Su chi ricadono gli oneri di sostentamento nel caso in cui il figlio sia nato da soggetti che non ne hanno accettato la genitorialità?
Il mantenimento del figlio è uno degli obblighi previsti dal nostro legislatore a carico dei genitori. Ma cosa succede se uno dei due, o entrambi i genitori, non riconoscono il bambino? A chi spetta contribuire agli obblighi economici scaturenti da quella nascita? In altre parole, cosa succede a un figlio non riconosciuto da un genitore? Sarà questo l’oggetto del presente articolo.
Che cos’è la filiazione?
La filiazione è il rapporto che si costituisce tra genitori e figlio a seguito della nascita di quest’ultimo.
Essa fa sorgere, su entrambe le figure, una serie di diritti e obblighi familiari reciproci, posti – soprattutto – a tutela del figlio: si pensi alla sua istruzione, all’educazione e, forse elemento più importante, al suo mantenimento.
Tuttavia, anche in capo al figlio sorgono una serie di obblighi, quali il rispetto nei confronti dei genitori, l’obbligo di convivenza nella minore età, e quello di assistenza nelle fasi della vita in cui i genitori non riescono più ad autosostenersi.
L’istituto della filiazione si divide in due grandi sub-categorie: la filiazione legittima e la filiazione naturale.
Nella prima rientrano tutti i figli nati in costanza di matrimonio, mentre nella seconda tutti i figli nati al di fuori del rapporto di coniugio.
Fino a qualche anno fa, le due categorie di figli ricevevano un trattamento differente dal legislatore che ne riconosceva diritti differenti, in barba al principio di uguaglianza riconosciuto dalla nostra Costituzione. Fortunatamente, questa discriminazione è venuta meno con la modifica del nostro codice civile [1], con la quale è stata eliminata la distinzione tra figli legittimi e naturali, riconducendo il tutto all’unica categoria dei Figli.
Il mancato riconoscimento di un figlio
Nei casi in cui il concepimento, e la conseguente procreazione del figlio, avvengano fuori dal matrimonio, è necessario che i genitori se ne assumano la paternità/maternità, attraverso una dichiarazione da loro stessi proveniente. Questo perché il padre e la madre, non essendo reciprocamente legati da alcun vincolo legalmente riconosciuto, non assumono automaticamente la posizione giuridica di genitori.
E così, per quanto inspiegabile, accade che alcune persone possano non riconoscere il figlio concepito fuori da un rapporto di matrimonio: vuoi perché concepito in un’età adolescenziale, vuoi per questioni economiche, culturali o, ancor peggio, per mancanza di un legame affettivo con l’altro genitore.
Il tutto, ovviamente, va a discapito di una sola persona, il figlio.
Questa situazione paradossale per il figlio poteva essere risolta solo attraverso un ripensamento del genitore che non ne aveva confessato inizialmente il concepimento. E questo perché il nostro codice civile, prima del 2006, per via della obsoleta distinzione tra figli legittimi e non, era ancorato a delle concezioni culturalmente primitive.
Solo grazie alla pronuncia della Corte Costituzionale [2] si è riusciti a superare questo ostacolo, eliminando quell’arbitrio concesso in capo al genitore che poteva decidere se riconoscere o meno la paternità di un concepimento, così condizionando il futuro di un innocente bambino. Ora, tuttavia, il riconoscimento può avvenire anche contro la volontà del genitore, in presenza di elementi che siano incontrovertibilmente chiari per l’identificazione di quel rapporto.
Così, all’interno di un giudizio instaurato dal figlio per ottenere il riconoscimento del rapporto genitoriale, elemento di prova primario e incontestabile risulta essere il test del DNA, costituente prova indefettibile per la dimostrazione del legame invocato dal figlio, e non riconosciuto dal genitore.
Tuttavia, il presunto genitore non è obbligato per legge a sottoporsi a quel Test. Conseguenza di questo rifiuto sarà la considerazione negativa di tale condotta da parte del Giudice che, grazie all’assunzione di altri indizi gravi, precisi e concordanti (prove testimoniali e fotografiche, ad esempio) potrà, comunque, sentenziare il riconoscimento della genitorialità. Sentenza che, per legge, produrrà gli effetti di un riconoscimento vero e proprio.
Il giudice potrà, quindi, emanare tutti i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, l’istruzione, l’educazione e il mantenimento del figlio e per la tutela di suoi interessi patrimoniali [3]. Così quella sentenza dichiarativa della filiazione naturale implicherà per il genitore riconosciuto tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento [4].
A chi spetta il mantenimento del figlio non riconosciuto dai genitori?
Come anticipato, il diritto al mantenimento da parte del figlio sorge con la sua nascita. Questo diritto viene mantenuto fino a quando questi non diventa indipendente economicamente.Ovviamente, questo diritto si trasforma in un obbligo nei confronti dei due genitori, nella misura proporzionata alle loro capacità economiche. Ma cosa succede nel caso in cui nessuno dei due genitori riconosce il figlio neonato?
Mentre è più comune il caso in cui solo il padre non riconosce quel concepimento, più raro è, fortunatamente, il caso in cui neanche la madre riconosca quel figlio. Infatti, per quanto possa sembrare strano, è riconosciuto anche alla madre che ne ha sostenuto la gravidanza il diritto al non riconoscimento del figlio procreato e, quindi, alla segretezza della maternità del parto. In questo caso limite, si attiva la macchina assistenziale posta a tutela del nascituro. E così, la volontà della madre viene comunicata all’Ufficiale di stato civile competente per territorio che attribuisce un nome e cognome di fantasia al neonato e procede con la formazione dell’atto di nascita e di tutta la documentazione occorrente; questa viene così inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni che provvede a rendere il nascituro adottabile per tutti quei potenziali genitori che vorranno accogliere nelle proprie case il povero bambino.
Durante il periodo in cui vengono ad essere individuati i soggetti aventi le caratteristiche di adottabilità richieste dalla legge, il nascituro sarà assegnato ai servizi sociali o ad una comunità che ne possa seguire i primi stadi di vita.
Riconoscimento da parte di uno dei due genitori
Molto meno raro è il caso in cui il figlio sia riconosciuto solo da un genitore, nella maggior parte dei casi dalla madre.
In questo caso, il mantenimento del figlio viene caricato tutto sulle spalle di un solo genitore, in quanto l’altro non ha alcuna intenzione di riconoscere la paternità di quella procreazione. Questo almeno fino a quando il figlio, o il genitore nell’interesse del minore, decida di avviare una causa per il riconoscimento della paternità dell’altro presunto genitore.
Se quel giudizio dovesse portare il Tribunale a dichiarare la paternità anche del soggetto non riconosciutosi genitore, allora anche quest’ultimo dovrà – contro la sua volontà – provvedere al mantenimento del figlio e a rimborsare al primo genitore le somme nel frattempo anticipate anche per la quota di mantenimento spettante all’altro. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, la relativa obbligazione del mantenimento si collega allo “status” genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto alla restituzione di quanto anticipato per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate nei rapporti fra debitori solidali [5].
E così, sussistendo un obbligo di mantenimento per il solo fatto di avere generato un figlio, ove all’atto della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, non verrà meno l’obbligo di mantenimento dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronunzia di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, essendo sorto fin dalla nascita il diritto del figlio naturale a essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Conseguentemente, il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, da un lato non potrà sottrarsi alla sua obbligazione nei confronti del figlio per la quota posta a suo carico per il futuro e, al contempo, non potrà neppure sottrarsi nei confronti dell’altro genitore all’obbligo di restituzione delle quote sorto dalla nascita del figlio fino alla sentenza di riconoscimento.
In più, sul “nuovo” genitore potrebbe incombere una condanna al risarcimento dei danni anche non patrimoniali patiti dal figlio per la lesione di diritti fondamentali della persona.
Note
[1] Legge n.219/2012
[2] Corte Costituzionale, 10 febbraio 2006, n. 50, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 274 cod. civile
[3] Art.277 cod. civile
[4] Artt.147-148 cod. civile
[5] Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, n. 7960
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