In che modo la legge tutela la trasmissione dei propri beni immobili alla prole, salvaguardandoli da potenziali creditori?
Il futuro dei propri figli è qualcosa di imprescindibile per i genitori: garantire loro un tetto sotto cui vivere, o altri benefit essenziali, diventa un obiettivo fondamentale per la crescita familiare, soprattutto quando il lavoro genitoriale può far sorgere, in futuro, posizioni debitorie rilevanti, anche a causa di qualche investimento sbagliato. Per questo motivo, la legge ti consente la possibilità di costituire un fondo patrimoniale a favore dei figli, così proteggendo i bisogni familiari degli stessi e di tutto il nucleo parentale.
In questo articolo, analizzeremo l’istituto in questione, le sue finalità, i suoi presupposti, soffermandoci sulla tutela dei figli e sui diritti di quest’ultimi in caso di operazioni effettuate ai danni del fondo stesso; vedrai, infine, quali strumenti ha a disposizione il creditore, in caso di danno derivato dalla costituzione del vincolo patrimoniale.
Cos’è il fondo patrimoniale?
Si tratta di un istituto giuridico con il quale viene consentito al proprietario di un bene di destinarlo in un fondo affinché venga vincolato per uno specifico scopo, così sottraendolo ad altre operazioni, quali il trasferimento, l’ipoteca, il pegno o altre operazioni equipollenti.
A costituire il fondo possono essere i coniugi, o un terzo in favore dei coniugi, e con il consenso di quest’ultimi. All’interno del fondo possono confluire sia beni immobili, che beni mobili registrati (ad esempio, una macchina), o anche titoli di credito. Essendo un atto di portata rilevante, il legislatore richiede la particolare forma dell’atto pubblico.
La costituzione del fondo patrimoniale non determina un trasferimento effettivo della titolarità del bene immobile, ma soltanto un vincolo di destinazione sul bene. Inoltre, il fondo non implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo intangibile in favore dei singoli componenti della famiglia, neppure in riferimento ai vincoli di disponibilità.
A cosa serve il fondo patrimoniale?
Il fine perseguito da chi costituisce un fondo patrimoniale è quello di far fronte ai bisogni primari della famiglia, quali:
la necessità di abitare una casa;
il mantenimento della famiglia;
l’educazione della prole;
le cure mediche.
Inoltre, il fondo patrimoniale può essere utilizzato per soddisfare i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, determinando, a tale scopo, un vincolo di destinazione per il soddisfacimento di tali bisogni e, quindi, di tutti i suoi componenti, compresi, in particolare, i minori.
La norma non si riferisce alla cosiddetta famiglia parentale allargata, bensì alla famiglia nucleare, nella quale sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente.
Per tale ragione, l’istituto del fondo patrimoniale si differenzia dal vincolo di destinazione, in quanto quest’ultimo:
non è un istituto familiare e, quindi, non è necessariamente destinato a realizzare l’interesse esclusivo della famiglia;
non prevede come soggetti conferenti necessariamente i coniugi;
non necessita per la sua costituzione di una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria, né un controllo successivo.
La tutela dei figli minori
Come abbiamo visto, il fondo patrimoniale ha particolarmente a cuore l’interesse dei figli, soprattutto minori. Questa tutela viene spiegata dal legislatore il quale, in presenza di figli minori, ha posto dei divieti di trasferimento, ipoteca, pegno dei beni conferiti nel fondo patrimoniale se non con l’autorizzazione preventiva concessa dal giudice, nei soli casi di necessità, od utilità evidente [1]. Questa tutela viene estesa anche ai figli maggiorenni, ma solo se il fondo non sia cessato e se non risultino economicamente autosufficienti.
Pertanto, in caso di operazioni vincolanti effettuate dai genitori ai danni dei beni destinati nel fondo patrimoniali, i figli sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo.
Tale legittimazione è, per l’appunto, riconosciuta in virtù della natura dell’istituto, volto a costituire su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni del nucleo familiare e, quindi, di tutti i suoi componenti.
Tuttavia, da ultimo, si è fatto largo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione non è necessaria in caso di deroga contenuta nell’atto di costituzione del fondo. Ad affermare questi principi è la stessa Cassazione [2] la quale ha giudicato positivamente il caso di un fondo patrimoniale nel cui atto istitutivo era stata inserita la clausola secondo cui i beni vincolati in fondo patrimoniale potevano essere alienati, ipotecati e dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori.
Il danno ai creditori e i loro strumenti di difesa
Abbiamo visto come l’atto di costituzione del fondo patrimoniale non determini il trasferimento della proprietà dei beni all’interno destinati; tuttavia, il vincolo di indisponibilità che viene creato è idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori che, in questo modo, vengono chiaramente danneggiati.
Infatti, la costituzione del fondo patrimoniale comporta, soprattutto in presenza di figli minori, un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei coniugi che, se debitori, dovrebbero rispondere con tutti i loro beni, presenti e futuri.
Per evitare ciò, il creditore può domandare che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti il fondo patrimoniale; dovrà, però, dimostrare che i coniugi conoscessero il pregiudizio che l’atto arrecava alle sue ragioni creditorie o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
Trascrizione e annotazione del fondo patrimoniale
Come può essere salvaguardato, quindi, il fondo patrimoniale dagli attacchi dei creditori? Il legislatore, sul punto, ha stabilito che il fondo, formato tramite atto pubblico, debba essere annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Inoltre, l’atto costitutivo deve essere trascritto presso i registri immobiliari della conservatoria competente, al fine di dare notizia del vincolo a tutti i terzi.
Nonostante entrambe le operazioni (trascrizione e annotazione) siano finalizzate a dare pubblicità, la loro efficacia ha un diverso peso, visto che:
l’annotazione nei registri matrimoniali ne condiziona l’opponibilità ai terzi;
la trascrizione presso la conservatoria resta degradata a mera pubblicità-notizia e non si sostituisce alla prima, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.
In sintesi, in caso di ipoteca trascritta da un creditore dopo la trascrizione del fondo patrimoniale, ma prima dell’annotazione nei registri civili, l’esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario che, quindi, potrà agire esecutivamente sull’immobile [3].
Note
[1] Art.169 cod. civ.
[2] Cass. civ., sez. I, n. 22069/2019 del 04.09.2019
[3] Cass. civ., sez. I, n.12545/2019 del 10.05.2019
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