Sono un dirigente medico che lavora presso un’azienda sanitaria pubblica con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ho partecipato a un concorso per un dottorato di ricerca, classificandomi in posizione utile per il profilo di dottorato di ricerca “senza borsa”. Cosa posso fare?
Partiamo dalla normativa di riferimento e, cioè, dall’art. 2 della legge 229/1984, secondo il quale il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
In realtà, i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio.
Pertanto, il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio, conserva il trattamento economico di cui godeva presso l’amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, esclusi solo i compensi caratterizzati da aleatorietà, perché subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento della prestazione.
Ad affermarlo è, pure, la Cassazione che sottolinea come la finalità della norma che consente ai lavoratori di frequentare corsi di dottorato mantenendo il trattamento economico è quella di incentivare l’arricchimento del bagaglio culturale dei medesimi, i quali però, successivamente al conseguimento del titolo, devono permanere per un periodo minimo di due anni nel posto di lavoro, per consentire all’amministrazione di fruire delle conoscenze acquisite dal dipendente grazie agli studi postuniversitari (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2019, n. 15173).
Tuttavia, come recita anche la norma, il provvedimento di collocamento in congedo straordinario retribuito per la frequentazione di un corso di dottorato di ricerca è condizionato – a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19, comma 3, l. n. 240 del 2010 – a valutazione di “compatibilità” con le esigenze dell’amministrazione, seppur non è subordinato all’esistenza di una connessione tra le mansioni svolte dal lavoratore e l’oggetto del corso (v. sul punto Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2013, n. 2422).
Pertanto, la domanda di congedo per la partecipazione al dottorato deve necessariamente sottostare ad un giudizio della P.A., che deve essere pur sempre motivato.
Ad esempio, secondo la giurisprudenza, le difficoltà di far fronte alle esigenze dell’ufficio, dovute alla carenza di organico, aggravata dal mancato turn-over del personale di recente collocato in quiescenza, costituiscono ragione sufficiente di per sé a sorreggere il provvedimento di eventuale diniego (v. ad esempio, T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 20/03/2013, n. 104).
Ne è possibile prevedere una partecipazione “part-time” al dottorato, posto che giò il D.M. 45/2013, all’art.12, stabiliva che l’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
Pertanto, il mio consiglio è quello di indagare, dapprima in maniera informale, quale potrebbe essere la determinazione del dirigente sulla Sua ammissione al dottorato di ricerca.
Ad ogni modo, vista l’occasione ghiotta, io farei domanda di ammissione al dottorato e, in caso di diniego privo di una valida motivazione, o carente di prova, procederei con un ricorso al TAR avverso il provvedimento.
Solitamente, le motivazioni che si adducono sono facilmente attaccabili giuridicamente.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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