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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Strada di campagna: risarcibilità danni auto

Fino a dove si spinge la responsabilità dell’ente proprietario di un manto stradale non in perfette condizioni?


Le nostre strade sono spesso caratterizzate da incuria e abbandono tali da provocare seri danni alle nostre vetture durante la circolazione. Così, alla guida della propria auto, seppur tranquilli di affrontare un manto stradale in perfette condizioni, capita spesso di imbatterci in buche o avvallamenti improvvisi.

Ma cosa succede se percorri una strada di campagna? La risarcibilità danni auto è prevista in questo caso? Nell’articolo che segue ci soffermeremo sulla nozione di insidia stradale e sulle responsabilità dell’ente comunale in caso di danni. Infine, analizzeremo una sentenza recente della Cassazione la quale si è pronunciata sull’esistenza o meno di colpevolezza in capo all’ente proprietario della strada rurale, caratterizzata da un manto discontinuo e pieno di fossi.


Indice


Cosa si intende per strada di campagna?

Quando si parla di strada di campagna si suole indicare una strada priva di pavimentazione, adatta al transito di mezzi agricoli, di carri, o di mezzi fuoristrada.


Il manto stradale, privo di asfalto, è solitamente caratterizzato da terriccio; tuttavia, per evitare che, con la pioggia, quel terriccio possa diventare eccessivamente fangoso, è consuetudine ricoprire il manto di uno strato di ghiaia, o di sassi, anche allo scopo di meglio favorire la circolazione dei mezzi di locomozione.


Queste strade, se inidonee al passaggio di vetture, ivi compresi i mezzi fuoristrada o le macchine agricole, vengono denominate sentieri o mulattiere.


Insidia stradale

L’insidia stradale si configura ogniqualvolta il manto stradale sia caratterizzato da un’anomalia non visibile. Inoltre, l’anomalia che sfocia in un pericolo per il pedone, o per l’automobilista, non deve essere prevedibile.


In presenza di questi due elementi (visibilità e prevedibilità), non potrà invocarsi l’insidia stradale e, conseguentemente, non potrà essere richiesto il risarcimento del danno subito.


Diversamente, se l’insidia viene dimostrata, il danneggiato potrà chiedere all’ente proprietario della strada contenente l’insidia il pagamento dei danni subiti alla propria vettura, o alla propria persona.


Con riguardo alle strade di campagna, non si può certo parlare di insidia stradale, posto che, per le loro caratteristiche, il manto è caratterizzato da continui avvallamenti.


Responsabilità dell’ente proprietario

La giurisprudenza considera l’ente pubblico, proprietario della strada insidiosa, come destinatario di una presunzione di responsabilità. Infatti, se l’insidia non è ben visibile, o prevedibile, l’ente gestore diviene il principale responsabile del danno subito al pedone, per non aver riparato l’anomalia, o per non aver apposto la segnaleticastradale, atta ad informare gli utenti dell’insidia esistente.


Se, invece, esiste la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere, con l’ordinaria diligenza, un’anomalia stradale, si escluderà la presenza dell’insidia e la conseguente responsabilità dell’ente del sinistro per difetto di manutenzione della pubblica via.


Facciamo un esempio.


 

Esempio

In caso della caduta di un pedone, dovuta ad una buca esistente, non potrà riconoscersi il risarcimento per i danni subiti se le dimensioni dello squarcio erano tali da escludere l’imprevedibilità e l’invisibilità dell’alterazione del fondo stradale; come non potrà riconoscersi l’insidia se la buca, pur essendo prossima al marciapiede, si trovava ad una distanza tale da essere ben visibile.

 

Altro elemento fondamentale, per ammettere o meno il risarcimento del danno da sinistro insidioso, è la condizione metereologica al momento dell’evento: la caduta avvenuta in serata, in una giornata uggiosa, può agevolare la prova delle condizioni di non visibilità e imprevedibilità; diversamente, il danno subito nel primo pomeriggio di una giornata di agosto, con buone condizioni di visibilità, renderà il risarcimento difficile da ottenere.


Da non sottovalutare anche il fatto che il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo, ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità dell’ente proprietario della strada.


Il caso fortuito

Altro elemento che esclude la responsabilità dell’ente proprietario della strada, viziata da insidia, è il caso fortuito. Infatti, nessuna condotta può essere imputabile all’ente quando la strada è oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi: immaginiamo il centro di una metropoli.


Pertanto, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia si arresta e non sfocia in una responsabilità oggettiva, ogni qual volta il bene, per le sue caratteristiche, non possa essere controllato costantemente dai dipendenti dell’ente. La ragione è semplice: un luogo di vasta estensione, molto frequentato, è suscettibile a ripetute modificazioni che rendono il controllo sul territorio praticamente impossibile.


In questi casi, quando si consuma l’evento danno, l’ente può invocare il cosiddetto caso fortuito: un evento naturale, indipendente dalla volontàumana, che esce dalla ragionevole prevedibilità e che si verifica in modo del tutto inatteso e fuori di ogni regola conosciuta.


Il caso fortuito può estendersi anche a quelle ipotesi in cui l’agevole percepibilità dell’insidia stradale è tale da consentire al potenzialedanneggiato di modificare la propria condotta al fine di evitare il sinistro e, con esso, il caso fortuito.


Strada dissestata: c’è responsabilità?

Cosa succede se la tua autovettura subisce un danno mentre percorri una strada caratterizzata da una non omogeneità del manto stradale come, ad esempio, una strada di campagna?


In un caso trattato di recente dalla Cassazione [1], un automobilista conveniva l’ente proprietario di una strada, lamentando che la moglie, alla guida dell’autovettura di sua proprietà, aveva percorso una strada comunale il cui fondo era dissestato da una profonda buca, con conseguenti gravi danni all’autovettura, che non era più potuta ripartire dopo essere incorsa nell’avvallamento.


La Cassazione, sul punto, ha confermato quanto precedentemente sentenziato dai giudici di primo e secondo grado, i quali avevano rilevato come la strada comunale fosse adibita, notoriamente, ad uso di mezzi agricoli e l’incidente era avvenuto dopo circa duecento metri di percorrenza da parte dell’autovettura.


Pertanto, all’automobilista è stato rimproverato l’inadeguato grado di prudenza visto che la strada risultava essere dissestata e, quindi, sarebbe stata opportuna una particolare prudenza nel percorrerla.


Secondo i giudici, che richiamano l’orientamento consolidato della giurisprudenza, quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel danno causato, sino ad escludere il riconoscimento di una responsabilità per l’ente proprietario.


 

Note

[1] Cass. Civ., sez. VI Civile, n. 2525/2021 del 03.02.2021









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