È possibile utilizzare questo strumento giuridico per contestare gli atti di riscossione dell’Agenzia delle Entrate?
Spesso, si sente parlare della possibilità di fare ricorso al prefetto in caso di multe ricevute per la violazione del Codice della strada: autovelox, divieto di sosta, divieto di circolazione. Grazie a questo strumento è possibile per il destinatario di questa sanzione ricorrere al superiore gerarchico dell’agente accertatore facendo a meno sia dell’avvocato che delle spese collegate al processo giudiziario, sempre fastidiose da sostenere, soprattutto quando l’importo da pagare per la sanzione è inferiore ai costi processuali. Ma è possibile presentare ricorso al prefetto per la cartella esattoriale? O una volta trasformata la sanzione in atto di riscossione, questa particolare procedura è inibita ai cittadini? In questo articolo, scopriremo questo particolare strumento, le sue caratteristiche e le modalità di presentazione, per poi affrontare la questione dell’ammissibilità o meno del ricorso nei confronti di un atto di riscossione.
Indice
Cos’è il ricorso al prefetto?
È uno strumento messo a disposizione dal legislatore per poter impugnare le sanzioni amministrative dinanzi al prefetto, quale organo gerarchicamente superiore all’agente accertatore.
Non è proprio un ricorso giudiziale, ma un’azione di tipo amministrativo; infatti, non presenta le caratteristiche proprie dei ricorsi davanti ai tribunali.
A conferma di ciò, il ricorso al prefetto viene presentato personalmente, senza necessità di un avvocato; tuttavia, un legale esperto è sempre utile per la redazione dell’atto, al fine di meglio rappresentare le ragioni del cittadino e aumentare le probabilità di vincita del ricorso.
Dietro ad ogni notizia positiva, c’è sempre un però; infatti, se da un lato non pagherai le spesepreviste per i giudizi (contributo unificato e marche da bollo), dall’altro – in caso di rigetto del ricorso – sarai costretto a pagare una sanzione pari al doppio di quella irrogata in fase di accertamento.
Cosa inserire nel ricorso?
Il ricorso può essere presentato a mani dell’ufficio da cui è stato emesso il verbale contestato o tramite raccomandata con avviso di ricevimento; da ultimo, è ammessa anche la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata che dovrà, però, essere accompagnata dalla firma digitale del ricorrente.
All’interno del ricorso andranno inseriti:
i dati delle parti;
l’indicazione del prefetto competente;
gli estremi della sanzione ricevuta;
i motivi per i quali sostieni che la sanzione sia illegittima;
la richiesta di annullamento della sanzione;
la sottoscrizione da parte del ricorrente.
Il ricorso deve essere presentato entro sessantagiorni dal momento in cui viene contestata la violazione. Se la contestazione non avviene nello stesso momento della violazione, allora i sessanta giorni decorreranno dalla notifica della violazione. Il prefetto designato sarà quello competente per territorio.
Facciamo un esempio.
Esempio
Se Tizio ha commesso una violazione nel circondario del Comune di Milano, sarà competente il prefetto di quest’ultima città. Tizio dovrà anche allegare tutta la documentazione necessaria a dimostrare le sue ragioni, al fine di mettere il giudicante nelle condizioni di poter comprendere quello che è successo.
Procedimento davanti al prefetto
Una volta consegnato il ricorso, questo sarà trasmesso entro sessanta giorni al prefetto che valuterà l’esistenza delle violazioni contestate, sotto il profilo della legittimità e del merito della vicenda.
Se avrai fatto espressa richiesta di essere sentito, si provvederà ad un’audizione in presenza; in quell’occasione, sarai messo nelle condizioni di meglio chiarire i dettagli dell’accaduto e, così, persuadere l’organo giudicante.
Una volta esaurite l’audizione e la valutazione dei documenti prodotti, il prefetto emetterà un’ordinanza con la quale accoglierà o meno il ricorso, motivandone le ragioni.
Peculiarità del procedimento è la durata massima dello stesso, stabilita dal legislatore in centoventi giorni, decorrenti dalla ricezione dell’atto da parte dell’ufficio accertatore. Decorso infruttuosamente questo termine, il ricorso si intenderà accolto.
Se, invece, il ricorso sarà rigettato, allora potrai ricorrere all’autorità giudiziaria e, in particolare, davanti al giudice di pace, al fine di impugnare le determinazioni negative del prefetto.
Casi di utilizzo del ricorso al prefetto
Il ricorso al prefetto è lo strumento tipico utilizzato per le impugnazioni delle sanzioni amministrative collegate alla violazione del codice stradale: grazie a questa procedura è possibile contestare la sanzione subita, senza dover necessariamente sostenere spese legali notevoli e, quindi, controproducenti per l’azione che si vuole intentare.
Il ricorso può riguardare:
vizi formali del verbale, quali errori riguardanti i dati del veicolo, o del conducente, o il luogo dell’evento;
vizi sostanziali del verbale, quali la mancanza di un’apposita segnaletica o di un provvedimento autorizzante l’emanazione del verbale.
Infatti, proprio con riguardo a quest’ultimo punto, il legislatore prevede che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione [1].
Ovviamente, per avere una probabilità maggiore di riuscita del ricorso, occorrerà dotarsi di prove testimoniali o documentali con le quali dimostrare le tue ragioni come:
il fatto che la sanzione non riguardi il tuo veicolo;
il fatto che non abbia commesso quella violazione;
il fatto che manchi un’autorizzazione per l’emanazione di quel tipo di sanzione.
Posso ricorrere al prefetto avverso cartella esattoriale?
Arriviamo al nocciolo della questione: il ricorso al prefetto può essere presentato solo contro una sanzione amministrativa o può essere presentato anche contro una cartella esattoriale contenente una sanzione amministrativa precedentemente adottata e mai impugnata.
La cartella esattoriale, infatti, attiene alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e presuppone perciò la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del procedimento sanzionatorio, costituito dal verbale di accertamento in difetto di ricorso al prefetto. Per questo motivo, la cartella esattoriale contenente la sanzione amministrativa non tempestivamente impugnata non potrà essere impugnata tramite ricorso al prefetto [2].
Diversamente, si permetterebbe al cittadino di impugnare il verbale a distanza di anni, consentendogli di raggirare la normativa che fissa in sessanta giorni il termine massimo entro cui fare ricorso.
Pertanto, il destinatario di cartella esattoriale contenente un titolo esecutivo relativo ad una multa, ricevuta e mai impugnata, potrà impugnare la cartella relativamente ai vizi riguardanti la forma dell’atto, non davanti al prefetto, ma presso la competente autorità giudiziaria.
Note
[1] Art.1, Legge n. 689/1981
[2] Cass. civ., sez. I, n.7115/2001 del 25.05.2001
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