Quali sono gli adempimenti da eseguire per rendere opponibile alle altre persone un provvedimento giudiziale a favore di un coniuge?
Nella fase patologica di un matrimonio, quando si sta per porre fine alla relazione coniugale, la problematica più difficile da affrontare, poiché riguarda la tutela della prole, è l’assegnazione della casa familiare. La questione non presenta problemi solo dal punto di vista morale e sentimentale, posto che può capitare (e non di rado) che la casa sia assegnata al coniuge non proprietario. Infatti, molto spesso, sono interessati da questo provvedimento eventuali terzi acquirenti dell’immobile o creditori del coniuge proprietario della casa coniugale che vorrebbero recuperare il loro credito pignorando l’immobile. Ecco che diventa molto importante trascrivere il provvedimento di assegnazione presso i pubblici registri immobiliari, al fine di ostacolare la possibilità dei terzi di rivalersi sull’immobile a discapito dei figli minorenni o ancora non autosufficienti, unici soggetti tutelati dall’ordinanza di assegnazione. Dopo aver analizzato gli istituti coinvolti, affronteremo il tema dell’assegnazione casa coniugale: trascrizione conservatoria, scoprendo in cosa consiste questa forma di pubblicità.
Cos’è la casa coniugale?
Per casa coniugale s’intende il luogo dove marito e moglie svolgono prevalentemente la propria vita familiare, strutturando la nuova famiglia.
Casa coniugale non è sinonimo di residenza, anche se molto spesso i due istituti coincidono. Tuttavia, la legge permette agli sposi di stabilire una diversa residenza fiscale. L’importante è che in quella casa tutti i componenti della famiglia (marito, moglie e figli) mangino e dormano abitualmente.
Cosa tutela il provvedimento di assegnazione?
Quando il giudice provvede ad emanare un provvedimento di assegnazione valuta, in primis, un elemento: l’interesse dei figli, nati e cresciuti in quella casa. Difatti, l’istituto dell’assegnazione mira a tutelare la loro stabilità mentale considerando che la stessa viene già stravolta dalla separazione dei genitori; se a questa si aggiunge la necessità di dover abbandonare la casa dove sono cresciuti, ci si rende conto di come per un bambino questa situazione possa comportare un grave danno psicologico.
Dopodiché, una volta valutata l’età o la condizione economica dei figli, il giudice passerà al vaglio della situazione economica dei genitori, considerando anche l’eventuale titolo di proprietà appartenente ad uno dei due coniugi, piuttosto che ad entrambi [1]. In questo modo, il giudice avrà tutte le carte a disposizione per stabilire a quale genitore assegnare la casa familiare, almeno fino al raggiungimento della maggiore età o della stabilità economica dei figli.
Perché è importante trascrivere il provvedimento di assegnazione?
Una volta ottenuto il provvedimento di assegnazione della casa familiare, il coniuge beneficiario provvederà alla trascrizione del titolo.
Ma cosa significa trascrizione? Con questo termine ci riferiamo alla pubblicità del provvedimento fatta presso la conservatoria dei registri immobiliari con la quale si annota che su quell’immobile grava questa assegnazione, in modo tale da rendere opponibile quel provvedimento ai terzi che vantano un diritto su quell’immobile.
In questo modo, i terzi che, successivamente abbiano acquistato quell’immobile o risultino creditori del coniuge non assegnatario, non potranno far sgomberare lo stesso fino a quando non verranno meno i presupposti che hanno dato vita a quel provvedimento.
Gli effetti così forti di questo provvedimento sono dovuti al fatto che l’assegnazione vincola la destinazione dell’immobile facendolo fuoriuscire dall’alveo della categoria degli obblighi di mantenimento e collegandolo all’interesse superiore dei figli a conservare la casadove sono nati e cresciuti.
È comunque opponibile il provvedimento di assegnazione non trascritto?
Per quanto importante, la trascrizione del provvedimento non è obbligatoria per legge.
E allora ci chiediamo: cosa succede se il provvedimento di assegnazione non viene trascritto?
Secondo la Corte di Cassazione [2] il provvedimento rimane comunque opponibile per nove anni, ma solo in presenza di due condizioni:
l’esistenza di figli minori;
l’esistenza di figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa.
In questo caso, fino al perdurare di quei requisiti, e nel limite di nove anni dalla sua emanazione, il provvedimento non potrà essere intaccato da terzi, anche se ci si è dimenticati di trascriverlo; né l’eventuale morte del coniuge non assegnatario potrà far venir meno gli effetti protettivi del provvedimento, posto che l’assegnazione riguarda un diritto personale di godimento collegato direttamente all’interesse dei figli.
Diverso sarebbe nei seguenti casi:
la morte del beneficiario della assegnazione;
il trasferimento altrove della loro abitazione;
il passaggio a nuove nozze o anche la convivenza more uxorio del genitore assegnatario [3]. Iin questo caso, il terzo acquirente potrebbe agire in giudizio per far venir meno quel provvedimento e, quindi, usufruire dell’immobile, oggetto della contesa.
Cosa occorre fare per trascrivere il provvedimento di assegnazione?
Per procedere con la trascrizione del provvedimento, occorrerà munirsi di una copia dello stesso, conforme all’originale rilasciato dalla cancelleria o anche attestato da un legale.
Dopodiché, occorrerà formare la nota di trascrizione che dovrà essere presentata, insieme al titolo e alla quietanza dell’F23 pagato, alla conservatoria competente per territorio (in base all’ubicazione dell’immobile). Per tale incombenza, si può ricorrere o ad uno studio notarile o ad un avvocato esperto in trascrizioni.
Una volta presentata agli uffici della conservatoria tutta la documentazione, il conservatore provvederà a fare i controlliformali e sostanziali sui dati indicati nel titolo e nella nota di trascrizione e, dopo qualche giorno, provvederà ad annotare l’assegnazione sulla scheda dell’immobile (ovviamente farà fede la data di presentazione della nota).
Da quel momento in poi, con una semplice visura si potrà costatare come su quell’immobile ci sia annotato un provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Note
[1] Art. 337 sexies cod. civ.
[2] Cass. civile n.1744/2018 del 24.01.2018
[3] Cass. civile n.772/2018 del 15.01.2018
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