Mi sono trasferito all’estero in Repubblica Ceca nell’anno 2012 senza mai aver fatto l’iscrizione all’AIRE. Ho ricevuto degli avvisi di pagamento per mancato versamento delle tasse. È possibile richiedere l’annullamento dimostrando di aver vissuto all’estero, seppur non ho trasferito la residenza?
La normativa italiana prevede che chi trasferisce la propria residenza all’estero e vuole essere considerato fiscalmente non residente in Italia debba iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
Tuttavia, se non si è iscritti all’AIRE, si può comunque dimostrare il trasferimento della residenza all’estero mediante prove documentali che attestino la stabilità della residenza e dei legami personali, familiari e lavorativi nel paese estero.
Nel Suo caso, le prove che ha elencato, come il contratto di lavoro continuativo, la dichiarazione di assenso del proprietario di casa, le utenze, la registrazione presso la Polizia per gli stranieri e i certificati di nascita dei figli, possono essere utili per dimostrare che Lei ha effettivamente trasferito la Sua residenza in Repubblica Ceca fin dal 2012 e che lì ha il centro dei Suoi interessi vitali.
In giurisprudenza c’è un po’ di contrasto tra chi sostiene come necessaria l’iscrizione all’AIRE per evitare la doppia tassazione e chi, invece, sostiene che gli accordi (convenzioni) tra gli Stati coinvolti prevalgano sulla normativa di riferimento dello Stato che ha applicato la doppia imposizione.
Ad esempio, la Corte di Giustizia di Lucca (139/2024) ha osservato che: “tra il criterio generale della residenza fiscale in Italia, di cui all’art. 2, D.P.R. n. 917/86, e quello speciale fissato dalla disciplina pattizia è il secondo a prevalere, così trovando applicazione ed individuando la Svizzera come luogo di residenza: il contribuente, infatti, ha provato non solo la piena operatività di un criterio formale e sostanziale della residenza perfettamente opponibile a quello (solo) formale di cui all’art. 2, con riguardo al lavoro svolto, ma anche la presenza, sempre in Svizzera, di un’abitazione permanente e del “centro di interessi vitali” di cui all’art. 4 della Convenzione citata”.
Si potrebbe partire da qui (osservando la Convenzione Italia-Repubblica Ceca che allego) per basare le ragioni di una contestazione.
Per quanto riguarda la possibilità di ottenere l’annullamento della pratica o di trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate, questo è possibile, ma lo reputo difficilmente attuabile in quanto le tempistiche per fare ricorso sono ristrette e rischierebbe di ricevere un rigetto dall’agenzia delle entrate e, al contempo, perdere il diritto a contestare la richiesta con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente.
Questo soprattutto per evitare che arrivino anche le contestazioni per gli anni successivi e Lei si ritrovi a dover pagare migliaia e migliaia di euro.
Pertanto, per quanto sopra, da un’analisi di costi benefici, sarebbe opportuno fare ricorso e provare ad annullare tali pretese, al fine di evitare che la Sua mancata contestazione possa risultare, un domani, come una ammissione di colpa.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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