamente, sia richiesta tale autorizzazione dai contratti di riferimento, o se, in virtù della natura delle aziende coinvolte, ci sia il rischio di concorrenza (stesso settore di operatività).


In questo senso, sarebbe necessaria l’autorizzazione.


Se questa non venisse ricevuta, sarebbe necessario ricorrere al giudice del lavoro al fine di ottenere l’accertamento del Suo diritto a svolgere un secondo lavoro.


Ovviamente, prima di un ricorso, Le consiglierei una preventiva lettera, a firma di un avvocato, con la quale avvisare i soggetti coinvolti che, la mancata risposta, La costringerebbe a ricorrere all’autorità giudiziaria.


Diversamente, se non esiste alcun obbligo di ottenere l’autorizzazione, allora Lei potrebbe tranquillamente inviare una semplice comunicazione con la quale inserire tutti i dati del secondo lavoro che si andrà a svolgere, al fine di mettere al corrente il datore di lavoro dei Suoi orari di lavoro e su quello che andrà a fare.


In questo senso, il datore di lavoro non potrebbe lamentare una Sua malafede, o il venir meno della fiducia inizialmente conferita al lavoratore.


Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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