In che termini si può perseguire l’autore del ladrocinio? Cosa fare per interrompere il decorso del tempo?
È tra i reati più diffusi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Questo perché la povertà, preesistente o sopravvenuta, ti costringe spesso a gesti impensabili in altre situazioni, pur di raccattare un po’ di denaro per la propria famiglia. Le modalità con cui si configura il furto possono essere le più svariate: scippi per strada, con violazioni di domicilio, al supermercato, con destrezza, di lieve o grave entità, e così via. La persona offesa di questo reato ha la possibilità di agire per ottenere giustizia sia in sede penale, che in sede civile nei confronti dell’autore. Ma che tempi ci sono? Esistono delle scadenze? In questo articolo, scoprirai i vari tipi di furto disciplinati dal nostro codice penale per poi scoprire i tempi massimi di prescrizione furto in ambito penale e civile, da quando iniziano a decorrere e quando si interrompono, scoprendo se esiste o meno un tempo massimo di azione.
Quando si configura il reato di furto?
Questo reato si configura ogniqualvolta qualcuno s’impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola al proprietario, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Secondo il codice penale [1], la cosa mobile può essere sia materiale che immateriale, come l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa da presentarsi entro tre mesi da quando è stato commesso il reato, salvo che ricorra una circostanza aggravante, quale:
l’aver cagionato un danno di rilevante gravità;
l’aver agito con violenza sulle cose, o con un mezzo fraudolento.
Per configurarsi il reato, la sottrazione del bene di proprietà altrui deve avere il fine di ricavare un’utilità economica. In un caso, ad esempio, è stato assolto un lavoratore che aveva asportato due fusibili dalla scatola di derivazione elettrica di una saracinesca del magazzino dell’azienda dove lavorava e svolgeva attività di rappresentante sindacale, al fine di consentire ai colleghi di uscir fuori per porre in essere atti di protesta contro il datore di lavoro. Difettando il vantaggio economico, era mancato il dolo specifico richiesto dal codice penale.
Il furto, inoltre, può configurarsi anche quando il bene rubato era già stato sottratto e poi abbandonato dal precedente ladro; infatti, il bene lasciato non può considerarsi abbandonato, essendo l’azione compiuta da un non proprietario; ne deriva che la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario.
Diversamente, il reato di furto non potrà considerarsi consumato quando l’azione furtivaavviata, esercitata mediante la diretta osservazione della persona offesa e il conseguente intervento difensivo a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo; qui, infatti, l’autore non consegue, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.
Tipologie di furto
Quasi mai il furto viene perseguito nelle sue forme semplici, perché – nei casi concreti – si configurano sempre delle circostanze aggravanti o delle modalità particolari, tali da far rientrare la condotta in un’apposita categoria di reato, disciplinata autonomamente.
È difficile, infatti, che la condotta furtiva non sia accompagnata da necessità d’uso, con mezzi d’effrazione, con destrezza, con violenza sulle cose, o altre circostanze, tutte considerate aggravanti il reato.
A queste, si aggiungono dei casi particolari di furto, quali:
il furto d’uso, quando ci si impossessa di una cosa altrui al solo scopo di farne uso momentaneo, per poi restituirla immediatamente dopo;
il furto con scippo, quando si sottrae la cosa con l’uso strappandola al proprietario;
il furto in abitazione, intesa non solo come edificio, ma come qualsiasi ambiente adibito a dimora del proprietario del bene sottratto (roulotte, ad esempio).
Sanzioni penali e civili
In ambito penale, la condotta furtiva è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro, a seconda del sopravvenire di circostanze aggravanti o attenuanti del reato.
Nel furto d’uso, invece, la condotta può essere punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 206 euro. Sul punto, si è pure pronunciata la Corte costituzionale, ampliando l’applicabilità di questo reato minore anche ai casi in cui la mancata restituzione immediata del bene rubato sia stata dovuta a causa di forza maggiore.
In ambito civile, colui che ha commesso il furto potrà essere condannato al risarcimento del danno, che potrà consistere sia nel rimborso del valore del bene rubato, laddove questo sia stato distrutto o disperso sia nella liquidazione di un danno morale patito per aver subito quella sottrazione illecita.
A ciò dovrà aggiungersi la condanna alle speselegali del processo penale dove la persona offesa si è costituita parte civile; spese legali che potranno essere recuperate solo in sede civile.
Prescrizione furto
Con riguardo al furto, l’interesse dello Stato a perseguire il reato non dura per sempre, ma ha una scadenza, che risiede nell’istituto della prescrizione.
In ambito penale, per scoprire la durata della prescrizione dovremo ricercare l’articolo del codice che disciplina il reato e, qui, verificare la pena massima prevista.
Ad esempio, nel reato di furto, la pena massima prevista è di tre anni e, dunque, in questo lasso di tempo, potrà essere perseguita dalla legge. Certo è che, se dovesse intervenire un’attività del giudice, o del pubblico ministero, finalizzata a coltivare il procedimento penale in questione, allora il termine prescrittivo triennale si interromperà e riprenderà a decorrere nuovamente, ma con una limitazione temporale massima: sette anni e mezzo, oltre il quale non si potrà più perseguire l’autore del reato.
Diversa è la situazione in ambito civile, dove la persona offesa potrà agire per il risarcimento del danno, la cui prescrizione è prevista in cinque anni. Occorre, però, precisare come qualsiasi atto interruttivo sia capace di far decorrere nuovamente il termine prescrittivo e, a differenza che in ambito penale, non esiste una durata massima prevista entro la quale esercitare il proprio diritto al risarcimento del danno: ogni interruzione sarà capace di far ripartire il relativo termine prescrizionale.
In caso di furto di merce trasportata, invece, la prescrizione applicabile nei confronti del vettore è quella annuale, essendo coinvolta la responsabilità contrattuale del vettore, e non quella per fatto illecito, a meno che non sia previsto diversamente dal contratto di trasporto.
Ad inizio anno, la riforma del diritto penale ha previsto che con la pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna e fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna, il termine di prescrizione rimane sospeso fino a quando non cessa la causa che ha dato vita alla sospensione.
Inizio del termine prescrizionale
Partiamo dalla regola: la prescrizione decorre da quando viene effettuata la sottrazione del bene altrui, essendo quello il momento in cui la persona offesa subisce il pregiudizio patrimoniale.
Tuttavia, in alcuni casi, questo termine non è così facilmente individuabile. Ad esempio, con riguardo al furto di energia elettrica, si è stabilito che la prescrizione debba decorrere dall’ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un’unica azione furtiva a consumazione prolungata [2].
E ancora, in ipotesi di furto di beni di pertinenza di un istituto scolastico, il termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione di responsabilità decorre dalla data della sentenza conclusiva del processo penale, atteso che a quella data l’amministrazione è a conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie per intraprendere le idonee iniziative per il ristoro del danno.
Stesso discorso andrà fatto per l’azione di risarcimento danni civile, in pendenza di azione penale. Qui, la prescrizione inizierà a decorrere da quando il giudice penale accerterà la responsabilità dell’autore del reato.
Se dovesse esserci incertezza circa la data di consumazione del reato, il termine di decorrenza della prescrizione andrebbe computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato. In un caso trattato dalla giurisprudenza [3], infatti, all’imputato accusato di furto commesso nel corso dell’anno 1981, senza che si fosse potuta appurare la data precisa, la Corte ha ritenuto di individuare il giorno da cui dovesse far partire il termine prescrizionale in un giorno specifico dell’anno 1981, tale da consentire la maturazione della prescrizione e, quindi, l’estinzione del reato al momento della decisione giudiziale.
Note
[1] Art.624 cod. pen.
[2] Cass. pen., sez. IV, n.53456/2018 del 15.11.2018
[3] Cassazione penale, sez. IV, 28/11/1988
Comments