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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Fare causa ai genitori per violenza fisica

È ammissibile che padre e madre picchino i propri figli? La legge cosa prevede in tal senso? Esiste una tutela?


Fare i genitori è di certo il mestiere più difficile del mondo: non si sa mai se l’insegnamento impartito è corretto, se l’educazione viene trasmessa con i metodi giusti, se l’acquisto di una determinata cosa possa essere controproducente nella crescita del proprio figlio. È ovvio che questo comporta, alle volte, uno sviluppo difficile per il minore, soprattutto quando i genitori sono poco maturi, o non sono all’altezza di crescere correttamente un bambino. Ma cosa succede se questa inadeguatezza si trasforma in aggressività? Cosa può fare il minore se, all’interno delle mura domestiche, è spesso vittima di maltrattamenti? In questo articolo, vedremo quali sono gli obblighi genitoriali e quali reati si configurano nei casi in cui non vengono rispettati, per poi scoprire come fare causa ai genitori per violenza fisica, analizzando sia l’aspetto penale, che civile della vicenda.



I doveri dei genitori

Con la nascita di un figlio, sorgono in capo ai genitori diverse responsabilità e obblighi legali: la loro istruzione, la loro cura, la loro educazione [1]. Infatti, i doveri non si consumano in un semplice obbligo di mantenimento economico, ma variano anche sotto altri aspetti di natura sociale e civica.


Il totale disinteresse di un genitore nei confronti del figliocon conseguente violazione del dovere di mantenerlo, educarlo ed istruirlo si pone in contrasto con i diritti sanciti dalla stessa Costituzione.


La tutela dei figli si spinge fino a prevedere che, se uno dei due genitori non possa, o non voglia, adempiere al proprio dovere, l’altro debba far fronte per intero alle esigenze del minore con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.


Obbligo di garanzia

Da quei doveri di genitorialità sorge per il genitore una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’integrità psico-fisica del proprio figlio. In tal senso, il genitore deve impedire gli eventi che possano danneggiare la salute dei figli, dovendosi attivare con iniziative idonee a fermare o porre adeguato rimedio ai comportamenti violenti di terzi, o anche dell’altro coniuge.


La garanzia deve ricomprendere qualsiasi atto possa ripercuotersi sul proprio bambino, compresa la violenza sessuale, allorquando sussista la conoscenza o conoscibilità dell’evento e la possibilità oggettiva di impedire l’evento.


Se non può ritenersi lecito l’uso della violenza da parte di terzi ai danni dei propri figli, a maggior ragione non può dirsi lecita la condotta violenta diretta del genitore ai danni della prole.


Né tale condotta violenta può essere giustificata da un intento correttivo ed educativo, proprio della concezione culturale di cui il genitore è portatore.


Quale reato si configura?

Le violenze commesse dai genitori nei confronti dei figli integrano un vero e proprio reato, le cui pene si differenziano a seconda delle modalità con cui l’eventodannoso viene consumato.


Se la violenza commessa è scaturita dall’intento di educare, istruire, o vigilare sul proprio figlio, allora la pena prevista è della reclusione fino a sei mesi, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Più il danno sarà grave, più la pena sarà alta, fino ad arrivare alla reclusione di otto anni, se dalla violenza scaturisce la morte [2].


Se, invece, la violenza non è legata all’intento di educare, istruire, o vigilare sul proprio figlio, allora la pena si fa più grave, ricadendo la condotta nel reato di maltrattamenti in famiglia: qui la reclusione varia da tre a sette anni [3], aumentando della metà se la violenza è commessa ai danni di un minorenne, ovvero se il fatto è commesso con armi, o nei confronti di chi è affetto da disabilità.


Inoltre, se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni, mentre se ne deriva la morte, la reclusione sarà da dodici a ventiquattro anni.


Il reato di maltrattamenti nei confronti dei figli arriva anche a ricomprendere le condotte di reiterata violenza fisica, o psicologica nei confronti dell’altro genitore, quando i figli siano resi sistematici spettatori obbligati di tali comportamenti, in quanto tale atteggiamento integra una consapevole indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della prole.


Come fare causa?

La prima cosa da fare è recarsi presso il commissariato di polizia, o la caserma dei carabinieri più vicina e denunciare i fatti. Anche se non necessario, è utile avere delle prove dei fatti denunciati, quali messaggi audio, video, foto delle lesioni, o delle violenze.


In questo caso, si permette alle forze dell’ordine di avere una certezza in più sulla veridicità dei fatti e, magari, di intervenire immediatamente per porre fine alle condotte violente, allontanando il genitore aggressivo dall’abitazione familiare.


Una volta presentata la denuncia, sarà la procura ad avviare il procedimento penale e a curare la vicenda. È, però, utile munirsi di un avvocato che possa, insieme al pubblico ministero, provare al meglio i fatti denunciati durante il processo, al fine di ottenere la condanna del genitore violento e, così, porre fine a tutte le sofferenze patite.


Inoltre, una volta concluso il processo penale, che ha visto condannato il genitore violento, avrai la possibilità di agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le violenze subite negli anni.


Grazie ad una perizia di un medico legale, avrai la possibilità di dimostrare i danni subiti non solo a livello fisico, ma anche psicologico. In questo modo, potrai ottenere il risarcimento dei danni morali ed esistenziali che, in questi casi, sono molto più seri ed irreparabili di un livido al braccio.


 

Note

[1] Art.147 cod. civ.

[2] Art.571 cod. civ.

[3] Art.572 cod. civ.





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