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Lo stalking è aggravato anche se la vittima non voleva una storia seria?

Immagine del redattore: Salvatore Cirilla
Salvatore Cirilla
16 set
Tempo di lettura: 5 min

La Cassazione con la sentenza n. 19952/2026 afferma che l’aggravante per i reati di stalking e lesioni personali commessi nell’ambito di una relazione affettiva non dipende dall’intenzione della vittima di costruire un progetto di vita comune con l’autore del reato. È sufficiente l’esistenza di una relazione intima — anche non esclusiva, anche già terminata — perché si instauri quel rapporto di fiducia il cui approfittamento giustifica l’aggravante.


Una donna subisce atti persecutori e lesioni personali da parte di un uomo con cui aveva avuto una relazione intima. In sede di testimonianza dichiara di non aver mai avuto intenzione di costruire una relazione stabile con lui, di non aver mai voluto una storia seria. L’imputato sostiene che, in assenza di un progetto di vita comune, non possa configurarsi l’aggravante prevista per i reati commessi nell’ambito di una relazione affettiva.

La risposta alla domanda su se lo stalking sia aggravato anche quando la vittima non voleva una storia seria è sì. La Cassazione con la sentenza n. 19952/2026 chiarisce che l’aggravante non richiede alcuna valutazione sulle intenzioni della vittima riguardo alla profondità o alla stabilità del legame — richiede solo che quel legame affettivo, anche intimo e non esclusivo, sia esistito.

L’aggravante per relazione affettiva: il quadro normativo

Il codice penale prevede per i reati di atti persecutori — il cosiddetto stalking, art. 612-bis cod. pen. — e per le lesioni personali aggravate una circostanza aggravante specifica quando il fatto è commesso contro il coniuge, anche separato o divorziato, oppure contro la persona con cui l’autore è legato o è stato legato da una relazione affettiva.

La ratio di questa aggravante è precisa: chi commette reati nei confronti di qualcuno con cui ha avuto o ha un legame affettivo sfrutta una posizione di vantaggio. La vittima ha riposto fiducia in quella persona, ha abbassato le proprie difese, si aspetta da lei protezione e rispetto. L’autore del reato usa questo rapporto di fiducia come strumento — lo trasforma in uno strumento di aggressione, approfittando della vulnerabilità che la relazione stessa ha creato.

La tesi difensiva: solo la relazione seria giustifica l’aggravante

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la difesa aveva costruito il proprio argomento su una premessa logica apparentemente coerente: se la stessa persona offesa ha dichiarato di non aver mai voluto una relazione stabile, di non aver mai avuto intenzioni serie verso l’imputato, allora non si è mai instaurato quel rapporto di fiducia profonda che giustifica l’aggravante.

In altri termini: l’aggravante presupporrebbe una relazione che integra un comune progetto di vita — una storia seria, esclusiva, con aspettative di futuro condiviso. Solo una relazione di questo spessore sarebbe capace di generare quel legame di affidamento personale che la norma intende tutelare. Una relazione intima occasionale o comunque non “seria” non creerebbe questo legame e quindi non giustificherebbe l’aggravamento della pena.

Il ragionamento della Cassazione: il rapporto di fiducia prescinde dalla serietà

La Cassazione respinge questa impostazione con un ragionamento che sviluppa e chiarisce l’evoluzione giurisprudenziale sul punto.

Il primo argomento è sistematico. Se si richiedesse un progetto di vita comune perché scatti l’aggravante, quella fattispecie finirebbe per coincidere con l’ipotesi specifica e già espressamente contemplata dal codice: quella del coniuge— o dell’ex coniuge separato o divorziato. Il matrimonio è il prototipo del progetto di vita comune. Se si restringe l’aggravante a relazioni che abbiano quella stessa intensità, si svuota di contenuto la previsione legislativa che estende la protezione alle relazioni affettive diverse dal coniugio.

Il secondo argomento è sostanziale. L’aggravante trova la sua giustificazione in una dimensione più limitata rispetto alla condivisione di una vita comune: nel legame di fiducia che si instaura in conseguenza di qualsiasi relazione affettiva, attuale o passata. Questo legame esiste indipendentemente dall’intensità o dalla stabilità del rapporto. Una relazione intima — anche breve, anche non esclusiva, anche non destinata a evolversi in qualcosa di stabile — crea comunque una prossimità emotiva che rende la vittima vulnerabile alle aggressioni di quel soggetto specifico, proprio perché su di lui riponeva aspettative di rispetto e protezione.

Il terzo argomento è concreto. Non è l’intenzione della vittima di costruire o meno un futuro con l’autore del reato che determina l’esistenza del rapporto di fiducia. Quel rapporto si forma attraverso la relazione intima in sé — non attraverso i propositi o le aspettative future dei suoi protagonisti. Una donna che ha avuto una relazione intima con un uomo, anche senza mai volerci costruire una vita insieme, ha comunque riposto in lui una forma di fiducia personale che la espone a una specifica vulnerabilità nel momento in cui quella fiducia viene tradita.

La rilevanza della relazione anche dopo la sua conclusione

Un aspetto importante della pronuncia riguarda il fatto che la relazione possa essere già terminata al momento dei reati. Il testo della norma dice esplicitamente “è legata o è stata legata da relazione affettiva” — il passato vale quanto il presente.

La Cassazione conferma che anche una relazione intima conclusa può ingenerare quelle aspettative di tutela e protezione che costituiscono la base dell’aggravante. Anzi, è proprio la fine della relazione il contesto tipico in cui si consumano i reati di stalking: l’autore non accetta la rottura, cerca di ripristinare il contatto, perseguita l’ex partner. In questo scenario il fatto che la relazione sia finita non elimina — ma semmai amplifica — la vulnerabilità della vittima, che ha riposto fiducia in quella persona in un momento in cui erano intimi.

La distinzione tra serietà del legame e rapporto di fiducia

La sentenza n. 19952/2026 fissa una distinzione concettuale importante che vale come principio generale: la serietà del legame — intesa come stabilità, esclusività, prospettiva di futuro comune — e il rapporto di fiducia sono due cose diverse.

La serietà del legame è una valutazione soggettiva delle parti sulla qualità e sull’intensità della relazione. Il rapporto di fiducia è una condizione oggettiva che si instaura per il solo fatto dell’intimità tra due persone: quando si entra in una relazione affettiva, si abbassano le difese verso l’altro, si gli si attribuisce un’aspettativa di rispetto e protezione.

Questa condizione oggettiva non dipende da quanto fosse “seria” la relazione agli occhi della vittima. Non dipende da se la vittima avesse o meno intenzione di stabilizzarsi con quella persona. Dipende solo dal fatto che quella relazione affettiva intima sia esistita.

Le conseguenze pratiche

La pronuncia ha implicazioni concrete su come vengono qualificati i reati di stalking e le lesioni personali aggravate in contesti relazionali.

Non è possibile sostenere che l’aggravante non scatti perché la vittima ha dichiarato di non aver mai voluto qualcosa di serio. Non è possibile sostenere che l’aggravante non scatti perché la relazione era occasionale o di breve durata. Non è possibile sostenere che l’aggravante non scatti perché la relazione si era già conclusa da tempo.

Quello che conta è che la relazione affettiva intima sia esistita — e da quel momento il rapporto di fiducia che essa ha generato diventa la base su cui si costruisce l’aggravante, qualora quell’autore commetta reati di stalking o lesioni personali nei confronti della vittima.

La regola pratica in sintesi

L’aggravante per i reati commessi nell’ambito di una relazione affettiva non richiede che quella relazione fosse seria, stabile, esclusiva o orientata a un progetto di vita comune. Richiede solo che sia esistita una relazione intima tra autore e vittima — anche breve, anche già conclusa — perché si instauri quel legame di fiducia il cui approfittamento giustifica l’aggravamento della pena. Le dichiarazioni della vittima sulla propria intenzione di non costruire qualcosa di stabile con l’imputato non eliminano l’aggravante.


Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it.

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