Lasciare il tetto coniugale durante il matrimonio provoca sempre una sanzione per il coniuge in sede di separazione?
A seguito del matrimonio sorgono in capo agli sposini numerosi diritti, ma anche diversi doveri: la fedeltà, il rispetto reciproco, l’educazione e il mantenimento dei figli, oltre la necessaria convivenza sotto lo stesso tetto. La violazione di questi obblighi, se provoca la rottura dei rapporti tra marito e moglie, può comportare un danno irreversibile alla coppia con le conseguenze che già conosci: separazione e divorzio. Non solo, la separazione potrebbe essere addebitata alla tua condotta colpevole, con tutti gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, soprattutto in termini economici. Ma questo addebito è automatico oppure occorre provare anche altro? In questo articolo, vedremo le conseguenze di tale condotta, per poi analizzare una recente pronuncia dei giudici di legittimità in merito al rapporto tra abbandono casa familiare e addebito. Vedremo in particolare se questa sanzione opera in automatico, con la semplice domanda proposta al giudice, o se invece occorre provare altri elementi per ottenere la condanna del coniuge in fuga.
Cosa s’intende per casa familiare?
È all’interno della casa familiare che nasce e cresce la famiglia; è il luogo che scelgono i novelli sposi per la formazione del nucleo familiare, dove cresceranno i figli e dove abitudinariamente si consumeranno i pasti e si dormirà.
In questo luogo sacro, soprattutto per i figli, si formeranno i ricordi più importanti della propria vita familiare. Nonostante i coniugi possano avere una residenza che non coincida con la casa coniugale, è in quest’ultima che si individua l’elemento fondante della famiglia.
Fase patologica del matrimonio
Sappiamo che non sempre un matrimonio dura in eterno. Purtroppo, alle volte non si va d’accordo, ci sono tradimenti di mezzo o altre questioni che non stiamo qui ad analizzare; così, costatata l’impossibilità di proseguire la vita di coppia, si procede dapprima ad una separazione di fatto, successivamente formalizzata in giudizio, per poi concludere con la cessazione degli effetti matrimoniali (il cosiddetto divorzio).
Anche in questa fase negativa del matrimonio, la casa familiare diventa molto importante e non solo perché oggetto di provvedimenti di assegnazione del giudice, finalizzati a tutelare il coniuge affidatario dei figli minorenni, o non economicamente autosufficienti. Infatti, la casa familiare è stata, negli anni, oggetto di numerose pronunce relative all’addebito della separazione. Come? Con l’abbandono del coniugeche decide di rompere il rapporto costituito con il matrimonio.
E difatti, secondo la legge [1], i coniugi devono reciprocamente rispettare l’obbligo di fedeltà, dell’assistenza morale e materiale, oltre che della collaborazione e coabitazione nell’interesse della famiglia.
Cosa significa addebito della separazione?
Nei casi di separazione giudiziale e, cioè, di separazione intervenuta davanti ad un giudice, il coniuge che si considera danneggiato dal comportamento del partner, o che considera violati i doveri coniugaliimposti dalla legge, può ottenere la condanna del coniuge inadempiente per i fatti colpevoli commessi.
Con l’addebito, il giudice potrebbe revocare l’assegno di mantenimento che teoricamente sarebbe spettato al coniuge colpevole e, quindi, perdere un’importante fonte di sostentamento. Ovviamente, la condanna non viene riconosciuta automaticamente, ma passa al vaglio del giudice che valuterà le circostanze del caso, al fine di soppesare le responsabilità del coniuge, sia in relazione al danno morale arrecato al soggetto, sia in ordine alla gravità del pregiudizio per la ricostruzione della comunione di vita familiare.
Non sempre, quindi, la separazione cammina di pari passo con l’istituto dell’addebito: esistono dei casi in cui la crisi familiare viene provocata dalle incomprensioni quotidiane, dall’intolleranza reciproca dei coniugi durante la convivenza o da qualsiasi altra sfumatura del carattere che, col perdurare degli anni, frantuma il rapporto di coppia. Il giudice non potrà che prendere atto della volontà dei coniugi, senza addebitare tale evento al brutto carattere di uno piuttosto che dell’altro.
Di certo, spetterà al coniuge richiedente dimostrare, per un verso, il compimento da parte dell’altro coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio e, per un altro, il nesso causale tra tali atti e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio dei figli.
Esempi di addebito
Diversi possono essere i casi in cui il coniuge può rischiare l’addebitogiudiziale della separazione.
Uno dei casi principali di addebito della separazione riguarda il tradimento del coniuge, poiché condotta posta in violazione dell’obbligo di fedeltà imposto dalla legge. L’addebito può riguardare anche la condotta di disinteressamento nei confronti della famiglia, con abbandono ingiustificato del tetto coniugale.
Ma i casi possono essere ben più gravi, quali gli abusi sessualicommessi dal coniuge nei confronti della prole oppure azioni violente e lesive dell’incolumità fisica del nucleo familiare. Tutte situazioni che, oltre a coinvolgere l’ambito civile della giustizia, ricadono anche in sede penale, configurando reati punibili con pene severe.
L’abbandono della casa familiare
Per quanto sino ad oggi la giurisprudenza abbia sostenuto che l’abbandono del tetto coniugale comporti, quasi in automatico, l’addebito della separazione, è intervenuta una recente ordinanza della corte di Cassazione [2] che ha un po’ rimescolato le carte in tavola.
La questione nasceva davanti al tribunale di Sassari dove il giudice rigettava la domanda di addebito della separazione proposta dalla moglie in considerazione della relazione extra-coniugale intrattenuta dal marito e dell’abbandono del domicilio coniugale, elementi che avrebbero determinato la crisi irreversibile del matrimonio.
Anche la corte d’appello di Cagliari rigettava la richiesta della coniuge abbandonata e, pertanto, la signora si vedeva costretta a chiedere aiuto alla suprema corte di Cassazione.
Tuttavia, anche per l’integerrima Corte il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale non può costituire prova indiscussa dell’addebitabilità della separazione, posto che occorre provare anche il collegamento tra la condotta dell’abbandono e la rottura del rapporto matrimoniale.
Questo nesso non era emerso dalla prove testimoniali eseguite nei primi due gradi di giudizio e tale mancanza non poteva che comportare il rigetto delle domande della moglie, visto che l’abbandono non costituisce motivo di addebito se il legame affettivo fra i coniugi è venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile.
Note
[1] Art. 143 cod. civ.
[2] Cass. civ., ord. n.11162/2019 del 23.04.2019
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