Quali sono le conseguenze per chi viene sorpreso sotto l’effetto dell’alcol alla conduzione della vettura concessa in uso per fini lavorativi?
Sappiamo tutti come sia severamente vietato mettersi alla guida di un’auto dopo aver bevuto delle sostanze alcoliche tali da far superare la soglia consentita dalla legge e, in particolare, dal codice della strada. Le conseguenze sono molto gravi, sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista penale. Ma cosa succede se tale condotta illegittima sia commessa dal lavoratore alla guida dell’auto aziendale, durante gli orari lavorativi? Dopo aver analizzato le regole di utilizzo di questa categoria di autovetture e aver conosciuto le conseguenze legali di chi viene beccato alla guida in stato di ebbrezza, vedrai cosa può accaderti se vieni fermato ubriaco alla guida dell’auto aziendale. In particolare analizzeremo una sentenza recente della giurisprudenza che ha analizzato tale condotta, verificando quale sia, in questi casi, il provvedimento sanzionatorio più congruo in ambito lavorativo per questo genere di condotta, a dir poco imprudente.
Cos’è un’auto aziendale?
Solitamente, con questo termine intendiamo riferirci alle auto da acquistare di seconda mano, ma con pochi chilometri, precedentemente intestate a delle società. Ed effettivamente, si tratta di autoveicoli acquistati da aziende per lo svolgimento di attività d’impresa dei propri dipendenti.
Generalmente, per questioni fiscali, queste auto vengono utilizzate dalle aziende per brevi periodi, da sei mesi ad un massimo di due anni, per poi essere rimesse in vendita. Ciò non toglie che, nonostante il decorso di un breve lasso di tempo, queste vetture possano aver accumulato un bel po’ di chilometri, essendo utilizzate anche dieci ore al giorno su strada.
Quali sono le regole di utilizzo?
Una volta ritirata l’auto aziendale presso la propria sede di lavoro, il dipendente deve utilizzare la stessa esclusivamente per fini lavorativi, a meno che il mezzo sia stato concesso per uso promiscuo; in quest’ultimo caso, il dipendente avrà la possibilità, fuori dagli orari lavorativi, di usare l’auto per scopi privati.
Oltre a dover rispettare rigorosamente il codice della strada, il lavoratore non potrà far guidare l’auto a persone non autorizzate, dovrà dare immediata notizia di guasti, incidenti e, cosa più importante, non dovrà guidare l’auto sotto l’effetto di sostanze alcoliche, o di stupefacenti.
Le spese eventualmente sostenute per l’autovettura sono tutte rimborsate dall’azienda con le successive buste paga. In alcuni casi, ad esempio per i rifornimenti di benzina, vengono consegnate delle tessere, in convenzione con alcune società petrolifere, che fungono da carte di credito e permettono al lavoratore di non anticipare di tasca propria il denaro necessario all’acquisto di carburante.
Come si giustificano i controlli?
La polizia ha l’obbligo di motivare i controlli sullo stato alterato delconducente. Infatti, questi accertamenti devono essere effettuati nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica. Solitamente, anche la semplice puzza di alcol è considerata una giustificazione per procedere ad accertamento.
Per i conducenti di auto coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate dalla sistema sanitario pubblico. Una volta effettuati gli esami, questi verranno trasmetti agli organi di polizia e al prefetto per l’irrogazione delle eventuali sanzioni.
Conseguenze legali della guida in stato di ebbrezza
Guidare ubriachi è severamente punito dalla legge.
Le pene [1] sono graduate a seconda del tasso alcolemico riportato dal guidatore:
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro comporterà l’ammendada euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, oltre la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno 5;
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro comporterà l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Inoltre, se l’auto guidata appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida verrà raddoppiata, mentre se ti beccano al voltante ubriaco una seconda volta nell’arco di un biennio la patente di guida ti verrà addirittura revocata.
Conseguenze lavorative
Ma cosa succede se ti ritrovano alticcio al voltante dell’auto aziendale? La giurisprudenza ha trattato, da ultimo [2], un caso del genere, dove un dipendente della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. era stato fermato alla guida dell’automezzo aziendale in stato di ebbrezza alcolica, oltre i limiti consentiti dalla legge, in orario di lavoro, omettendo al contempo di comunicare la sanzione ricevuta all’azienda, datrice di lavoro.
Dopo aver ricevuto il licenziamento in tronco, il lavoratoredecideva di ricorrere in giudizio dove otteneva l’annullamento del provvedimento estremo e la sostituzione dello stesso con una sanzione conservativa, venendo accolta la tesi secondo cui l’avere guidato il mezzo aziendale in stato di ebbrezza rientrava ta le condotte punibili con una sanzione conservativa, come da contratto collettivo nazionale.
Arrivati al vaglio di legittimità, la Corte ha, tuttavia, capovolto le decisioni della Corte d’appello, stabilendo come la condotta accertata non fosse riconducibile all’ipotesi contrattuale disciplinata dal contratto collettivo di riferimento, quale la guida in stato di ebbrezza, ma ad un’ipotesi più grave, quale la guida di un automezzo aziendale con un tasso alcolemico pari a 2,32 grammi per litro.
Secondo i giudici di legittimità, i fatti andavano quindi esaminati nel loro complesso, così da comprenderne la reale portata e l’effettiva gravità della condotta.
Conseguenza di tale ragionamento? La conferma che il licenziamento deciso dall’azienda non era, alla fine, così sproporzionato, così come si pensava originariamente.
Note
[1] Art.186 cod. strada.
[2] Cass. ordinanza n. 8582/19 del 27.03.2019.
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