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Bonus casa: sono cumulabili?

  • Immagine del redattore: Salvatore Cirilla
    Salvatore Cirilla
  • 30 set 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

Mia moglie e’ proprietaria di un fabbricato da ristrutturare, concesso in comodato alla figlia. L’intero immobile e’ oggetto di una ristrutturazione,  i cui interventi rientrerebbero nel bonus ristrutturazioni; mentre  mia figlia intende ricorrere per il suo appartamento in comodato al  bonus ristrutturazione,  nel caso di mia moglie chiedo se possibile poter disporre in aggiunta al sisma bonus per il rifacimento del tetto il ricorso all’eco bonus per i miglioramenti energetici dell’appartamento al piano terra.


Ai sensi dell’ art. 16, D. L. 63/2013 e s. m. i., il Sismabonus consiste in una detrazione IRPEF sulle spese sostenute per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3, di natura abitativa o produttiva.


Sono agevolabili gli interventi su parti strutturali dell’edificio, tetto compreso, purché l’intervento sia finalizzato al miglioramento della sicurezza strutturale ed eseguito da tecnico abilitato che certifichi il salto di classe sismica.


Previsto dall’ art. 14, D. L. 63/2013 e s. m. i. , è riconosciuto per interventi di riqualificazione energetica, quali sostituzione infissi, rifacimento e coibentazione delle coperture, installazione di impianti ad alta efficienza, etc., effettuati sulle unità immobiliari o parti comuni di edifici esistenti.L’art. 16-bis, D. P. R. 917/86, garantisce la detrazione IRPEF sulle spese sostenute per il recupero o restauro della funzionalità di immobili abitativi, incluse le pertinenze, con aliquota ordinaria al 50% (massimale euro 96. 000 per unità immobiliare).


Va precisato che i benefici fiscali sopra elencati possono essere fruiti anche contestualmente nello stesso stabile, purché afferenti ad interventi diversi e debitamente separati in relazione sia alle singole unità immobiliari sia alla tipologia delle opere eseguite e alle relative spese.


Più precisamente, non è consentita la doppia agevolazione sulla stessa spesa: lo stesso lavoro (es. rifacimento tetto) non può essere detratto sia come intervento antisismico (Sismabonus) sia come intervento di efficientamento energetico (Ecobonus) o come ristrutturazione semplice (bonus ristrutturazione);


È invece permesso beneficiare di bonus diversi su interventi diversi eseguiti anche contestualmente (ad es. , tetto con Sismabonus e infissi con Ecobonus).


L’Agenzia delle Entrate, con molteplici circolari interpretative, ha ribadito che è possibile fruire di incentivi diversi (es. Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazioni), purché “le spese risultino riferite a interventi differenti, autonomamente certificabili e contabilizzati” (Cfr. Circolare AdE n. 19/E/2020).


Le spese devono essere:

  • distinte e documentate per ciascun bonus, anche nella contabilità di cantiere e nella documentazione fiscale (fatture, bonifici parlanti);

  • riferite esplicitamente, nelle fatture e nei bonifici, all’immobile destinatario dell’intervento (identificato con riferimenti catastali e, se necessario, indicazione dell’unità su cui viene realizzato il lavoro);

  • accompagnate dalle relative asseverazioni e attestazioni tecniche richieste.


La strategia da Lei prospettata (specificare in fattura il mappale o l’unità immobiliare cui si riferisce la spesa) rispetta le prassi amministrative consigliate dall’Agenzia delle Entrate, consentendo così la netta separazione delle spese incentivabili con strumenti fiscali differenti.


Sua moglie, quale proprietaria, è soggetto legittimato a richiedere le detrazioni per gli interventi nel proprio appartamento (piano terra e magazzini) e sulle parti comuni;


La figlia, in quanto comodataria, potrà a sua volta accedere alle detrazioni fiscali per le spese sostenute relative all’appartamento in uso, con gli stessi vincoli (circolare AdE nr. 57/E/1998 e succ. aggiornamenti).


Concludendo, nel caso prospettato:

  • Sua moglie potrà beneficiare del Sismabonus per il rifacimento del tetto/struttura, purché si tratti di intervento strutturale antisismico e potrà altresì usufruire, distintamente e senza sovrapposizioni, dell’Ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico riguardanti l’appartamento al piano terra;

  • Sua moglie non potrà detrarre la medesima spesa per l’intervento sul tetto con più bonus, essendo necessario scegliere il beneficio più vantaggioso, ma potrà cumulare differenti bonus su differenti interventi, tenendo separata la documentazione;

  • conviene procedere con fatturazione separata e specifica indicazione catastale/unitaria nelle fatture e nei bonifici.


Nel caso in cui si intendano eseguire interventi anche sulle pertinenze (magazzini C/2), si rammenta che, se queste saranno accorpate all’unità abitativa principale, potranno anch’esse beneficiare dei bonus edilizi nei limiti e con le procedure sopra descritte.


Si raccomanda infine la scrupolosa conservazione di tutta la documentazione tecnica e fiscale relativa agli interventi, nonché di ottenere le asseverazioni tecniche previste per ciascun bonus, ai fini della tutela in caso di eventuali accertamenti futuri.


Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it

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