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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Come tutelare un’idea

Che strumenti mette a disposizione la legge per proteggere l’inventiva di una persona, al fine di mettere al riparo la paternità di quell’estro dal tentativo di sottrazione proveniente da altri soggetti?


Mi è venuta un’idea! Quante volte esclamiamo questa frase, dopo aver ragionato a lungo sulla soluzione ad un problema? In alcuni casi, quest’idea può essere davvero interessante non solo per risolvere un singolo caso, ma anche per una categoria indefinita di problemi e di persone. Il frutto della nostra genialità, però, deve essere premiato economicamente e, soprattutto, tutelato giuridicamente affinché nessun altro possa assumersene il merito. E così, in questo articolo, vedremo come tutelare un’idea.


4.1 Brevetto


Cosa si intende per idea?

L’idea altro non è che una rappresentazione della mente la quale, mettendo insieme un determinato flusso di informazioni, produce un risultato che, alle volte, può essere più o meno innovativo o, addirittura, geniale.


È dal concetto d’idea che hanno preso le mosse i filosofi più importanti della nostra storia, da Platone ad Aristotele, per passare da Cartesio e Spinoza, fino ad arrivare a Kant. Ed è grazie a questi lampi di genio che si sono avute le migliori scoperte nel campo della scienza e della tecnologia.


Cosa possiamo ottenere da un’idea?

Da Nils Bohlin, ingegnere aeronautico inventore della cintura di sicurezza, ad Alfonso Bialetti, inventore della Moka, per passare a John Pemberton, e alla sua formula della Coca Cola. Sono milioni gli esempi da poter fare per capire quello che si potrebbe fare con un’idea geniale: migliorare la vita delle persone e fare tanti soldi.


Infatti, oltre alla soddisfazione – che rimarrà in eterno – di aver ideato una soluzione a problemi mai risolti, o aver semplificato procedure farraginose con dei meccanismi innovativi, la parte più interessante, quando si ottiene un’idea geniale, è quella economica. Ma per non perdere questa ghiotta opportunità, occorre dapprima difendersi da chi tenta furbescamente di appropriarsi del frutto della nostra testa.


Che elementi deve possedere l’idea per essere tutelata?

Qualunque sia l’ambito di tutela che si esige per la propria idea, l’ordinamento ne approverà la protezione, in quanto di interesse giuridicamente rilevante, solo in presenza dei seguenti elementi:

  • la novità assoluta dell’idea. Non deve essere mai stata prodotta, o brevettata in nessuna altra parte del mondo.

  • l’inventiva e, quindi, la genialità. L’idea non deve essere una conclusione scontata, o evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;

  • la liceità, poiché non si possono ideare elementi che ledono il senso del buon costume, o essere contrari all’ordine pubblico;

  • l’industrialità, in quanto un’idea deve poter fruttare a livello imprenditoriale.

Solo in presenza di questi elementi, potremo far sì che la nostra idea venga tutelata dall’ordinamento statale o comunitario, in quanto valevole di protezione giuridica.


Come tutelare un’idea?

Per proteggere la nostra inventiva, abbiamo a disposizione due elementi principe, uno creato appositamente per tale ragione dall’ordinamento e un altro che, seppur non specifico, può adattarsi a quello scopo: parliamo del brevetto e del contratto di know-how.


Brevetto

Si tratta della protezione più completa e sicura per tutelare un’idea, ma anche la meno economica.


Il brevetto altro non è che lo strumento che consente a chi partorisce l’idea di poterne tutelare la paternità e di commercializzare in esclusiva quell’inventiva nello stato, o nel continente in cui si richiede.


Esistono, infatti, sia dei sistemi brevettuali nazionali, che comunitari ed internazionali:

  • in Italia, abbiamo l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che rilascia il brevetto nazionale ed è anche autorizzato a ricevere gli altri brevetti a più ampio raggio;

  • in Europa, l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) che rilascia il brevetto europeo con effetto unitario per i paesi aderenti all’Unione Europea;

  • a livello mondiale, il brevetto internazionale gestito dal WIPO (World Intellectual Property Organization) utile a proteggere la nostra idea nei 152 paesi aderenti al trattato di Cooperazione in materia di Brevetti.

Una volta ottenuto il brevetto, il titolare dell’idea potrà attuare l’invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato, o degli Stati, in cui viene protetta.


Il nostro codice, ad esempio, prevede alcuni diritti esclusivi per il proprietario [1], quali:

  • se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

  • se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione;

  • il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.


Tipologia di brevetto

Possiamo proteggere la nostra idea attraverso due tipi di brevetto:


L’invenzione

In questo caso, l’idea ha una portata innovativa altissima, fornendo al contempo una soluzione nuova e originale ad una problematica ad oggi irrisolta. Deve sottostare ad una serie di esami strumentali e, una volta avallate tutte le caratteristiche richieste, avrà protezione per una durata di venti anni, senza possibilità di rinnovo.


Il modello di utilità

Qui l’idea non deve possedere quell’elevata innovazione e, per tale motivo, non è soggetta ad alcun tipo di esame. Tuttavia, per quanto sia semplice ottenerne la protezione, è molto difficile mantenerne una protezione duratura, in quanto il brevetto dura dieci anni e non è rinnovabile.


Quale idea non può essere brevettata?

Non tutte le idee possono essere protette col brevetto. Tolte quelle che difettano degli elementi di novità, innovazione, liceità e industrialità, non sono considerate a tale scopo brevettabili anche [2]:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

  • le presentazioni di informazioni.

Inoltre, non possono costituire oggetto di brevetto:

  • i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

  • le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

  • le varietà vegetali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché’ le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali;

  • le invenzioni biotecnologiche.

Contratto di know-how

Se non si ha la disponibilità economica per procedere alla tutela brevettuale dell’idea, o se tale procedura abbia avuto esito negativo per il mancato raggiungimento degli elementi richiesti per la sua protezione, avremo sempre la possibilità di tutelarne i contenuti con la stipula di un contratto di know-how che, in parole più semplici, si sostanzia in un accordo di segretezza tra due parti, il portatore dell’idea e chi la riceve.

Lo scopo di tale contratto è presto detto: il titolare mostra al possibile acquirente/utilizzatore la portata dell’idea al fine di poterne commercializzare i risultati; l’acquirente/utilizzatore, nella maggior parte dei casi un’azienda, valuta quell’idea e, se la reputa economicamente interessante, fa un’offerta per acquistarla o per utilizzarla industrialmente, impegnandosi al contempo a non rilevare i suoi segreti a terzi.


In questo caso, l’ideatore potrà valutare la possibilità di ottenere un rientro economico da quell’inventiva accertandosi, allo stesso tempo, del fatto che il ricevente non possa divulgare i segreti dell’idea a terzi.


Per la validità del contratto, occorre che l’idea trasmessa al ricevente sia innovativa e segreta (non conosciuta al mondo); altrimenti verrebbe a mancare la causa di quell’accordo.


Differenza tra brevetto e contratto di know-how

Le differenze sono sia economiche, che di protezione giuridica.

Infatti, mentre i costi del brevetto variano in aumento a seconda del numero delle pagine contenenti l’idea e del raggio di tutela nel territorio richiesta dal suo portatore, il contratto di know-how ha dei costi più contenuti che variano a seconda dell’importanza dell’idea da tenere in segreto e della parcella dell’avvocato che andrà a redigerne il contenuto.


Tuttavia, quella differenza economica viene giustificata dal tipo di protezione applicata all’idea.

Infatti, mentre il contratto proteggerà il concedente dalle cattive intenzioni di diffusione dell’idea del solo ricevente e firmatario dell’accordo, col brevetto la tutela opererà nei confronti di tutti, indistintamente, estendendosi – a seconda del tipo di protezione – a livello nazionale, comunitario o internazionale.


Note

[1] Art.66 Codice della Proprietà Industriale [2] Art.45 Codice della Proprietà Industriale




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