In che modo è possibile revocare il provvedimento giudiziale in caso di riconciliazione tra coniugi?
Non sempre un matrimonio dura in eterno: spesso, non si conosce a fondo il proprio partner e non si valutano le possibili incompatibilità caratteriali, altre volte la crisi è portata dall’infedeltà del coniuge, o ancora da maltrattamenti domestici. Così, constatata l’improseguibilità della convivenza, si avviano immediatamente le procedure legali di separazione della coppia.
Ma cosa accade se, dopo l’omologa della separazione, marito e moglie si riavvicinano, riprendendo la vita di coppia? È possibile fare un passo indietro e porre nel nulla l’intervenuta separazione? In questo articolo vedremo come annullare la separazione tra coniugi, analizzando dapprima le varie modalità previste dal legislatore per ottenere il provvedimento stesso. Vedremo, poi, quali requisiti richiede la legge per ottenere la revoca del provvedimento che ha sentenziato la separazione e cosa succede se, una volta riconciliati, il matrimonio subentra nel tunnel di una nuova crisi.
Fase patologica del matrimonio
Matrimonio significa pacifica convivenza, amore, affetto, fedeltà, sopportazione. E, difatti, secondo la legge [1] i coniugi devono reciprocamenterispettare l’obbligo di fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, oltre che della collaborazione e coabitazione nell’interesse della famiglia.
Se manca anche solo uno di questi elementi, il contratto stipulato tra i coniugi può iniziare a traballare. I primi litigi e le continue incomprensioni possono provocare l’inizio della fase patologica del matrimonio, che – nella maggior parte dei casi – sfocia in una separazione tra marito e moglie.
È proprio questa fase la più dura per i coniugi, soprattutto se di mezzo ci sono figli: lotte per l’affidamento, guerre sull’assegnazione della casa familiare, addebiti per violazione del dovere di fedeltà portano i coniugi ad avviare le procedure legali e ad affidarsi ai rispettivi avvocati.
Modi di separazione
La legge mette sul piatto diverse modalità per addivenire ad una separazione tra i coniugi che, ricordiamo, non significa cessazione degli effetti del matrimonio, ma solo sospensione.
Vediamo, di seguito, quali sono le soluzioni.
La separazione giudiziale
È di certo la modalità più conflittuale e dispendiosa per i coniugi, ma è l’unica via d’uscita nel caso in cui gli stessi non riescano a trovare un accordo.
Sarà l’avvocato di uno dei due ad avviare il procedimento davanti al tribunale competente, tramite un ricorso che ripercorrerà i fatti, dal matrimonio alla rottura del legame coniugale.
Il primo incontro avverrà con il presidente del tribunale, il quale sarà chiamato ad un tentativo di ricomposizione della crisi e, solo dopo aver appurato l’impossibilità di ricongiunzione, assumerà i provvedimenti urgenti relativi a figli e condizioni economiche tra coniugi.
Successivamente, il presidente del tribunale rinvierà la causa davanti al giudice istruttore, che istruirà il giudizio assumendo tutte le provedocumentali utili a sciogliere i conflitti economici, e non, che hanno portato i coniugi ad agire legalmente.
La separazione consensuale
Molto meno farraginosa, oltre che meno dannosa, sia dal punto di vista economico, che mentale, è la separazione consensuale. In questo caso, l’atto viene presentato congiuntamente da marito e moglie che potranno essere assistiti anche da un solo legale.
Ovviamente, il ricorso a questa procedura presuppone che ci si presenti davanti al presidente del tribunale con un accordo già vagliato dalle parti. Il giudice, oltre a tentare la classica riconciliazione, verificherà se gli accordi sono congrui e non danneggino gli interessi dei figli, soprattutto quelli minorenni, per poi provvedere ad omologare il contenuto dell’accordo.
La separazione al Comune
Con l’ultima riforma del legislatore, i coniugi hanno la possibilità di accelerare ancor di più la loro separazione, presentandosi davanti al sindaco del loro Comune che, in qualità di ufficiale di stato civile, riceverà le volontà di separazione dei coniugi e provvederà ad annotarle presso i registri ufficiali, dov’è annotato l’atto di matrimonio.
Questa procedura è anche molto economica visto che non dovrai affidarti ad un avvocato. Basterà fissare un appuntamento presso l’ufficio comunale e recarti insieme al coniuge alla data fissata.
L’unico limite della procedura risiede nel fatto che essa non può essere avviata in presenza di figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti; la motivazione è semplice ed è insita nel fatto che la mancanza di un legale aumenta il rischio di accordi poco equi per la parte più debole.
La separazione con la negoziazione assistita
Tuttavia, il legislatore ha ideato una procedura, anch’essa snella, in presenza di figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti. Essa si svolge con la presenza dei rispettivi avvocati che redigeranno un accordo di negoziazioneassistita che sarà inviato alla procura competente per territorio.
Una volta ricevuto l’accordo, il procuratoredesignato valuterà se gli accordi economici tutelino l’interesse dei figli e, in caso positivo, emetterà un decreto di omologazione.
Diversamente, trasmetterà i documenti al presidente del tribunale che fisserà un’udienza per la comparizione dei coniugi, così trasformando questa procedura nella classica separazione consensuale.
Riconciliazione tra coniugi
Ma cosa succede se, dopo la separazione, i coniugi ritornano sui loro passi e decidono di ristabilire la vita matrimoniale? È possibile revocare la separazione? Per la legge è possibile, ma a determinate condizioni.
Infatti, è necessario provare la riconciliazione coniugale, che si verifica quando sia stato ricostituito l’intero complesso dei rapporti che caratterizzavano il vincolo matrimoniale, con tale termine intendendosi non solo quelli riguardanti l’aspetto materiale del vincolo, ma altresì quelli che sono alla base dell’unione spirituale tra i coniugi [2].
In sintesi, si ha la riconciliazione tra coniugi separati:
in caso di completo ed effettivo ripristino della convivenza coniugale,
in caso di ripresa dei rapporti materiali e spirituali caratterizzanti il vincolo matrimoniale e costituenti il consorzio familiare.
I comportamenti dei coniugi non devono avere riserve mentali, ma devono dimostrare in modo non equivoco la volontà delle parti di ripristinare la comunione di vita.
La convivenza è, di certo, elemento concreto e importante per dimostrare la riconciliazione dei coniugi, ma non è da sé sola sufficiente, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale.
Come annullare la separazione?
Secondo quanto dispone la legge [3], i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione, o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Se è necessario, o utile, per i coniugi ottenere un provvedimento giudiziale, si potrà presentare un’istanza al giudice, al fine di ottenere una sentenza ricognitiva della intervenuta riconciliazione, che ne determini la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione.
Questo provvedimento avrà efficacia dal ripristino della convivenza spirituale e materiale propria della vita coniugale. In questo caso, la parte che ha interesse a far accertare l’avvenuta riconciliazione dei coniugi ha l’onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto attraverso prove serie e inconfutabili [4], quali:
la coabitazione,
la ripresa di relazioni reciproche,
la cessazione di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La richiesta di annullamento della separazioneper intervenuta riconciliazione può essere presentata anche nel giudizio di divorzio, ma la richiesta non è ammessa da parte del coniuge che aveva avviato la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nuova separazione
E in caso di nuova rottura? Potrai usufruire del precedente provvedimento di separazione del giudice? Ovviamente, no.
Nel caso di nuova crisi coniugale, i coniugi dovranno presentare una nuova richiesta e la separazione potrà essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione [3].
Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorrerà una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazione.
Note
[1] Art. 143 cod. civ.
[2] Tribunale Reggio Calabria, n.1572/2019 del 25.11.2019
[3] Art.157 cod. civ.
[4] Cass. civ., sez. VI, 20323/2019 del 26.07.2019
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