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Immagine del redattoreSalvatore Cirilla

Si possono registrare le telefonate di lavoro?

È possibile utilizzare le intercettazioni in ambito lavorativo per tutelare i propri diritti in un giudizio civile?


Fino a qualche tempo fa, registrare una telefonata era operazione riservata a professionisti o, comunque, all’autorità giudiziaria. Al giorno d’oggi, invece, grazie all’esistenza di vari programmi informatici e app telefoniche, capaci di registrare le telefonate tra privati, non è più necessario essere esperti del settore. Ma è sempre legittimo registrare una persona a sua insaputa? Esistono delle condizioni necessarie dettate dalla legge? E cosa accade se tali registrazioni avvengono in presenza di colleghi? In questo articolo, analizzeremo tale tematica e, in particolare, scoprirai se si possono registrare le telefonate di lavoro al fine di tutelare i propri diritti economici e lavorativi. Analizzeremo il principio consolidatosi in giurisprudenza per il quale occorre contemperare da un lato il diritto alla riservatezza del cittadino e dall’altro il diritto alla difesa di un lavoratore.


Indice


Le registrazioni telefoniche

Abbiamo visto come, grazie all’avanzare della tecnologia, registrare una telefonata è molto più semplice rispetto a qualche anno fa. Grazie al file audio avrai una provadocumentale e potrai dimostrare il torto subito.


Infatti, le registrazioni vocali, rientrando nel genere delle riproduzioni meccaniche, risultano utilizzabili anche nei nostri giudizi civili, come anche nelle vertenze lavorative.


Non tutte le registrazioni sono, però, valutate legittime ed utilizzabili, in quanto occorre tenere in considerazione la tutela alla riservatezza che la legge prevede in favore del soggetto registrato.


Quando è possibile utilizzare le registrazioni?

Per rendere legittima una registrazione, occorre dare preventiva informazione all’interessato e ottenere il rilascio del suo consenso alla raccolta e trattamento di suoi dati personali.


Tale previsione subisce esplicita eccezione allorquando si tratti di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. C’è un «però». L’acquisizione delle registrazioni telefoniche all’interno di un giudizio, come prova inconfutabile di un fatto, è possibile quando gli interlocutori siano parti in causa e la registrazione venga realizzata da un soggetto che partecipi effettivamente alla relativa conversazione. In questo caso, non sarà necessario che l’altra parte (quella che non registra) sia consapevole della registrazione.


Diversamente, un terzo che non abbia partecipato alla conversazione non potrà produrre in giudizio la conversazione telefonica, in quanto tali riproduzioni vengono ritenute contrastanti con la libertà di comunicazione della persona; l’unico modo per produrle rimane la preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.


Cosa cambia in ambito lavorativo?

Se la registrazione, sebbene avvenuta in ambito lavorativo, serve a far valere i propri diritti, poco cambia rispetto alle regole indicate nel precedente paragrafo.


La situazione muta quando la registrazione è finalizzata ad un controllo a distanza dei lavoratori, vietato per legge, in quanto in contrasto con lo Statuto dei lavoratori.


Il datore di lavoro deve essere, infatti, autorizzato dalla rappresentanza sindacale aziendale, ente chiamato a verificare la sussistenza delle ragioni che possono giustificare l’installazione di apparecchiature finalizzate al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.


Altro discorso riguarda il comportamento di un dipendente il quale venga sorpreso a registrare, o tenti di registrare, in modo occulto, una conversazione con alcuni superiori gerarchici.


In questo caso, occorrerà valutare se la registrazione era finalizzata o meno all’acquisizione di una prova a discolpa di un suo comportamento; se sì, tale attività deve essere tutelata, perché mossa dall’intento di acquisire una prova a favore del lavoratore.


Pertanto, sarà nulla e, dunque, illegittima qualsiasi sanzione disciplinare volta a reprimere la condotta posta dal lavoratore per avere questi registrato alcune conversazioni tra colleghi al fine di supportare, ad esempio, la denuncia di mobbing nei confronti del superiore gerarchico.


Diversamente, si comprimerebbe un diritto costituzionalmente garantito, previsto per il comunecittadino, non essendo ragionevole prevedere un’eccezione in ambito lavorativo, dove la tutela da apprestare è anche maggiore.


Quando non è possibile utilizzare intercettazioni in ambito lavorativo?

Come anticipato, tali registrazioni sono vietate se frutto di un controllo generalizzato del datore di lavoro, posto in essere per ispezionare l’operato dei propri dipendenti.


Lo Statuto dei lavoratori [1] pone, infatti, il divieto di installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.


Se, invece, quelle registrazioni sono utili a dimostrare l’illecito posto in essere dai propri dipendenti, allora il divieto decadrà, con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo dal datore di lavoro [2].


Sanzioni in caso di registrazione non consentita

La legge prevede che chiunque, al fine di trarre per sé, o per altri, profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali, arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni [3].


Questo reato è integrato quando, ad esempio, il privato, mediante l’utilizzo di apparecchiature elettroniche, utili alla registrazione, conservazione e consultazione, poste all’interno della vettura in uso lavorativo, abbia, senza il consenso degli interessati, raccolto informazioni da utilizzare in ambito di vertenze di lavoro che vede coinvolto il soggetto registrato.


Pertanto, il lavoratore che abbia illegittimamenteregistrato una telefonata in ambito lavorativo, senza alcun fine difensivo, può subire una sanzione disciplinare dal proprio capo.


In un caso trattato dalla giurisprudenza di legittimità [4], il datore di lavoro aveva comminato un licenziamento disciplinare in quanto il lavoratore aveva leso la riservatezza del suo superiore registrando occultamente una conversazione telefonica tra questi ed un altro dipendente, nonché una riunione aziendale.


La Cassazione ha così confermato che, in via generale, è illegittima la registrazione di conversazioni in ambito lavorativo all’insaputa dei colleghi, in quanto tale condotta costituisce una grave violazione del diritto alla riservatezza.


Occorrerà, di volta in volta, fare un bilanciamento degli interessi in gioco: da un lato, il diritto alla riservatezza e, dall’altro, il diritto alla difesa processuale.


Ciò che rileva ai fini della giustificabilità della registrazione non è, quindi, l’idoneità della registrazione a provare le tesi difensive del suo autore, ma la sua oggettiva inerenza a tale specifica difesa.


Pertanto, affinché si possa effettuare la verifica della sussistenza di un’ipotesi derogatoria alla regola generale dell’impossibilità a registrare un lavoratore, o il suo datore di lavoro, il giudicante dovrà operare una valutazione delle circostanze del caso concreto, non potendo considerarsi sufficiente affermare che la registrazione sia necessaria all’esercizio del suo diritto di difesa.


 

Note

[1] Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

[2] Cass. Civ. sez. lav. n.5371/2012 del 04.04.2012

[3] Art.167 D. Lgs. 196/2003

[4] Cass. Civ. sez. lav. n.11999/2018 del 16.05.2018



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