Cosa succede se emettiamo un titolo di credito collegato ad un conto corrente privo di fondi? Come possiamo evitare le conseguenze previste dalla legge?
Non sono pochi i casi in cui vengono emessi assegni privi della provvista economica necessaria al loro versamento. Non sempre, tuttavia, chi emette degli assegni scoperti intende frodare il proprio creditore; capita, ad esempio, che alcuni bonifici attesi con certezza nel proprio conto corrente non arrivino e, avendo consegnato in pagamento un assegno, ci ritroviamo, di punto in bianco, segnalati dalla Banca, oltre che destinatari di tutta una serie di sanzioni previste dalla legge per combattere l’emissione di assegni scoperti. Ma è possibile bloccare tali sanzioni, attraverso l’assegno richiamato?
Cos’è l’assegno?
È un titolo di credito con il quale un soggetto, detto traente, ordina alla Banca (detta, trattaria) di pagare la somma indicata in quel documento al soggetto, portatore legittimo del titolo (detto, beneficiario).
Nell’assegno vanno indicati luogo e data di emissione, l’importo da pagare in cifre e lettere, il nome del beneficiario e, ovviamente, la firma del traente. Per poter emettere tale titolo, il traente deve essere autorizzato dalla banca trattaria.
Cos’è la provvista?
Per far sì che la presentazione dell’assegno allo sportello bancario risulti fruttuosa, occorrerà la presenza del cosiddetto rapporto di provvista. Ciò significa che nel conto corrente collegato a quel titolo di credito dovranno essere presenti le somme indicate in pagamento nell’assegno altrimenti questo, una volta versato, verrà restituito con la dicitura impagato.
Quanti tipi di assegno esistono?
L’assegno può essere ordinario o circolare.
Il primo è il classico titolo di credito emesso dal titolare di un conto corrente bancario a cui l’assegno è collegato. Pertanto, una volta che l’assegno viene versato, le somme indicate nel documento saranno direttamente prelevate dalla giacenza economica presente in quel conto. Come anticipato, con l’assegno bancario avremo un rischio scopertura, poiché non vi è certezza del fatto che quel conto contenga tutte le somme necessarie a coprire il pagamento del titolo.
L’assegno circolare, viceversa, non contiene un rischio di impagato, poiché l’emissione di questo titolo è subordinata alla consegna dell’importo in esso indicato; in poche parole, le somme che si promettono con quell’assegno sono già possedute dalla Banca che le custodisce, in attesa che vengano riscosse dal portatore legittimo di quel titolo. E così, non ci sarà alcun conto collegato a quel titolo e, pertanto, qualsiasi soggetto – a prescindere dalla titolarità di un rapporto con l’istituto di credito – potrà ottenere tale assegno circolare e, così, garantire il pagamento al beneficiario.
Cosa succede se l’assegno viene restituito impagato?
Di non poco conto sono le conseguenze per il traente di un assegno bancario dichiarato impagato per difetto di provvista.
Innanzitutto, la legge prevede una sanzione amministrativa che varia da 516 euro a 3.099 euro; sanzione che può aumentare se l’importo del titolo supera i 10.329 euro, o se l’impagato è frutto di una condotta reiterata del traente.
Altra conseguenza di non poco conto è l’elevazione del protesto che altro non è che un atto pubblico e formale con il quale un Notaio (o altro Pubblico Ufficiale) accerta il mancato pagamento del titolo, pubblicando questa inadempienza presso il registro informatico dei protesti.
A questa conseguenza pubblica, se ne affianca un’altra, di tipo sanzionatorio, decisa dal Prefetto sulla base della gravità dell’inadempienza, dell’importo impagato e della reiterazione della condotta: l’emissione di provvedimenti di interdizione pubblica nei confronti del traente dell’assegno.
È pure previsto il pagamento di una penale, pari al 10% dell’importo indicato nell’assegno, e non pagato [1].
A ciò può aggiungersi l’ordine di revoca dell’autorizzazione da parte della Banca ad emettere assegni, con la conseguente richiesta di riconsegna del blocchetto dei titoli in possesso del traente.
Infine, conseguenza più rilevante per colui che emette un assegno a vuoto è la segnalazione che la banca dovrà fare alla CAI, Centrale di Allarme Interbancaria, avente il compito di registrare i cattivi pagatori in un database nazionale al fine di portare a conoscenza gli altri intermediari bancari del rischio di intrattenere rapporti con quei soggetti, considerati come poco raccomandabili all’interno di un rapporto economico.
La ratio della norma è, quindi, quella di regolamentare l’interesse generale economico al fine di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
È facile scorgere l’importanza della segnalazione anche per i traenti che, in questo modo, si ritrovano preclusa la possibilità di chiedere finanziamenti, mutui e fidi alle banche che, alla vista del nominativo iscritto presso la CAI, non osano concedere alcuna fiducia agli stessi.
Ovviamente, c’è un modo per evitare tale segnalazione: il pagamento tardivo dell’importo scoperto dalla provvista entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione di impagato ricevuta dalla banca.
Cos’è l’assegno richiamato?
Come anticipato, non sempre il difetto di provvista dell’assegno è collegato ad una volontà di truffare il proprio creditore.
Alle volte, i pagamenti che il traente dell’assegno crede prossimi e sicuri nel proprio conto corrente non vengono ricevuti e, così, il conto bancario, che in quella data specifica avrebbe dovuto contenere diverse migliaia di euro, si ritrova con pochi spiccioli di giacenza. Nel mentre, tuttavia, ci dimentichiamo di avere consegnato un assegno al nostro fornitore che, presentatosi presso lo sportello bancario di riferimento, procede con il versamento del titolo.
Cosa possiamo fare per evitare parte delle conseguenze penali, amministrative, pubblicitarie ed economiche previste in tale caso?
La soluzione migliore è quella più scontata: chiamare il portatore dell’assegno e convincerlo della nostra buona fede e della volontà di voler adempiere al pagamento di quanto promesso con quel titolo, chiedendo a questi di richiamare l’assegno versato presso la banca negoziatrice.
In questo caso, il traente riuscirà a sospendere temporaneamente le conseguenze perpetue che quel difetto di provvista potrebbe provocare.
Ma, affinché quel rischio sia scampato del tutto, il traente dovrà pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta dalla banca l’importo dell’assegno, la penale del 10% e gli interessi e le spese maturate a seguito della presentazione, ottenendo al contempo una liberatoria del beneficiario dell’assegno che attesti il ricevimento di quei pagamenti [2].
In parole più semplici, quindi, l’assegno richiamato consiste nella revoca del mandato all’incasso che il beneficiario del titolo aveva conferito alla propria banca con la distinta di versamento.
Tuttavia, se non si procede al pagamento tardivo di quell’assegno, il richiamo non avrà alcuna efficacia sanante.
Infatti, secondo la giurisprudenza di merito [3], il richiamo del titolo, dopo la contestazione dell’impagato da parte della banca, sebbene sia sufficiente ad impedire l’elevazione del protesto, non fa venir meno l’obbligo in capo alla banca della segnalazione in CAI, attesa la espressa natura di illecito istantaneo costituito dall’emissione del titolo privo di provvista.
Non appena l’illecito giunge a compimento con la presentazione dell’assegno alla banca trattaria, scattano a carico di quest’ultima una serie di obblighi, tra cui quello del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni [4].
E così, maturato il termine di sessanta giorni senza che all’istituto di credito sia pervenuta la documentazione attestante il rituale pagamento tardivo, la banca è obbligata all’inserimento del nominativo del traente nella banca dati della Centrale Interbancaria.
In questo caso, quindi, l’assegno richiamato servirebbe a poco, in quanto inidoneo ad elidere alla radice gli effetti dell’illecito amministrativo di cui si tratta; del pari, risulterebbe irrilevante la distruzione dell’assegno che è operazione effettuata dallo stesso correntista e volta a togliere definitivamente dalla circolazione il titolo (in quanto l’impagato dell’assegno per mancanza di provvista era già stato accertato).
Note
[1] Art. 3 legge 386/1990
[2] Art. 8 legge 386/1990
[3] Corte di Appello di Napoli, 30.10.2012 | n.3509
[4] Art. 9 bis legge 386/1990
Comments