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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Bollo auto: sanzioni

A quali conseguenze legali andiamo incontro se dimentichiamo, non possiamo o, ancor peggio, non vogliamo pagare la tassa di proprietà prevista per chi possiede una macchina?


E’ sempre stata oggetto di discussione la natura della tassa di proprietà prevista per chi possiede un auto. Molti governi si sono succeduti con la promessa di eliminare questo fardello per il cittadino, che ne lamenta l’ingiustizia economica. Ma cosa succede se per dimenticanza, impossibilità economica o, più semplicemente, per protesta, decidiamo di non pagare il bollo auto: sanzioni?



Cos’è il bollo auto?

È un tributo che il legislatore ha previsto per chiunque possieda un autoveicolo, o anche un motoveicolo immatricolato all’interno del territorio italiano.


Essendo destinato a rinfoltire le casse delle Regioni, il bollo ha il compito di garantire – almeno nella forma – le funzioni sociali che la nostra Carta Costituzionale ha assegnato a questi enti a beneficio dei cittadini.


Quando, e ogni quanto pagare il bollo auto

Il bollo auto va pagato una volta l’anno.


La natura di tassa di proprietà, e non di circolazione fa sì che il bollo debba essere pagato a prescindere dal fatto che la propria auto venga messa o meno su strada.


Per sapere quando scade il nostro bollo auto dovremo guardare l’anno di immatricolazione dell’autovettura, poiché la scadenza sarà fissata per il mese successivo a questa.


Se, invece, acquistiamo un’auto usata, la scadenza del bollo sarà modificata per il nuovo proprietario, in quanto dovrà pagare la tassa il mese successivo a quello coincidente con il passaggio di proprietà, mentre per i mesi precedenti resterà obbligato il precedente proprietario, all’epoca intestatario dell’autovettura.


Facendo un esempio, se l’auto è stata immatricolata a febbraio, dovremo pagare il bollo entro il 31 marzo, ma se abbiamo acquistato l’auto da un precedente proprietario a settembre, dovremo pagare la tassa automobilistica entro il 31 ottobre.


Chi deve pagare?

Del pagamento è onerato il proprietario del veicolo.


Tuttavia, esistono alcuni casi borderline che possono provocare qualche problema di individuazione del soggetto passivo di questa tassa, come ad esempio il caso di acquisto di auto usata.


In questo caso, onerato al pagamento sarà chi risulta proprietario l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento che, come detto, è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di prima immatricolazione.


Ad ogni modo, il precedente venditore resta obbligato a pagare il bollo finché l’auto è stata a lui intestata.


In caso di contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, sarà l’utilizzatore che possiede l’auto alla scadenza del termine utile per il pagamento a dover sostenere le relative spese.


Come si determina l’ammontare del bollo?

Il costo del bollo auto dipende da vari elementi che possono essere più o meno incisivi per le tasche del guidatore. Si deve, infatti, tenere conto:


  • della classe d’inquinamento (Euro 3, Euro 4, ecc.), dove tanto minore sarà tale classe e tanto più si pagherà di bollo;

  • della potenza dell’autovettura in chilowatt; più il numero sarà alto, più il bollo sarà salato per il proprietario, fino ad arrivare alla potenza superiore ai 185 chilowatt in cui l’importo aumenta con una crescita progressiva, venendo denominato “superbollo”;

  • dalla vetustà del mezzo che, se compie venti anni dalla sua immatricolazione, cessa di essere oggetto di tassazione;

  • dalla Regione di competenza, che ha il potere di aumentare o diminuire gli importi dovuti.

Per conoscere nel dettaglio gli importi basterà recuperare la propria carta di circolazione al fine di poter calcolare l’ammontare del bollo.


Ma, se non si è proprio esperti nella lettura del proprio libretto, o se non si è pratici con i numeri, potremo sempre affidarci al sito dell’Agenzia delle Entrate, o a quello del Pubblico Registro Automobilistico e, inserendo la nostra targa e l’anno e il mese di immatricolazione, potremo subito sapere a quanto ammonterà il costo del bollo da pagare nell’anno in corso.


Come pagare il bollo auto

Come anticipato, il bollo va pagato alle Regioni.


Esistono dei casi in cui, tuttavia, il pagamento di questa tassa viene gestito dall’Agenzia delle Entrate, come in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna.


Materialmente, per il pagamento della tassa, potremo recarci in un tabacchino autorizzato al pagamento lottomatica, alla Posta, o direttamente presso lo sportello di un’agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche, o all’ACI (Automobile Club d’Italia) esistente nella propria città.

In alcune Regioni è pure ammessa la possibilità di pagamento online direttamente nelle casse dell’ente.


Occorre circolare con la ricevuta di avvenuto pagamento del bollo?

Non occorre assolutamente tenere nella propria autovettura la ricevuta di pagamento del bollo, come avviene per la polizza assicurativa, per la patente, o per la carta di circolazione.


Infatti, i controlli sul pagamento non vengono effettuati dalle forze dell’ordine, bensì dagli enti fiscali, tramite sistema informatico.


L’importanza della ricevuta del pagamento ne fa discendere l’utilità maggiore nel tenere tale documentazione ben conservata nella propria abitazione.


Cosa succede se pago il bollo in ritardo?

Capita a tutti, presi dalle numerose scadenze, di dimenticare il pagamento del bollo entro la data prevista dal legislatore.


Tuttavia, le conseguenze – se ci si ricorda di pagare entro un anno dalla scadenze – sono poco gravose per le tasche del titolare dell’auto.


Infatti, se paghiamo entro i primi 14 giorni, saremo costretti a sostenere una sanzione sull’imposta pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Se la scadenza si perpetra dal 15° al 30° giorno, si pagherà, invece, una maggiorazione pari all’1,5%; dal 30° al 90° giorno la sanzione sarà al 1,67%, mentre dal 90° giorno a 1 anno la sanzione è pari solo al 3,75%.


Il problema inizia a sorgere quando ci ricordiamo di pagare il bollo una volta decorso un anno dalla scadenza, poiché in questo caso la sanzione sarà del 30%, più un interesse dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo.


Cosa succede se non pago il bollo?

Problemi ancora più grossi potrebbero nascere laddove decidessimo di non pagare la tassa neppure decorso l’anno di scadenza.


In questo caso, la regione di competenza avrebbe tempo tre anni dall’anno successivo a quello di scadenza prevista per contestarci il mancato assolvimento del tributo. Infatti, decorsi questi quattro anni (tre + uno), senza alcuna richiesta in tal senso, il termine per la richiesta di pagamento sarebbe prescritta e la regione non potrebbe più pretendere quelle somme dal proprietario dell’auto.


Ad ogni modo, una volta ricevuta tempestiva richiesta di pagamento delle somme da parte dell’ente regionale, saremo costretti a pagare quel bollo con tutte le sanzioni e gli interessi accumulati nel corso del tempo.


Diversamente, la regione – con ogni probabilità – iscriverà al ruolo esattoriale la somma richiesta e non pagata, comunicando le informazioni all’Agente di Riscossione competente che ci dovrà notificare entro due anni la cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento, pena la decadenza del bollo auto.


Se anche l’Agente di riscossione dovesse riuscire a fare salvi i termini di decadenza e prescrizione previsti dal legislatore, per il destinatario di quelle richieste infruttuose inizierebbe a prospettarsi uno scenario sempre meno rassicurante: gli enti impositori e di riscossione avranno, infatti, diversi mezzi a loro disposizione per recuperare il credito maturato, potendo agire esecutivamente per il recupero coatto delle somme.


E questo potrebbero farlo in diversi modi:

  • con il fermo amministrativo del veicolo, così ottenendo il divieto di circolazione su strada della propria autovettura,

  • con il pignoramento dei propri conti corrente,

  • con il pignoramento dei beni mobili presenti all’interno della propria abitazione,

  • con il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione.

Inoltre, se il bollo auto non è stato pagato per tre anni consecutivi, si rischia la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.


L’A.C.I., in questo caso, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia [1].


Note

[1] Art. 96 cod. della strada


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