Chi è autorizzato dalla legge a sapere il luogo in cui risiede una persona? Esiste un diritto incondizionato del cittadino, o è necessario avere dei requisiti?
Anche se non di frequente, ti sarà capitato di dover ottenere una certificazione che attestasse la tua residenza o, viceversa, di dover ottenere il certificato della residenza di un’altra persona, per avere la certezza di recapitare una lettera d’amore, una diffida, o semplicemente una missiva formale. Ma il primo dubbio che ti pervade la mente è sempre lo stesso: posso richiedere, senza essere parente, e senza possedere alcun titolo, un attestato che comprovi legalmente la residenza di un determinato soggetto? E se si, a chi devo presentare tale richiesta? Quanto mi costa? Sono tutte domande lecite a cui potrò di certo dare una risposta. Dopo aver conosciuto il concetto di residenza e le relative funzioni, scoprirai, quindi, su chi ricade la legittimazione attiva ad ottenere un certificato residenza: chi può richiederlo?
Cos’è la residenza?
Nel linguaggio comune, utilizzi il termine residenza attribuendogli significati che, giuridicamente, appartengono al concetto di dimora o di domicilio. Tuttavia ognuno di questi termini rappresenta una situazione giuridica differente anche se, alle volte, possono racchiudere le stesse fattispecie.
Così, facendo i dovuti distinguo:
la residenza è intesa come il luogo in cui la persona vive abitualmente,
la dimora rappresenta, invece, il luogo in cui la persona si trova occasionalmente,
il domicilio, infine, si sostanzia nel luogo in cui la persona svolge il proprio lavoro, o intrattiene i propri affari/interessi.
Per quanto la residenza indichi il luogo in cui una persona vive abitualmente, non sempre questa sede rappresenta l’abitazione principale del soggetto, essendo possibile che quest’ultimo dimori stabilmente in un’altra abitazione di proprietà.
Qual è la funzione della residenza?
Ma, ti starai chiedendo, a cosa serve la residenza.
Grazie alla residenza potrai conoscere la via della città presso cui vive una persona e, quindi, potrai recapitare a quel soggetto qualsiasi corrispondenza riguardante la sua persona. Allo stesso tempo, la banca potrà inviarti le comunicazioni e la nuova carta di credito, potrai ricevere le utenze di luce, acqua e gas, potrai inviare un telegramma, e tante altre cose.
Inoltre, a livello legale, una volta saputa la residenza di un soggetto, potrai notificargli un atto giudiziario, o citarlo come testimone in un giudizio, piuttosto che metterlo in mora relativamente ad un credito che vanti.
Cos’è e a cosa serve il certificato di residenza?
Essendo la residenza di una persona fondamentale per il compimento di atti importanti (citazione in giudizio), occorre avere certezza di quest’ultima, non essendo sufficiente la soffiata di qualche conoscente, o l’aver visto questi uscire dall’ingresso di un’abitazione.
Quello che dovrai fare, quindi, è procurarti un certificato con il quale si dichiari che quel soggetto abbia la residenza nella via di quel comune. Tale certificazione verrà rilasciata dal Pubblico Ufficiale e, nella fattispecie, dal dirigente dell’ufficio anagrafe del Comune in cui risiede il soggetto.
Dovrai, preliminarmente, recarti allo sportello di competenza presso il Municipio territorialmente competente, o inviare una raccomandata/messaggio di posta elettronica all’indirizzo postale/mail del Comune con il quale chiedere l’emissione di questo certificato.
Una volta emesso, sarà cura dell’ufficio anagrafe competente consegnare, o inviare, al richiedente copia conforme del certificato per gli usi che la legge consente di fare.
Il certificato in oggetto, a differenza di altri (come quello di nascita), avrà durata di sei mesi. Dopodiché, anche alla luce del fatto che il soggetto residente potrebbe, nel mentre, decidere di spostare la propria residenza, sarà necessario ottenere un nuovo certificato ripercorrendo la trafila appena descritta.
È possibile autocertificare la residenza?
Esiste, tuttavia, la possibilità, per il soggetto interessato, di evitare il passaggio dall’ufficio anagrafe per attestare la propria residenza.
La legge ti riconosce, infatti, la possibilità di autocertificare la residenza nei rapporti con le varie Amministrazioni Pubbliche, quali scuole, camere di commercio e prefetture [1]. Basterà allegare all’autocertificazione copia del tuo documento d’identità.
Ovviamente, dovrai avere cura di inserire i dati esatti, poiché – in caso contrario – rischieresti di essere processato penalmente per aver dichiarato il falso [2].
Resta fermo che, al di fuori del soggetto interessato, l’unico abilitato a rilasciare un certificato di residenza a terzi è l’ufficiale dell’anagrafe del comune in cui si ha conoscenza dell’ultima residenza.
Chi può richiedere il certificato di residenza e quanto costa?
Devi avere un particolare interesse giuridico, o grado di parentela, per ottenere il certificato di residenza di un terzo? Evidentemente no. Questo certificato può essere richiesto da chiunque abbia interesse.
Secondo la legge, infatti, fatti salvi i divieti stabiliti da speciali disposizioni di legge, l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione riguardante tali status [3]. Pertanto, se non confliggente con il diritto alla privacy del terzo, avrai il sacrosanto diritto di conoscere il luogo dove questi ha stabilito la propria residenza.
Le uniche spese che, solitamente, vengono richieste dall’anagrafe riguardano i costi di riproduzione del certificato e una marca da bollo, nel caso in cui il certificato in carta semplice non basti per l’uso che se ne dovrà fare.
Tuttavia, nel caso in cui i suddetti dati dovessero essere necessari per poter agire in giudizio contro quel determinato soggetto, allora – come chiarito dall’Agenzia delle Entrate – non sarà necessaria neppure l’imposta di bollo [4].
Note
[1] D.P.R. 445/2000
[2] Art. 76 del D.P.R. 445/2000
[3] Art. 33 co. 1 dpr n. 223/1989
[4] Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016
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