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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Accettazione eredità con beneficio d’inventario e pagamento debiti

Come funziona questa particolare procedura di successione ereditaria? Quali rischi si corrono?


Il decesso di un proprio parente è sempre un evento doloroso: i ricordi che ti porti nel cuore fanno sorgere malinconia e tristezza, soprattutto a pochi giorni dalla morte. Una volta che ti riprendi, però, devi affrontare le questioni giuridiche che ne derivano, soprattutto se rientri tra i parenti prossimi: prima fra tutte, l’accettazione dell’eredità. Essa comporta il subentro totale nei diritti e doveri, nei crediti e nei debiti del parente deceduto. Questo può creare dei dilemmi in capo all’erede, in quanto ben potrebbe accadere che il de cuius avesse in vita diversi debiti da saldare nei confronti di più persone: accettando l’eredità rischieresti di pagare, con il tuo patrimonio, colpe non tue.

Ti stai, quindi, chiedendo se esiste un modo per limitare la tua responsabilità. In questo articolo, vedrai come funziona l’accettazione eredità con beneficio d’inventario e pagamento debiti del defunto, scoprendo i tempi a cui soggiace tale particolare procedura e quali sono le modalità di pagamento dei creditori.


Indice



L’accettazione dell’eredità

Con la morte di una persona si apre la cosiddetta successione ereditaria, tramite la quale l’erede è chiamato ad accettare o meno l’eredità, così subentrando nei crediti e nei debiti del defunto.


L’atto dell’accettazione, che può avvenire entro dieci anni dalla morte, è importante per l’erede in quanto una volta effettuato diventa irrevocabile.


L’accettazione può avvenire espressamente, tramite un atto formale e diretto, oppure tramite fatti concludenti quali, ad esempio, l’atteggiarsi a proprietario del bene ereditato del defunto: la vendita dell’immobile ereditato, o il pagamento del bollo della vettura del de cuius sono solo alcuni dei modi di accettazione tacita dell’eredità.


Oltre alla classica accettazione pura e semplice, esiste anche un’altra forma di accettazione dell’eredità, detta con beneficio d’inventario.


Accettazione con beneficio d’inventario

Con questa particolare forma di accettazione dell’eredità, il chiamato mantiene distinto il suo patrimonio da quello del defunto. In questo modo, l’erede, per regola chiamato a soddisfare i creditori del defunto, limiterà la propria responsabilità economica al solo patrimonio del de cuius, senza rischiare di dover pagare gli eventuali debiti preesistenti di tasca propria.


Tale tipo di procedura è ammessa a prescindere da qualsiasi divieto imposto dal testatore nei propri atti; pertanto, ogni clausola di questo tipo inserita nel testamento sarebbe da considerarsi nulla.


L’accettazione con beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio, o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.


Successivamente, tale opzione viene trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.


Termini per accettazione con beneficio di inventario

I termini per accettare l’eredità con il beneficio di inventario variano a seconda che il chiamato alla eredità sia o meno nel possesso di beni ereditari.


Se il chiamato è in possesso dei beni deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione, o della notizia della devoluta eredità; se entro tale termine ha cominciato l’inventario, ma non lo ha completato, può ottenere una proroga dal tribunale di massimo tre mesi, salvo particolari circostanze.


Se il termine spira senza il completamento dell’inventario, allora il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice [1]. Viceversa, il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto e, cioè, entro dieci anni dall’apertura della successione.


Quando ha fatto la dichiarazione, il chiamato deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la prorogaaccordata dall’autorità giudiziaria; anche qui, in mancanza di inventario, il chiamato sarà considerato erede puro e semplice.


Compiuto l’inventario, il chiamato, che non abbia ancora fatto la dichiarazione, ha un termine di quaranta giorni, da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [1].


Conseguenze dell’accettazione con beneficio di inventario

La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra, perciò, in tutti i crediti e debiti del defunto.


Tuttavia, questa conseguenza viene limitata dal fatto che, una volta esaurite le possidenze economiche del defunto, i creditori non potranno pretendere il pagamento del loro credito tramite il patrimonio dell’erede.


Questa limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso il Fisco che, di conseguenza, non può esigere neppure il pagamento dell’imposta di successione, in caso di assenza di beni del defunto.


Pertanto, l’erede che accetta con beneficio d’inventario è responsabile per il pagamento dei debiti ereditari nei limiti del valore dei beni costituenti il patrimonio ereditario e con i soli beni ereditari. La posizione dell’erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto è, quindi, quantitativamente diversa e più favorevole.


L’inventario

L’inventario serve ad inserire tutti i beni delparente deceduto, per il quale si intende accettare eredità. Tale operazione è effettuata dal cancelliere del tribunale, o da un notaio, se richiesto dalle parti.


A tal proposito, viene presentata un’istanza al tribunale competente territorialmente, a cui viene allegato:

  • certificato di morte;

  • certificato dello stato di famiglia, per dimostrare la qualità di erede;

  • eventuale copia conforme del testamento.

Solitamente, quando si procede all’inventario, è opportuno l’intervento di uno stimatore che possa quantificare il valore dei beni ereditari, al fine di stabilire l’importo complessivo del valore dell’asse ereditario.


Nel caso di beni di valore economico nullo, il pubblico ufficiale procede ad una semplice descrizione sommaria dell’oggetto, non avendo interesse commerciale; negli altri casi, il bene sarà fotografato e descritto dettagliatamente.


In caso di omessa indicazione del bene, per mala fede dell’erede, quest’ultimo decadrà dal beneficio dell’inventario, rispondendo personalmente per tutti i debiti del de cuius.

Una volta conclusa la realizzazione dell’inventario, quest’ultimo diverrà a tutti gli effetti un atto pubblico che farà prova fino a querela di falso.


Come vengono saldati i debiti?

Hai visto come il chiamato, che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, dovrà pagare i debiti dei creditori del de cuius, ma potrà farlo con i beni di quest’ultimo, così come risultanti dall’inventario.


Nei casi più semplici, potrà pagare a semplice richiesta dei creditori che, di volta in volta, si presenteranno al cospetto dell’erede. In questo modo, verrà fatta una semplice liquidazione dei beni in inventario e si procederà al saldo, salvo i diritti di priorità dei singoli creditori.


Nei casi più complessi, l’erede potrà disinteressarsi dei beni ereditari, procedendo alla nomina di un curatore che, per lui, possa gestire i pagamenti e le liquidazioni dei creditori. In questo modo, l’erede con beneficio si libera da qualsiasi obbligo relativo alla gestione e amministrazione dei beni ereditari, evitando eventuali responsabilità.


Inoltre, colui che abbia accettato l’eredità con il beneficio d’inventario ha la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione concorsualedell’eredità [4]. In questo caso, l’erede si recherà da un notaio, anche con l’assistenza di un avvocato, e inviterà i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso, e non inferiore a trenta giorni, le dichiarazioni di credito.


Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l’erede provvede, con l’assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare ai trasferimenti necessari. In questo modo, l’erede forma, sempre con l’assistenza del notaio, lo stato di graduazione per la liquidazione, anche alla luce dei rispettivi diritti di prelazione dei creditori (pegni, ipoteche, crediti di lavoro).


Questa procedura diventa obbligatoria quando all’erede viene notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, così impedendo all’erede di proseguire con i pagamenti.


 

Note

[1] Art.485 cod. civ.

[2] Art.486 cod. civ.

[3] Art.484 cod. civ.

[4] Art.498 cod. civ.



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