Esiste una compatibilità tra i vari benefici riconosciuti dalla legge in capo al lavoratore?
Sempre più spesso, si sente parlare di legge 104 e dei benefici ad essa connessi: acquisti auto agevolati, permessi retribuiti, pensioni anticipate, ricorsi previdenziali. Ma di cosa si tratta esattamente? Chi sono i beneficiari di tali agevolazioni? Come si ottengono? In questo articolo proveremo a rispondere a questi interrogativi, analizzando la normativa e alcune pronunce giurisprudenziali, anche al fine di comprendere il rapporto tra congedo straordinario legge 104 e ferie.
Vedremo in che modo il lavoratore può far valere i propri diritti nei confronti del datore di lavoro che si oppone alle richieste legittimamente avanzate soffermandoci, in particolare, su come sia possibile salvaguardare le proprie ferie quando si utilizzano i permessi straordinari previsti dalla legge.
Indice
Cosa prevede la legge 104 del 1992?
Per far fronte alla disuguaglianza di trattamento che le persone portatrici di handicap sono costrette ad affrontare quotidianamente, il legislatore, nel 1992, ha emanato una legge finalizzata a tutelare maggiormente i soggetti che, nella vita di tutti i giorni, risultano più svantaggiati.
La legge in commento prevede vari benefici, sia di natura fiscale, che di natura assistenziale, in favore del portatore di handicap e del familiare chiamato ad assisterlo.
L’ambito dove maggiormente si è intervenuti è quello lavorativo, dove il dipendente affetto da disabilità, o il suo familiare, ha riconosciuto un diritto intangibile, per il quale nessun datore di lavoro potrà mai opporsi o limitare i benefici in esso contenuti. Ne parleremo nel prossimo paragrafo.
Quali sono i benefici della legge 104 in ambito lavorativo?
Diversi sono i vantaggi riconosciuti al lavoratore disabile, o al suo familiare, titolare dei benefici della legge 104: alcuni di natura fiscale, altri di natura assistenziale.
Grazie a questa normativa, è possibile ottenere dei permessidi lavoro retribuiti per i familiari che assistono i disabili. In particolare, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa.
Per effetto delle modifiche entrate in vigore il 13 agosto 2022, più lavoratori possono fruire, su richiesta, dei permessi Legge 104 per lo stesso disabile, alternativamente tra loro e fermo restando il limite complessivo di tre giorni. E’ stata eliminata, infatti, la figura del referente unico dell’assistenza: mentre, in passato, un solo lavoratore poteva avere diritto ai permessi, oggi possono coesistere più lavoratori che assistono il familiare disabile grave [1].
Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge, di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Inoltre, il lavoratore, che usufruisce dei permessi in favore della persona con handicap grave, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Come usufruire dei benefici della legge 104?
Per poter usufruire dei benefici della legge 104 occorre essere portatori di una disabilità, per tale intendendosi la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
In questo senso, occorrerà presentare domanda all’Inps in modalità telematica, tramite l’aiuto di centri di assistenza fiscale oppure patronati.
La domanda deve essere corredata, oltre che da tutti i dati anagrafici del richiedente, anche da un certificato del medico di famiglia che attesti la natura delle infermità lamentate.
A valutare l’infermità sarà una commissione medica specifica che, convocato e visitato il soggetto richiedente, delibererà l’accoglimento o meno della richiesta.
In caso di rigetto della domanda, il soggetto avrà due possibilità:
impugnare il diniego dinanzi all’autorità giudiziaria;
presentare una nuova domanda, corredata da ulteriori elementi che comprovino l’aggravamento della situazione di disabilità.
Abuso dei benefici previsti dalla legge 104
Come in tutti i casi in cui il legislatore prevede delle agevolazioni per i cittadini, anche per i benefici della legge 104 assistiamo ai classici furbetti che, eludendo la legge, cercano di usufruire oltremodo dei vantaggi insiti nella normativa.
Tuttavia, il lavoratore che abusa dell’utilizzo dei benefici previsti dalla legge 104 è destinato a subire una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro, che può arrivare anche al licenziamento.
Soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto, ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente.
Compatibilità benefici legge 104 con altre agevolazioni
Abbiamo visto come i permessi previsti dalla legge 104, accordati per l’assistenza al familiare portatore di handicap, sono fondati sulla tutela dei disabili.
Questi permessi concorrono alla determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato, in quanto il diritto alle ferie, assicurato dalla Costituzione [2], garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta e ciò si rende necessario anche in caso di assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di energie fisiche e psichiche [3].
Inoltre, i permessi previsti dalla legge 104 non possono cumularsi con il congedo parentale ordinario e con il congedo di malattia del figlio, ipotesi nelle quali è prevista un’indennità minore rispetto a quella vigente per la retribuzione normale. Ne consegue che i permessi, accordati per l’assistenza del genitore portatore di handicap, concorrono nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato [3].
D’altro canto, in tema di congedo straordinario, l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità, di cui alla legge 104, un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale.
Note
[1] D.lgs. n. 105/2022.
[2] Art.36 Costituzione
[3] Cass. Civ., sez. lav., n.14187/2017 del 07.06.2017
Comments