Posso dare a mio figlio una somma non modica in denaro (120.000 Euro) tramite bonifico, evitando le spese di tassazione e dell’atto notarile?
Dal punto di vista fiscale, la legge stabilisce – tra le altre cose – che per le donazioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro l’imposta è determinata dall’applicazione dell’aliquota al 4% [1]. Da ciò si desume che sotto questa soglia, così come accade per le imposte sulla successione, la donazione effettuata da un padre a favore del figlio non è soggetta a tassazione alcuna e, pertanto, alcuna imposizione potrà essere comandata dall’Ente accertatore nei confronti del beneficiario, parte obbligata per legge al pagamento degli eventuali oneri fiscali. Ovviamente, la somma – non essendo irrisoria – farà scattare un campanello d’allarme nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che, evidenziata la disposizione bancaria, potrà avviare le relative verifiche volte ad accertare la provenienza lecita o meno delle somme donate. Pertanto, potrà accadere che qualche funzionario convochi il lettore per avere dei chiarimenti sulla provenienza di quel denaro; tuttavia, basterà provare che le stesse sono frutto di risparmi decennali, oltre che della buona uscita lavorativa (Tfr), per giustificare la movimentazione economica. Stesso discorso potrà verificarsi nei confronti del figlio del lettore anche se, bonifico alla mano, l’Ente accertatore potrà facilmente tracciare la provenienza di quel denaro e, quindi, dedurre la ragione liberatoria del bonifico effettuato. Sul punto, consiglio comunque al lettore di specificare nella causale le ragioni del bonifico, in modo tale da rendere infraintendibile il passaggio di denaro. Dal punto di vista civilistico, la legge prevede l’esenzione dall’atto pubblico per i regali non economicamente importanti, stabilendo che la donazione di modico valore la quale ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ovvero la consegna del bene da donare, precisando inoltre che la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante [2]. Pertanto, se il patrimonio del lettore avesse una consistenza milionaria, allora questa donazione potrebbe essere considerata come di modico valore e, così, esente da qualsiasi onere formale. Viceversa, se queste somme sono frutto di anni di risparmi, allora la donazione dovrà essere formalizzata da un pubblico ufficiale e, conseguentemente, le parti dovranno sostenere anche le relative spese notarili. Conseguenza dell’omessa stipula dell’atto pubblico è la nullità dell’atto per difetto di forma, così come disposto dal codice civile il quale prevede espressamente che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità [3]. Tuttavia, fino a quando l’invalidità della disposizione economica non venga eccepita da qualche controinteressato, quale ad esempio un creditore del donante (si pensi all’Agenzia delle Entrate e ad eventuali debiti col fisco), o un parente, erede legittimario, leso da questa disposizione liberatoria, questa continuerà a produrre i suoi effetti a favore del beneficiario che, così, continuerebbe a godere delle somme ricevute dal padre. Note [1] Art. 2, comma 49, d.l. n. 262/06, conv. con legge n. 286/06. [2] Art. 783 cod. civ. [3] Art. 782 cod. civ.
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