Com’è regolata la normativa previdenziale nel settore del pubblico impiego? Quali sono le tutele previste in capo al lavoratore?
Negli anni, i vari governi susseguitisi hanno cercato di combattere ciò che ormai è frequente consuetudine nel mondo del lavoro e, in particolare, della Pubblica Amministrazione: il dilagare dell’assenteismo tra i dipendenti. Questo fenomeno crea non pochi disagi alla macchina amministrativa, la quale non solo si trova a dover supplire a mancanze di organico continue, ma anche a gravi disfunzioni economiche e operative, a danno dei principi cardine della Pubblica Amministrazione, quali il buon andamento e l’efficienza della stessa. Ma in tema di malattia dipendenti pubblici: chi paga? In questo articolo, analizzeremo la normativa in materia, quali contributi vengono versati e su chi ricade l’onere del pagamento degli indennizzi.
Indice
La malattia
La malattia è una momentanea incapacità lavorativa del dipendente, pubblico o privato che sia, dovuta ad una patologia che non permette al lavoratore, in quel frangente, di adempiere ai propri ordini di servizio.
La malattia può essere comune, o professionale, con ciò intendendosi quella patologia causata dallo svolgimento delle mansioni lavorative del dipendente e, quindi, ad essa strettamente correlata.
In entrambi i casi, l’assenza da lavoro è giustificata dalla legge ed il dipendente è tutelato da qualsiasi provvedimento del datore di lavoro, che non può comminare sanzioni, né licenziare il lavoratore, a meno che non sia decorso il periodo di comporto, con ciò intendendosi quell’arco temporale all’interno del quale il lavoratore non può superare un determinato numero di assenze, pena la risoluzione del rapporto lavorativo.
Procedura amministrativa in caso di malattia
Quando la malattia si protrae per un tempo superiore a dieci giorni, il dipendente pubblico – per giustificare l’assenza – deve presentare un certificato proveniente solo da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
In tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Inps e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all’Amministrazione Pubblica interessata.
Successivamente, il medico, o la struttura sanitaria, invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
Controlli sulle assenze del dipendente pubblico
I controlli sulle assenze dei lavoratori e sul loro stato di salute sono effettuati dall’Inps di propria iniziativa o su richiesta, ma sempre a spese dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle amministrazioni interessate al controllo.
Il regime previgente imponeva all’amministrazione di richiedere la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza, anche per le assenze di un solo giorno, mentre ora è il dirigente amministrativo a valutare se e quando effettuare i controlli, non sulla base di una valutazione arbitraria, ma sulla base di elementi di carattere oggettivo.
Nel caso in cui, durante il controllo fiscale, il lavoratore non si faccia trovare può rischiare l’illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, il provvedimento estremo del licenziamento.
Sul punto, ogni pubblica amministrazione farà una valutazione complessiva sull’atteggiamento tenuto dal dipendente, tenendo conto dell’anzianità di servizio e dell’esigenza di contrastare e prevenire il fenomeno dell’assenteismo.
Orari e reperibilità
I controlli fiscali per la lotta contro l’assenteismo e le malattie simulate non possono essere compiuti in ogni momento della giornata, ma solo in determinate fasce orarie di reperibilità.
In quell’arco temporale, il dipendente dovrà farsi trovare presso il proprio domicilio, a meno che non abbia la necessità di effettuare visite mediche, o accertamentispecialistici; in questi casi, dovrà comunicare preventivamente la necessità di allontanarsi, onde evitare spiacevoli sorprese.
Stesso discorso vale per l’assenza del dipendente dovuta all’espletamento di visite, terapie o prestazioni specialistiche: per giustificare il mancato giorno a lavoro occorrerà presentare l’attestazione rilasciata dal medico, o dalla struttura, anche privata, che hanno svolto la visita, o la prestazione, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
Se il dipendente non viene rinvenuto in casa dal medico tenuto ad espletare la visita fiscale, allora sarà costretto a presentare i giustificati motivi all’amministrazione di competenza: ad esempio, una causa di forza maggiore che, ledendo beni primari fondamentali, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato.
In mancanza di giustificazione, come abbiamo visto, il lavoratore rischierà la sanzione disciplinare del richiamo o, nei casi più gravi, anche la sospensione dal lavoro e il licenziamento e, inoltre, la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni e nella misura della metà per il periodo successivo.
Chi paga la malattia?
Veniamo al nocciolo della questione: chi paga la malattia del dipendente pubblico? Come abbiamo visto, il lavoratore dipendente non percepisce lo stipendio durante il periodo di malattia, ma un indennizzo che deve assicurare una copertura economica al lavoratore.
In queste situazioni, il datore di lavoro, per i primi quattro giorni, e, poi, l’Inps erogano al lavoratore un’indennità sostitutiva. Da un punto di vista pratico, l’indennità di malattia verrà erogata anticipatamente dall’azienda e poi rimborsata dall’Inps.
Quindi:
mentre per i primi tre giorni è direttamente il datore di lavoro a pagare nella percentuale indicata dal CCNL di riferimento;
dal quarto giorno consecutivo di malattia, sarà l’Inps ad intervenire economicamente.
Calcolo e ammontare dell’indennità
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, ci sono delle regole differenti – e più vantaggiose – sia per la durata che per il calcolo dell’indennità di malattia.
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni è riconosciuta una tutela economica molto forte. Nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, avente carattere fissoe continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio [1].
Per le malattie di durata superiore a dieci giorni verranno erogati tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
Per le malattie di durata superiore a quindici giorni, saranno erogati tutti i trattamenti, anche quelli di natura accessoria.
Inoltre, agli statali la malattia viene pagata non per centottanta giorni, bensì per diciotto mesi:
nei primi nove mesi di assenza, il dipendente ha diritto inoltre al 100% della retribuzione;
nei tre mesi successivi, gli spetterà un’indennità pari al 90% della retribuzione;
dal tredicesimo mese al diciottesimo, l’indennità si abbassa al 50% dello stipendio;
per poi perdere qualsiasi sussidio superato il diciottesimo mese di assenza.
È evidente, quindi, come la tutela nel settore pubblico sia molto più ampia e consolidata che nel settore privatistico, dove la necessità di contemperare gli interessi del datore di lavoro è più cogente rispetto a quella concernente la Pubblica Amministrazione.
Note
[1] Art.71 del D.L. 112/2008, conv. In l.133/2008
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