Separazione e molestie: quando si configurano i reati?
Desidero essere aiutata a compilare una querela o altro che si può intravedere nel fatto. Il mio ex genero, quando viene a prelevare il figlio, stacca il mio nominativo dal citofono e mette il suo. La casa è di mia proprietà e non ho alcun rapporto con il mio ex genero. I nominativi dei citofoni sono in comune, come in condominio. La casa è stata assegnata alla moglie in sede di separazione. Ho un testimone presente al fatto, oltre alle foto fatte al citofono successivamente. Come posso procedere?
La condotta da Lei descritta è certamente priva, allo stato, di una giustificazione: il diritto del padre di prelevare il figlio secondo le modalità stabilite nella separazione non gli attribuisce alcun potere di intervenire sul citofono della Sua abitazione, di rimuovere il Suo nominativo o di presentarsi all’esterno come occupante della Sua unità immobiliare.
Prima di impostare una querela, tuttavia, è necessario precisare alcuni elementi, perché non ogni interferenza illecita sul piano civile integra automaticamente un reato.
È anzitutto decisivo verificare che il nominativo rimosso fosse collocato sul pulsante corrispondente alla Sua abitazione e che l’ex genero lo abbia sostituito con il proprio.
Se, invece, il pannello serve più unità e l’intervento ha riguardato uno spazio o un pulsante riferibile all’abitazione assegnata alla ex moglie, occorrerà esaminare il titolo di proprietà, il provvedimento di separazione e la concreta configurazione dell’impianto prima di formulare una contestazione.
La targhetta del citofono non crea né prova, da sola, un diritto di proprietà, di abitazione o di residenza. La sua sostituzione non attribuisce quindi all’ex genero alcun diritto sull’immobile. Resta però un comportamento idoneo a generare equivoci nei confronti di terzi e, se reiterato, a interferire concretamente con l’uso della Sua abitazione e con la Sua identificazione quale effettiva occupante.
Sotto il profilo penale, l’ipotesi da valutare con maggiore attenzione è l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, previsto dall’art. 392 c.p..
La norma riguarda chi, per esercitare un preteso diritto per il quale potrebbe rivolgersi al giudice, si fa ragione da sé mediante violenza sulle cose; la stessa disposizione considera tale anche la trasformazione della cosa o il mutamento della sua destinazione.
Questa qualificazione può essere sostenuta se la sostituzione del nominativo è stata compiuta per affermare, in via di fatto, un preteso diritto a risultare occupante, residente o comunque titolare di una posizione sull’immobile o sull’impianto.
La rimozione della targhetta e l’apposizione del proprio nome potrebbero allora essere lette come trasformazione o mutamento della destinazione del relativo spazio del citofono.
L’applicazione dell’art. 392 c.p. non è però automatica.
Occorre dimostrare che l’autore intendesse esercitare uno specifico preteso diritto.
Se il gesto fosse stato compiuto soltanto per dispetto, provocazione o molestia, senza alcuna pretesa giuridica sottostante, verrebbe meno uno degli elementi propri di tale reato.
Per questo sono importanti le frasi pronunciate durante il fatto, eventuali messaggi e i precedenti rapporti tra le parti.
Va esaminato anche il danneggiamento di cui all’art. 635 c.p.
Nella disciplina vigente non è sufficiente una qualsiasi alterazione estetica: occorre che la cosa altrui sia distrutta, dispersa, deteriorata o resa, anche solo in parte, inservibile, e che ricorra una delle condizioni previste dalla norma. Un impianto condominiale accessibile dall’esterno può, secondo le circostanze, essere considerato una cosa esposta per necessità o destinazione alla pubblica fede; ciò non elimina, tuttavia, la necessità di provare un effettivo deterioramento o una riduzione apprezzabile della sua funzionalità.
La semplice estrazione di una targhetta rimovibile e la sua sostituzione, se il pannello è rimasto integro e immediatamente ripristinabile, difficilmente bastano da sole a integrare il danneggiamento. La valutazione cambia se sono stati forzati lo sportello o il supporto, rotti ganci o viti, lasciati residui di colla, compromesso il pulsante oppure sostenute spese di riparazione.
Se il citofono è un bene comune, l’eventuale danno materiale riguarda anche il condominio o gli altri comproprietari. In tal caso sarà opportuno coinvolgere l’amministratore o chi gestisce l’impianto, sia per documentarne lo stato e la titolarità, sia perché la posizione della persona legittimata a proporre querela per il danneggiamento può dipendere dall’assetto proprietario del bene.
La violenza privata prevista dall’art. 610 c.p. richiede, invece, che mediante violenza o minaccia una persona sia concretamente costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa. Sulla base dei soli fatti riferiti non emerge ancora una costrizione di questo tipo. Potrebbe venire in considerazione soltanto in presenza di ulteriori condotte, minacce o impedimenti effettivi all’uso dell’abitazione o del citofono.
Neppure è prudente parlare, allo stato, di molestie o atti persecutori. L’art. 660 c.p. richiede modalità e presupposti specifici, mentre l’art. 612-bis c.p. presuppone condotte reiterate che abbiano causato un grave e perdurante stato d’ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità oppure un’alterazione delle abitudini di vita. Un singolo episodio, in assenza di tali conseguenze, non è sufficiente.
Non risultano infine, dai fatti esposti, gli estremi della violazione di domicilio: tale ipotesi richiederebbe un ingresso o una permanenza non consentiti nella Sua abitazione o in altro luogo di privata dimora. L’accesso alla zona comune o esterna in cui si trova il citofono non consente, da solo, questa qualificazione.
Il testimone e le fotografie sono elementi utili, ma hanno una funzione diversa.
Il testimone può riferire chi ha materialmente rimosso il nominativo, come ha operato, cosa ha detto e chi era presente. Le fotografie scattate successivamente documentano lo stato del citofono dopo il fatto, ma, da sole, non identificano l’autore della manomissione.
Le consiglio pertanto di conservare e organizzare immediatamente la prova nel modo seguente:
redigere una cronologia con la data e l’ora dell’episodio, il motivo della presenza dell’ex genero, la durata dell’accaduto e l’indicazione di eventuali episodi precedenti;
conservare le fotografie originali, senza modificarle o inoltrarle in modo da perdere i dati del file, aggiungendo immagini del pannello completo, del pulsante interessato e di ogni eventuale segno di forzatura;
annotare le generalità e i recapiti del testimone e fargli predisporre, nell’immediatezza, una breve dichiarazione datata e sottoscritta che descriva soltanto quanto ha visto e udito, senza valutazioni o ricostruzioni suggerite da altri;
conservare, se disponibile, la targhetta rimossa e far verificare l’impianto da un tecnico, chiedendo una relazione o almeno una fattura che indichi l’eventuale danno e gli interventi necessari;
reperire il titolo di proprietà della Sua abitazione, la documentazione dalla quale risulta a quale unità corrisponde il pulsante e, se rilevante, il provvedimento che ha assegnato l’abitazione adiacente alla ex moglie;
conservare messaggi, e-mail o altre comunicazioni nelle quali l’ex genero rivendichi di abitare nell’immobile o ammetta l’intervento; se esiste un impianto di videosorveglianza, chiederne subito la conservazione al soggetto che lo gestisce, perché le registrazioni possono essere cancellate automaticamente in tempi brevi.
Sul piano operativo suggerisco una strategia in due passaggi, salvo che il termine per la querela sia prossimo alla scadenza o che vi siano stati ulteriori episodi, minacce o danni.
Il primo passaggio è una diffida formale con la quale contestare l’accaduto, intimare all’ex genero di non intervenire più sul citofono o su qualsiasi parte della Sua proprietà, di non utilizzare il Suo indirizzo o il pannello per rappresentare a terzi una presenza nell’immobile e di mantenere i rapporti con il figlio nei limiti e secondo le modalità stabilite nel provvedimento di separazione.
La diffida dovrebbe chiedere anche la conferma scritta che il comportamento non sarà ripetuto e avvertire, con tono fermo ma non enfatico, che ogni ulteriore manomissione sarà documentata e portata all’attenzione dell’Autorità.
Se l’impianto è comune, è opportuno informare contestualmente l’amministratore o il soggetto che lo gestisce e chiedere che ogni modifica delle targhette sia autorizzata e tracciata.
Il secondo passaggio è la presentazione di una denuncia-querela se l’episodio si ripete, se emergono un effettivo danneggiamento o una pretesa sull’immobile, oppure se l’accaduto è già inserito in una serie di condotte intrusive. Se la data del fatto risale a quasi tre mesi prima, non attenderei l’esito della diffida, perché per i reati procedibili a querela il termine ordinario è di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato, ai sensi dell’art. 124 c.p.
L’atto non dovrebbe limitarsi a essere definito “esposto”.
Dovrà contenere una ricostruzione cronologica e rigorosamente fattuale, l’identificazione dell’autore e del testimone, la descrizione dell’impianto e dell’eventuale danno e, soprattutto, una dichiarazione espressa con cui Lei chiede che si proceda penalmente nei confronti dell’ex genero per i reati che l’Autorità riterrà configurabili.
La denuncia-querela può essere presentata alla Procura della Repubblica o presso un ufficio di Polizia o Carabinieri.
È opportuno depositarla in forma scritta, con gli allegati numerati e con richiesta di rilascio di una copia recante l’attestazione della data di presentazione.
All’atto allegherei le fotografie originali disponibili, la dichiarazione del testimone, il titolo di proprietà, la documentazione relativa al citofono e all’abitazione assegnata, gli eventuali messaggi, il preventivo o la fattura del tecnico e la copia della diffida con prova della sua ricezione.
Inserirei inoltre la richiesta di essere avvisata in caso di domanda di archiviazione ai sensi dell’art. 408, comma 2, c.p.p., nonché la riserva di costituirsi parte civile per ottenere le restituzioni e il risarcimento degli eventuali danni.
La qualificazione giuridica definitiva deve essere lasciata all’Autorità procedente, evitando di sovraccaricare l’atto con ipotesi di reato non sorrette dai fatti.
Sul piano civile Lei può chiedere l’immediato ripristino del proprio nominativo, la cessazione di ogni ulteriore interferenza e il rimborso dei costi documentati, ai sensi dei principi generali sulla tutela della proprietà e sulla responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c..
Se l’ex genero arrivasse a rivendicare formalmente diritti sull’immobile o le condotte divenissero sistematiche, si potrebbero valutare anche una tutela civile inibitoria e, in presenza di un pregiudizio imminente e non adeguatamente riparabile, un provvedimento d’urgenza. Per il singolo episodio oggi riferito, tale azione apparirebbe però verosimilmente sproporzionata.
Il danno risarcibile non coincide con il semplice fastidio: occorre documentare spese di ripristino, compromissione dell’uso del citofono o ulteriori conseguenze concrete. Per questo la finalità immediata della diffida è soprattutto preventiva: cristallizzare l’accaduto, impedire la reiterazione e togliere ogni possibile ambiguità sulla mancanza di consenso.
Se vi sono elementi concreti per ritenere che l’ex genero stia utilizzando il Suo indirizzo per dichiarare una residenza, ricevere corrispondenza o accreditarsi presso enti o terzi, sarà opportuno svolgere una verifica distinta e, se necessario, segnalare al Comune l’assenza della sua dimora abituale nell’immobile. La sola presenza del nome sul citofono, tuttavia, non consente di affermare che sia stata presentata una dichiarazione anagrafica falsa.
Prima di predisporre la diffida o la denuncia-querela occorre quindi acquisire almeno i seguenti chiarimenti:
indirizzo dell’immobile, esatta collocazione del citofono, unità servita dal pulsante interessato, data dell’episodio e numero di precedenti sostituzioni del nominativo;
modalità con cui la targhetta è stata rimossa, eventuale uso di utensili, danni riscontrati, necessità di un tecnico e soggetto proprietario o gestore dell’impianto;
parole pronunciate dall’ex genero, eventuali rivendicazioni sulla casa o sul domicilio, messaggi intercorsi, generalità complete del testimone e copia del provvedimento di separazione nella parte che regola l’abitazione e il prelievo del figlio.
Poiché la vicenda si inserisce nei rapporti familiari e coinvolge un minore, eviterei confronti accesi durante il prelievo del bambino e farei transitare ogni contestazione attraverso una comunicazione scritta e misurata.
Ciò non riduce la fermezza della tutela, ma impedisce che l’episodio venga confuso con il conflitto tra gli ex coniugi o strumentalizzato rispetto alle modalità di frequentazione del figlio.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it.




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