Quali sono le sanzioni previste per la violazione di questa norma del codice stradale?
Ricevere una multa per violazione della distanza di sicurezza tra veicoli è sempre antipatico, soprattutto perché capita di rado che la condotta venga rilevata dalle forze dell’ordine, o da qualche posto di blocco. Tuttavia, è molto importante rispettare questa particolare regola, specialmente per la sicurezza di chi ti sta intorno, sia esso guidatore o pedone. La prima cosa da fare, in questi casi, è recarsi dal proprio legale di fiducia e verificare se ci sono i presupposti per impugnare la sanzione amministrativa.
Dopo aver analizzato cosa prevede il Codice della strada, vedremo quali sono le sanzioni previste dal legislatore e qual è l’ammontare della multa per violazione della distanza di sicurezza, per poi verificare in che modo è possibile contestare tali provvedimenti.
Indice
Distanza di sicurezza
Secondo il Codice della strada [1], durante la marcia, i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che li precede, una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l’arresto tempestivo ed evitare collisioni con i veicoli che li precedono.
La ragione della previsione normativa è chiara, e tende a tutelare sia i conducenti dei veicoli in marcia, sia i pedoni che, in caso di collisione, possono ritrovarsi nelle vicinanze e rischiare la propria incolumità.
Per quanto la norma possa sembrare rivolta ai soli automobilisti, non bisogna sottovalutare che il rispetto delle distanze coinvolge anche i motociclisti e ogni altra tipologia di veicolo.
Quale distanza tenere?
Nei centri abitati, la distanza di sicurezza non è stabilita preventivamente in quanto si presume che la velocità dei veicoli in marcia non sia elevata a tal punto da predeterminare un vincolo.
Solitamente, si tratta di zone a traffico intenso, o dove la marcia è limitata dalla presenza di zone pedonali. Qui, la distanza di sicurezza dipende dai riflessi e dalle capacità del singolo conducente, che sarà, quindi, giudice della propria condotta.
Tuttavia, per avere un’idea della distanza minima da tenere, si può dividere la velocità stessa per 10 e moltiplicare per il quadrato del valore ottenuto. Se, ad esempio, si percorre una strada a 50 km/h, si dividerà la velocità per 10 ottenendo 5, il cui quadrato è 25, ovvero, il valore in metri della distanza di sicurezza sufficiente.
Fuori dei centri abitati, invece, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 metri [1]. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
Quando, infine, siano in azione macchine sgombraneve, o spargitrici, la distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere, comunque, inferiore a 20 metri.
Responsabilità conducente
Nell’ipotesi di mancata distanza di sicurezza tra veicoli in movimento, trova applicazione la responsabilità colposa del conducente alla guida del veicolo [2].
Questa responsabilità è detta presuntiva, perché fondata non sul reale accertamento dei fatti, ma sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante. Per liberarsi da questa responsabilità, il conducente dovrà fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [3].
Il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire, in ogni caso, l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto, o in parte, a lui non imputabili.
Diversamente, nel caso di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna, l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Sanzioni
Chiunque viola le disposizioni sulla distanza di sicurezza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 euro a 173 euro. Le sanzioni si aggravano quando dalla violazione deriva una collisione con gravedanno ai veicoli: in questo caso, la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma che va da 87 euro a 344 euro.
Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle predette violazioni, si applicherà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
Ancor più grave è la sanzione se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone: qui, il conducente sarà soggetto alla multa di una somma variabile da 430 euro a 1.731 euro, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo.
Come contestare la sanzione amministrativa?
Nel caso in cui la sanzione ricevuta per violazione della distanza di sicurezza risulti illegittima, il conducente dovrà procedere alla contestazione del relativo verbale di accertamento. Il consiglio è sempre quello di recarsi dal proprio legale di fiducia per verificare se ci sono gli estremi per la contestazione dell’accertamento eseguito dalle forze dell’ordine e, soprattutto, se vi sia convenienza economica nell’impugnazione.
Facciamo un esempio.
Esempio
Se la sanzione ricevuta è di poche decine di euro, non sarà conveniente per il conducente proporre impugnazione, se poi si ritroverà a pagare la parcella del proprio avvocato.
Le vie da intraprendere per impugnare la sanzione sono essenzialmente due.
La strada più economica e veloce è quella del ricorso al prefetto, da presentare entro sessanta giorni dal ricevimento della sanzione amministrativa. Questa strada è la più economica, in quanto non necessita del pagamento di tasse processuali e può eseguirsi senza la presenza del legale. In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sarà condannato al pagamento del doppio della sanzione impugnata.
L’altra strada è quella del ricorso al giudice di pace, da depositare entro trenta giorni dal ricevimento della sanzione. Questa via è la più dispendiosa economicamente, in quanto:
è previsto il pagamento di un contributo unificato e di una marca da bollo;
se la sanzione amministrativa è superiore ai 1.100,00 euro, sarai costretto a farti rappresentare da un avvocato.
Inoltre, i tempi del ricorso giudiziale sono sempre più lunghi dell’azione davanti al prefetto, che si consuma in poche settimane, a far data dal ricevimento dell’istanza.
Note
[1] Art.149 cod. della strada
[2] Art.2054, comma 2 cod. civ.
[3] Cass. Civ., sez. VI, n.4304/2021 del 18.02.2021
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