Coniugi non conviventi e prima casa: chi paga IMU?
- Salvatore Cirilla
- 18 ott 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Sono residente a Roma nella mia prima casa. Mia moglie è residente ad Anzio in una casa di mia piena proprietà al 50%, di cui lei gode usufrutto per l’altro 50% che le ho ceduto nel 2017. La domanda è: in funzione di tale sentenza io devo continuare a pagare l’IMU al 50% sulla casa in cui è residente mia moglie o non è più dovuta?
La disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) prevede, ai sensi dell’ art. 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019,n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che l’abitazione principale sia esente da IMU, intendendosi per “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
In via generale, il coniuge che abbia la residenza e la dimora abituale in un immobile, può fruire dell’esenzione IMU, purché il medesimo immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D. L. n. 201/2011 – disposizione sostanzialmente trasposta nell’attuale art. 1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160/2019 – nella parte in cui non consente ai coniugi (non separati legalmente) che abbiano residenza e dimora abituale in diverse abitazioni site in Comuni differenti di fruire dell’esenzione IMU per ciascuna “prima casa”.
In altre parole, la Corte ha stabilito che ciascun coniuge, ove dimostri l’effettiva e stabile dimora e residenza anagrafica presso un diverso immobile sito in un Comune differente rispetto a quello dell’altro coniuge, ha diritto all’esenzione IMU relativamente alla propria abitazione principale.
Nel caso di specie si rilevano le seguenti circostanze:
Lei risiede stabilmente e abitualmente a Roma, nella Sua “prima casa”;
Sua moglie risiede stabilmente e abitualmente ad Anzio, in un immobile di cui Lei possiede una quota di proprietà (50%), mentre Sua moglie è titolare dell’usufrutto sull’altra metà.
Occorre quindi distinguere due aspetti:a) Lei, dal momento che risiede e dimora a Roma, e sempreché ricorrano tutti i presupposti normativi (categoria catastale idonea, assenza di altro beneficio), ha diritto all’esenzione IMU sulla propria abitazione principale in Roma;b) sulla quota di comproprietà nell’immobile di Anzio, Sua moglie, avente la residenza e la dimora abituale nell’immobile di Anzio, può beneficiare dell’esenzione IMU quale abitazione principale della stessa, per la quota di sua titolarità (usufrutto sul 50%).
Per quanto concerne la quota di nuda proprietà (ovvero il 50% di piena proprietà spettante al richiedente), la normativa IMU prevede che l’usufruttuario è assimilato al soggetto passivo dell’imposta.
Quindi, sulla quota di cui la moglie detiene l’usufrutto, la titolarità ai fini IMU è in capo all’usufruttuaria stessa, non al nudo proprietario.
Sulla quota di nuda proprietà (che resta al marito sulla porzione in cui la moglie è usufruttuaria) non sussistono obblighi tributari IMU, spettando il pagamento dell’imposta (ove dovuta) all’usufruttuario.
Per la quota di piena proprietà (sul restante 50%), la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha eliminato la preclusione all’esenzione IMU per i coniugi con residenze in Comuni diversi: dunque, per la porzione di proprietà in cui dimora stabilmente la moglie, l’abitazione si qualifica come “prima casa” della stessa e, in virtù dell’unitarietà funzionale dell’immobile, l’esenzione IMU trova applicazione per l’intera unità immobiliare – anche sulla quota spettante al marito, purché la moglie dimori e risieda abitualmente nella casa di Anzio, e nessuno dei due fruisca dell’agevolazione per “prima casa” su altro immobile (con riferimento all’immobile di Anzio).Per tali ragioni, Lei NON è tenuto a versare l’IMU sul 50% dell’immobile di Anzio, in quanto la moglie, residente e dimorante nell’immobile, lo utilizza come “abitazione principale” ex art. 1, comma 741, lettera b) Legge n. 160/2019, e l’esenzione si estende, secondo l’interpretazione costituzionale, anche al comproprietario coniugato che risieda in Comune diverso.Il richiedente potrà (e dovrà) continuare ad avvalersi dell’esenzione IMU sull’immobile sito a Roma, residenza abituale propria, purché, a sua volta, rispondente ai requisiti di legge.
Articolo tratto dalla consulenza dell’avv. Salvatore Cirilla su laleggepertutti.it
