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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Bondage: cosa dice la legge?

Esiste una normativa vigente in Italia che disciplina questa particolare pratica sessuale?


Nonostante si senta parlare di questa tecnica solo da pochi anni, il bondage è una pratica antichissima, che trae le sue origini dai tempi dei Medi, antico popolo che occupò l’Iran nel sesto secolo a.C.. Questa pratica, ancora sconosciuta a molti, nell’ultimo periodo, è balzata agli onori della cronaca nera e, di conseguenza, all’attenzione dei giudici, per via di alcuni casi estremi, sfociati in eventi penalmente rilevanti. In questo articolo risponderemo alle seguenti domande: «Cos’è il bondage? Cosa dice la legge?». Subito dopo, vedremo quali sono le conseguenze civili e penali nei casi in cui questa pratica sessuale dovesse sfociare in condotte illegali, fino a mettere a repentaglio la vita del proprio partner.


Indice


Cos’è il bondage?

Il bondage è una pratica sessuale estrema con la quale un soggetto immobilizza con corde, oppure oggetti simili, il proprio partner per poi eseguire una determinata attività sessuale, così provocando delle emozioni, anche perverse, alla coppia: dalla sensazione di impossibilità fisica alla trasmissione di fiducia estrema nel partner che tiene in mano il gioco erotico.

Le peculiarità del bondage sono:

  • la separazione di parti del corpo;

  • la sospensione del corpo al soffitto;

  • la mummificazione e, quindi, privazione di tutti i sensi;

  • l’unione di oggetti a parti del corpo.

Questa pratica, formalmente, è da considerarsi legale, posto che prevede il consenso del partner immobilizzato e, quindi, non presenta delle attività compiute senza l’autorizzazione di una persona.


Pericoli derivanti dal bondage

L’estrema particolarità del bondage rende il più delle volte quest’attività pericolosa per chi la pratica; per tali ragioni è sempre consigliato alla coppia l’utilizzo di precauzioni, a salvaguardia della propria salute fisica e mentale. A tal proposito, sono state elaborate delle particolari regole, seppur non legiferate, utili a destreggiare, in tutta sicurezza, tale pratica.


Ad esempio, è fortemente raccomandato conoscere da tempo il proprio partner, così da essere in grado di evitare possibili reazioni allergiche, o fobie dello stesso, ed evitare dei traumi a giochi fatti.


Inoltre, chi si avvicina per la prima volta al bondage dovrebbe approfondire la tematica con l’acquisto di alcuni libri esplicativi, i quali sono fondamentali per fare chiarezza, e delineare le modalità e gli effetti emotivi che può creare tale pratica sessuale.


Purtroppo, nonostante i rischi che si corrono e i casi estremi passati agli “orrori” della cronaca, non abbiamo una normativa in grado di disciplinare questa pratica; pertanto, la giurisprudenza è chiamata a supplire tale mancanza.


Risvolti penali

È ovvio che una pratica così estrema possa provocare, in casi limite (fortunatamente), dei risvolti tragici che, inevitabilmente, sfociano in fattispecie delittuose.


In alcuni casi, si è addirittura arrivati al decesso del partner: si è, quindi, discusso se tale evento possa configurare un omicidio preterintenzionale o un omicidio colposo dovuto all’imprudenza dell’autore.


Tuttavia, elementi essenziali dell’omicidio preterintenzionale sono atti diretti ad esercitare una coazione fisica sulla persona che abbiano, come fine ultimo, l’inflizione di una sofferenza (percosse, una sensazione di dolore, o di fastidio, ovvero una menomazione, anche temporanea, dell’integrità fisica).


Per tali ragioni, si è dedotto in giurisprudenza [1] che la pratica di bondage non possa rientrare in questa casistica, posto che l’elemento psicologico del reato di percosse, o lesioni, è dato dalla coscienza e volontà di serbare una condotta violenta, tale da cagionare alla vittima una sensazione di dolore (nelle percosse) o una malattia (nelle lesioni).


Diversamente, la pratica del bondage non è diretta a procurare alcuna sofferenza, ma piuttosto un “piacere”, sia pure umanamente discutibile da chi non individua le ragioni della pratica.


Così concludendo, l’evento morte causato dalla pratica sessuale in oggetto è ascrivibile alla fattispecie di omicidio colposo, e non di omicidio preterintenzionale, atteso che l’attività sessuale, ancorché pericolosa, è comunque preordinata a provocare piacere.


In alcune fattispecie, l’omicidio colposo può essere considerato aggravato, quando, ad esempio, la morte del partner avvenga per soffocamento, verificatosi nel corso di un rapporto sessuale, sempre preordinato (seppur di difficile comprensione) a provocare piacere.


Da ultimo [2], la Cassazione ha ampliato la platea di reati ascrivibili in caso di evento dannoso provocato al partner, a seguito della predetta attività sessuale. Più precisamente, i giudici di legittimità hanno sentenziato che in tema di violenza sessuale, in relazione a certe pratiche estreme, per escludere l’illegittimità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner, espresso nel momento iniziale della condotta.


La scriminante non può essere invocata se l’avente diritto manifesta, esplicitamente, o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento, od una non condivisione sulle modalità di consumazione del piacere.


In questi casi, l’attività del partner configura il reato di violenza sessuale ai danni dell’altro partner; insomma, il consenso non è irrevocabile come nei rapporti contrattuali, ma facente parte della libera determinazione di una persona e, come tale, revocabile in qualsiasi momento.


Risvolti civili

Come qualsiasi illecito penale, il bondage che sfocia in un atto legalmente rilevante, dovrà scontare anche quelle che sono le conseguenze civili, in termini di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal partner, vittima dell’attività estrema. Perciò, la vittima di bondage non autorizzato avrà la possibilità di perseguire civilmente il partner e ottenere un ristoro economico che risarcisca i danni morali ed esistenziali patiti nella vicenda.


Se già pendente il giudizio penale, la vittima di bondage potrà usufruire della prova precostituita in dibattimento e, successivamente alla sentenza di condanna, potrà agire davanti alla sezione civile del tribunale di competenza per ottenere la liquidazione del danno.


Diversamente, se l’azione penale non è stata intentata, sarà necessario dimostrare i fatti davanti al giudice istruttore civile; in particolare, occorrerà documentare, anche tramite testimoni e videoregistrazioni:

  • l’attività di bondage;

  • la lesione subita;

  • il collegamento tra l’attività e la lesione;

  • l’assenza di consenso a subire quel tipo di lesione.

In caso di morte tale diritto sarà trasferito in capo ai parenti sotto forma di danno parentale. I familiari avranno la possibilità di adire la giustizia ordinaria e, dopo aver dimostrato la condotta dell’ex partner, l’evento morte e il collegamento tra fatto e evento, potranno ottenere in via equitativa il ristoro economico per le sofferenze patite dalla perdita del proprio congiunto.


 

Note

[1] Cass. Pen., sez. V, n.44986/2016 del 21.09.2016

[2] Cass. Pen., sez. III, n.11631/2020 del 16.12.2020

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