top of page
Cerca
Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

In comunione dei beni casa intestata ad un solo coniuge?

Rientra o meno nel regime della comunione tra marito e moglie l’appartamento intestato solo a uno dei due? Cosa stabiliscono le leggi in materia di matrimonio?


Solitamente quando marito e moglie decidono di acquistare la casa familiare, dove sposteranno la residenza di tutta la famiglia che verrà, compiono tutti i passi insieme: dall’apertura del mutuo, alla scelta dei materiali e dei beni mobili per arredare casa, fino al rogito notarile e alla conseguente stipula dell’atto pubblico. In altri casi, per opportunità, o per vantaggio economico, succede che solo uno dei due coniugi decida di intestarsi casa, a prescindere dal fatto che l’immobile sia stato o meno acquistato unitamente da questi, o con la collaborazione economica del partener. Infine, c’è chi è più fortunato e si ritrova una casa di proprietà, già pronta per essere abitata. Dopo aver analizzato gli istituti coinvolti nell’argomento, vedrai quali sono le conseguenze di tale intestazione unilaterale, per poi trovare la risposta alla domanda che ti stai ponendo. Cosa succede quando in comunione dei beni casa intestata ad un solo coniuge?



Cos’è la comunione dei beni?

La comunione dei beni è un accordo tra due coniugi con il quale si prevede che i beni dei due sposi formeranno, dal momento del matrimonio, patrimonio comune, con stessi diritti e obblighi nascenti in capo a marito e moglie.


Tale regime, un tempo da adottare con dichiarazione espressa, oggi, con la riforma del diritto di famiglia, si instaura in automatico, come regola generale; se, invece, i coniugi non vogliono miscelare i due patrimoni, dovranno dichiarare anticipatamente la volontà di aderire al regime della separazione dei beni; volontà che deve essere espressa al sacerdote, nel caso di matrimonio concordatario, o all’ufficiale di stato civile, in caso di matrimonio laico.


Quali beni rientrano nella comunione dei beni?

Costituiscono oggetto della comunione [1]:

  • gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Differentemente, qualora si tratti di imprese appartenenti ad uno dei consorti anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione riguarderà solo gli utili e gli incrementi.


Quali beni non rientrano nella comunione dei beni?

Il codice civile ha, poi, stabilito quali beni rientrano tra i personali del singolo coniuge, senza perciò ricadere nella comunione legale [2]. E cioè:

  • i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

  • i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;

  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

I beni appena elencati, quindi, non potranno essere rivendicati in futuro dal coniuge non direttamente titolato all’acquisto e, quindi, saranno saldi nel patrimonio del coniuge acquirente.


La casa acquistata e intestata dal coniuge prima del matrimonio

Gli immobili acquistati prima di convolare a nozze sono fatti salvi dalla legge che non può che operare per il futuro.


E così la casa di tua proprietà rimarrà tale, non essendo intaccata dal regime di comunione legale dei beni e dai suoi effetti.


Infatti, la legge stabilisce che i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento, non ricadono nella comunione e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge acquirente [2].


La casa acquistata e intestata al coniuge dopo il matrimonio

Ma cosa succede se tale acquisto interviene dopo la celebrazione del matrimonio. Esso ricadrà all’interno della comunione legale, soggiacendo agli effetti di tale regime patrimoniale, per via di una presunzione legale prevista dal codice civile.


Tuttavia, questa regola è accompagnata da diverse eccezioni, prima fra tutti il caso in cui la casa acquistata serva per un interesse esclusivamente personale del singolo coniuge.


La giurisprudenza più recente ha, infatti, precisato come, in caso di comunione legale tra i coniugi, il bene da loro acquistato, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratti del denaro ricavato dall’alienazione di beni personali, ovvero si tratti di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge ovvero serva all’esercizio della professione del coniuge, e, in caso di acquisto di beni immobili, tale esclusione risulti dall’atto di acquisto e il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione [3].


Tuttavia, la dichiarazione resa nell’atto dal coniuge non acquirente, in ordine alla natura personale del bene, si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione.


In mancanza di dichiarazione o giustificazione sulla natura personale del bene immobile acquistato da uno dei due sposi, l’altro potrà successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale.


Sul punto occorre precisare come, nel regime della comunione legale fra i coniugi, gli immobili che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all’esercizio d’impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione medesima solo “de residuo”, cioè se e nei limiti in cui sussistano al momento del suo scioglimento, con la conseguenza che, prima di tale evento, saranno aggredibili per intero da parte di eventuali creditori del creditore acquirente [4].


Note

[1] Art. 177, cod. civ.

[2] Art. 179 cod. civ.

[3] Cassazione civile, sez. II, 14/05/2018, n. 11668

[4] Cassazione civile, sez. I, 29/11/1986, n. 7060





73 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page