In cosa consiste e come si effettua la revoca dell’annotazione del provvedimento presso la conservatoria dei registri immobiliari?
L’assegnazione della casa coniugale, per il coniuge assegnatario, è un provvedimento molto importante, poiché, anche se volto a tutelare i figli, finisce per proteggere gli interessi del coniuge affidatario. Ma questo provvedimento non dura in eterno e, al venir meno delle condizioni previste dalla legge, è destinato a cessare i suoi effetti. Tuttavia, una volta ricevuto il provvedimento del giudice che pone fine a quell’assegnazione, dovrai procedere anche a pubblicizzare tale evento estintivo presso i registri immobiliari, in modo da liberare l’immobile da quel fardello. Dopo aver analizzato in cosa consiste l’assegnazione della casa coniugale e la trascrizione del provvedimento, vedremo quando è possibile ottenere la cancellazione trascrizione assegnazione casaconiugale, scoprendo quale sia la procedura da seguire per pubblicizzare tale evento negativo presso le conservatorie dei registri immobiliari.
L’assegnazione della casa coniugale
Si tratta di un provvedimento giudiziale che interviene nella fase di rottura del matrimonio, quando il rapporto tra i coniugi non può più proseguire. In questo caso, occorre stabilire a chi andrà la casa dove marito e moglie hanno svolto prevalentemente la loro vita familiare, strutturando la nuova famiglia.
Per quanto possa sembrare un provvedimento posto a tutela del coniuge più debole, in realtà tale decisione mira a tutelare l’interesse dei figli nati e cresciuti in quella casa che, dalla separazione dei genitori, subiscono già un forte stress emotivo. In questo modo, il legislatore cerca di limitare i danni psicologici degli stessi e di salvaguardare la loro vita familiare.
Questo non significa che il giudice non prenderà in considerazione altri elementi, quali il titolo di proprietà della casa affidata o la situazione economica dei genitori; questi requisiti sono subordinati all’interesse primario della prole e potrebbero, in presenza di particolari situazioni, soccombere per il bene dei figli. Potremo, quindi, avere un’assegnazione della casa familiare a favore del coniuge non proprietario, alla luce del fatto che, quest’ultimo, affidatario dei figli, non sia economicamente all’altezza di sostenere un canone d’affitto, a differenza dell’altro genitore.
Cos’è la trascrizione?
Con il termine trascrizione, s’intende un’attività amministrativa di pubblicità immobiliare. In parole più semplici, con la trascrizione si pubblicizza un determinato evento accaduto in capo ad un immobile, sia esso una casa, una villa o un magazzino.
In questo modo, chiunque sia interessato all’acquisto di una determinata casa è messo nella possibilità di conoscere, attraverso una visura, tutti gli eventi accaduti sull’immobile, così da evitare brutte sorprese in fase di acquisto.
Ad esempio, potrebbe accadere che il proprietario di una casa decida di vendere l’immobile prima ad una persona e, successivamente, ad un’altra. In questo caso, grazie alla trascrizione, il primo acquirente – se ha trascritto in tempo la compravendita – farà salvo il suo diritto a trattenere la casa acquistata, mentre il secondo acquirente, se non ha controllato l’esistenza di trascrizioni su quella casa e, quindi, non ha avuto la consapevolezza della precedente vendita, non potrà fare altro che rivalersi sul venditore truffaldino, ma senza poter rivendicare diritti di proprietà sull’acquirente che, diligentemente, ha trascritto l’atto di acquisto della casa per primo.
Sei protetto se non trascrivi il provvedimento di assegnazione?
C’è la possibilità di conservare gli effetti del provvedimento di assegnazione, anche quando questa non viene pubblicizzata in conservatoria con la trascrizione. Tuttavia, questa protezione è limitata nel tempo e sorge solo in presenza di una condizione necessaria: la presenza di figli minori, o figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa.
In questo caso, anche l’eventuale morte del coniuge non assegnatario non potrà intaccare gli effetti protettivi del provvedimento, posto che, come anticipato, l’assegnazione riguarda un diritto personale di godimento collegato direttamente all’interesse dei figli.
L’efficacia del provvedimento di assegnazione non trascritto durerà nove anni, a decorrere dalla sua emanazione, e non potrà essere scalfito da terzi. Questa tutela ulteriore è prevista per il fatto che l’assegnazione non riguarda la categoria degli obblighi di mantenimento, ma l’interesse superiore dei figli a conservare la casa dove sono nati e cresciuti.
Quando può avvenire la cancellazione della trascrizione?
La cancellazione di una trascrizione è considerata una forma di pubblicità, alla stessa stregua dell’annotazione positiva. Dobbiamo partire dal presupposto che la trascrizione del provvedimento di assegnazione produce effetti fino al venir meno dei presupposti per il quale il provvedimento in questione è stato emesso.
Infatti, la cancellazione della trascrizione può avvenire:
con il consenso dalle parti interessate;
con una sentenza passata in giudicato.
In alcuni casi, se la cancellazione dipende dall’avveramento di un evento, già indicato nella sentenza che ha dato vita alla trascrizione, la cancellazione può operare alla realizzazione di quel fatto. Pertanto, nel caso in cui non ci sia un provvedimento espresso che permetta all’interessato di cancellare la trascrizione, essa non potrà essere eseguita.
Per fare un esempio concreto dei casi in cui è possibile ottenere un provvedimento che permetta la cancellazione della trascrizione, possiamo prendere a riferimento il caso del trasferimento altrove del coniuge assegnatario o, anche, il passaggio a nuove nozze o la convivenza more uxorio del genitore assegnatario. In questi casi, l’interessato potrà ricorrere al tribunale per far accertare tale mutamento dei fatti e, quindi, ottenere il provvedimento di revoca dell’assegnazione.
Diversamente, la trascrizione della assegnazione della casa coniugale non potrà essere cancellata semplicemente per il fatto che il regime diseparazione ha esaurito i suoi effetti con la sentenza di divorzio, ma dovrà contenere un provvedimento espresso del giudicante [1].
Come si effettua la cancellazione della trascrizione?
Il procedimento è uguale a quello dell’azione positiva della trascrizione: per procedere sarà necessario ottenere un provvedimento giudiziale che ne consenta la cancellazione o una dichiarazione di consensi delle parti interessate, sotto forma di atto pubblico (o riconosciuto giudizialmente) che ne permetta l’operazione.
Dopodiché, occorrerà formare la nota con la quale si chiederà la cancellazione che dovrà essere presentata, insieme al provvedimento autorizzativo e alla quietanza dell’F23 pagato, alla conservatoria competente per territorio (in base all’ubicazione dell’immobile). Per eseguire queste attività dovrai farti aiutare da uno studio notarile o da un avvocato esperto in trascrizioni.
Una volta consegnata la documentazione agli uffici della conservatoria, spetterà al conservatore eseguire i controlli formali e sostanziali sui documenti, per poi provvedere ad annotare la cancellazione richiesta. Successivamente, non dovrai fare altro che ritirare l’avvenuta annotazione, che ti servirà sia come ricevuta che come prova dell’avvenuta operazione.
Tuttavia, se non sei sicuro che tutto sia andato bene, come prova del nove, potrai sempre effettuare una visura sull’immobile, in modo tale da verificare se l’operazione richiesta al conservatore sia stata correttamente annotata.
Note
[1] Tribunale Padova, sez. I, 06/10/2006
Comments