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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Limiti di velocità di poco superati: c’è responsabilità?

Cosa succede se si guida su strada superando leggermente quanto indicato dal codice della strada e dalla relativa segnaletica stradale?


A quasi tutti è successo di superare, anche di poco, il limite di velocità comandato dal legislatore e dalla segnaletica stradale. Alle volte per distrazione, altre volte perché si ha il vizio di correre per le strade e altre volte ancora perché il limite sembra veramente eccessivo e hai come la sensazione che la tua vettura si stia spegnendo. In qualsiasi caso, la regola è semplice: massima attenzione così da evitare che le sanzioni aumentino con l’aggravarsi della violazione. Tuttavia, ti sei sempre chiesto se esiste una sorta di attenuante per chi supera di poco il limite di velocità o se, invece, esiste una presunzione di colpa per il guidatore, tale da comportare sempre e comunque una multa per quest’ultimo. In questo articolo, dopo aver analizzato i limiti di velocità previsti per ogni singolo tratto stradale e per ogni tipologia di veicolo e aver analizzato le conseguenze previste dal legislatore, vedrai come la Corte di Cassazione ha sentenziato su un caso relativo a limiti di velocità di poco superati: c’è responsabilità?


  1. Perché vengono fissati i limiti di velocità?

  2. Quali sono i limiti di velocità su strada?

  3. Limiti speciali per vetture speciali

  4. Conseguenze del mancato rispetto dei limiti di velocità

  5. Vengo punito se supero di poco il limite di velocità?


Perché vengono fissati i limiti di velocità?

Le ragioni sono facilmente immaginabili: si cerca di proteggere la sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana. Infatti, imponendo dei limiti, sulla base delle caratteristiche delle singole strade, si evita o, quantomeno, si cerca di limitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.


Tra l’altro, a prescindere dai limiti imposti dalla segnaletica stradale, il conducente è chiamato a regolare la velocità del proprio veicolo alla luce delle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo da poter sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, quali ad esempio l’arresto improvviso della circolazione.


Quali sono i limiti di velocità su strada?

Ogni Stato ha previsto all’interno del proprio ordinamento i limiti di velocità che ogni persona deve rispettare quando si trova alla guida del proprio mezzo di circolazione.


Ovviamente, detti limiti variano a seconda del tratto stradale interessato. E così, la velocità massima non può superare [1]:

  • i 130 km/h per le autostrade, aumentabili fino a 150 km/h in caso di autostrade a tre corsie, più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media, sempre che lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio,

  • i 110 km/h per le strade extraurbane principali,

  • i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali,

  • i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.


In ogni caso, nell’eventualità in cui dovessero esserci precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.


Tale limite formale può essere adattato in concreto dagli enti proprietari di una determinata strada che, per le sue caratteristiche, ha bisogno di limiti diversi. In questo caso, gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari.


Anche dal punto di vista opposto, il conducente non deve comunque intralciare la circolazione procedendo a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.


Limiti speciali per vetture speciali

Per le caratteristiche di alcuni veicoli, e per la loro intrinseca periolosità, il legislatore ha dovuto predisporre dei limiti speciali. Ad esempio:


  • per i ciclomotori 45 km/h;

  • per gli autoveicoli o i motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose 50 km/h fuori dai centri abitati e 30 km/h nei centri abitati se viaggiano carichi;

  • per le macchine agricole 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti, altrimenti 15 km/h;

  • per i quadricicli 80 km/h fuori dei centri abitati;

  • per i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio 70 km/h fuori dei centri abitati e 80 km/h sulle autostrade;

  • per gli autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate 80 km/h fuori dei centri abitati e 100 km/h sulle autostrade.

In taluni casi, ad esempio per gli autoarticolati, o gli autobus, occorrerà indicare nella parte posteriore dei veicoli le velocitàmassime consentite, al fine di permettere agli organi di polizia di individuare durante la circolazione l’eventuale violazione dei limiti imposti.


Conseguenze del mancato rispetto dei limiti di velocità

Le conseguenze per chi supera i limiti di velocità non sono di poco conto e variano a seconda di quanto si è oltrepassato il divieto [1]:

  • se lo si supera di non oltre 10 km/h, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169;

  • se lo si supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680;

  • se lo si supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h allora occorrerà pagare una somma da € 532 a € 2.127 e in più, dalla violazione, scatterà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

  • se, infine, si supera la velocità di oltre 60 km/h la sanzione amministrativa varierà da € 829 a € 3.316, oltre alla sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Le somme pagate saranno attribuite, per metà all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento e per metà all’ente da cui dipende l’organo accertatore.


Vengo punito se supero di poco il limite di velocità?

Ti starai chiedendo: ma non posso essere perdonato se supero lievemente il limite di velocità imposto? La regola è rigida o flessibile?


La giurisprudenza, da ultimo[2], ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione sollevata da un automobilista che, in una strada di un paesino di provincia, percorreva il tratto a “soli” diciassette chilometri orari in più rispetto al limite consentito. Stranamente, le sue giustificazioni venivano accolte dal giudice di pace e, in appello, dal tribunale che consideravano la condotta priva di responsabilità perché non grave. In particolare, i Giudici di merito ritenevano che l’automobilista non dovesse tenere il tachimetro sott’occhio costantemente, non essendo prevista dalla legge tale condotta.


La Cassazione, forse con qualche sorpresa, si è ritrovata quindi ad affrontare tale singolare questione, rilevando come la sentenza del giudice d’appello da un lato escludesse la colpa e dall’altro ammettesse la violazione. In particolare, secondo i giudici di legittimità, l’eventuale assenza di colpa deve essere verificata in concreto e non essere oggetto di affermazioni generiche, sussistendo la presunzione di colpa e, quindi, l’onere in capo al guidatore di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.


Fatto sta che al guidatore, dopo la soddisfazione di aver avuto la meglio in primo e in secondo grado, non è rimasto che pagare la multa ricevuta, aumentata delle spese legali.


Note

[1] Art.142 Codice della strada

[2] Corte di Cassazione, ordinanza n. 3698/19, sez. VI Civile

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