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Abuso di maggioranza

Immagine del redattore: Salvatore CirillaSalvatore Cirilla

In cosa consiste questo fenomeno societario all’apparenza legittimo e quando è possibile ottenere l’annullamento di una delibera assembleare assunta in danno della minoranza?


All’interno delle società di capitali, esistono dei giochi di potere tali per cui, alle volte, chi detiene la maggioranzaè portato a compiere degli atti che, per quanto formalmente legali, si sostanziano in un danno ingiusto agli interessi della minoranza assembleare. Una volta analizzata la natura di tale fenomeno abusivo, vedremo come impugnare questa condotta solo apparentemente lecita. Ma procediamo con ordine e vediamo in cosa consiste l’abuso di maggioranza.



Le delibere assembleari nelle società di capitali

Nelle società di capitali, per assumere i provvedimenti di volontà della compagine societaria (approvazione del bilancio, ripartizione utili, esclusione soci, e così via), occorre la relativa delibera assembleare. I numeri necessari alla validità della delibera variano a seconda del tipo di approvazione. E così, avremo:

  • un’assemblea ordinaria, regolarmente costituita quando rappresenta almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata;

  • un’assemblea straordinaria, la quale delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, o la maggiore percentuale prevista dallo statuto, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Se non vengono rispettati questi numeri, o se le decisioni vengono prese in difformità alla legge, o all’atto costitutivo, queste possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti, od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale [1].


Tra le ipotesi di invalidità delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci, rientra quella derivante dall’abuso di maggioranza.


In cosa consiste l’abuso di maggioranza?

Con tale definizione, si fa riferimento ai casi in cui il principio di maggioranza, utilizzato in tutte le delibere assembleari societarie, viene impiegato a danno degli interessi della minoranza assembleare, senza tuttavia violare formalmente alcuna disposizione di legge, o di atto costitutivo.

Quelle che dovrebbero essere decisioni prese nell’interesse della società, divengono, così, una scusante per l’insorgenza di un conflitto tra soci finalizzato a danneggiare gli interessi di chi possiede la minoranza del capitale.


Come contrastare questo fenomeno?

Essendo una condotta formalmente legale, per contrastarne l’operato, si è cercato di inquadrarne gli effetti giuridici all’interno di altri fenomeni legalmente vietati.


Si è, così, guardato alla normativa del conflitto di interessi la quale prevede l’impugnabilità della deliberazione presa in caso di voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società [2].


Tuttavia, si è obiettato che, nel caso dell’abuso di maggioranza, il conflitto non intercede tra socio e società, ma tra socio di maggioranza e socio di minoranza.


Così, si è pensato di contrastare questi comportamenti scorretti, facendo richiamo ad uno dei principi cardine del nostro ordinamento, quella della buona fede che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento corretto, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio.


In questo modo, chi detiene la maggioranza avrebbe l’obbligo di considerare anche le determinazioni dei soci di minoranza, perché finalizzate ad un interesse comune, quello della società appunto.


Di questo avviso è stata la giurisprudenza nel tempo, secondo cui l’abuso può considerarsi causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale contrario a quello sociale, ovvero quando sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza [3].


Via via la giurisprudenza ha avuto modo di inquadrare i casi concreti in cui il comportamento della maggioranzasi sia tramutato in un abuso quali la mancanza di una motivazione in sede di decisione, o l’esclusivo vantaggio proprio o di terzi perseguito dai soci di maggioranza, e la mancanza di vantaggio, o ancor peggio il danno all’interesse sociale.

La prova dell’abuso

L’onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l’illegittimità della deliberazione [3].


È proprio questa la principale difficoltà per chi vuol far valere l’invalidità del provvedimento viziato da abuso: provare che la maggioranza abbia perseguito gli interessi extrasociali, ovvero che questi interessi erano finalizzati a danneggiare la minoranza.


Per questo la giurisprudenza ha cercato di rendere meno gravoso quest’onere, concedendo al danneggiato la possibilità di provare questi elementi anche per presunzioni, sulla scorta di indici gravi e manifesti delle reali intenzioni della maggioranza [4].


Conseguenze dell’esito positivo della prova sull’abuso

Nei casi in cui il socio di minoranza riesca a provare quell’abuso, il Giudice chiamato a decidere sulla delibera impugnata dovrà dichiararne l’illegittimità, ripristinando la situazione precedente a quella di intervento della delibera viziata da abuso.


La sentenza avrà efficacia sulle parti processuali, ma anche sui soci che non sono intervenuti nella controversia e verso i terzi, fatti salvi ovviamente i diritti acquisiti in buona fede da quest’ultimi.


Inoltre, se chiesto, potrà essere riconosciuto in capo alla minoranza un risarcimento per i danni patiti da quella condotta abusiva posta in essere dalla maggioranza; risarcimento che, come sottolineato in dottrina, e nella giurisprudenza di merito, può essere anche svincolato dall’impugnativa della delibera e seguire alla stessa, solo una volta ottenuto l’accertamento positivo degli abusi lamentati.


Principali casi di abuso trattati dalla giurisprudenza

Di seguito, alcune pronunce giurisprudenziali che hanno fatto registrare la casistica giurisprudenziale dell’ abuso di maggioranza.

Aumenti di capitale

L’utilizzazione fraudolenta dell’aumento del capitale da parte della maggioranza per realizzare interessi propri a danno della minoranza è suscettibile di annullamento come espressione di recesso di potere o di un abuso del diritto di voto o di violazione delle regole della buona fede o della correttezza contrattuale.


Ciò può configurarsi quando un suo accertamento non comporti un controllo giudiziale su libere determinazioni dell’autonomia privata provenienti dagli organi della società, e cioè quando non si risolve in un sindacato su una convenienza e su una opportunità di tali atti [5].


E, quindi, la delibera è viziata quando, per le modalità, le proporzioni o i tempi dell’operazione, emerga una volontà fraudolenta della maggioranza, tradottasi efficacemente in atto, di mettere in difficoltà la minoranza, impedendole in definitiva di conservare la propria posizione di partecipazione, influenza e controllo in seno alla società.


In questo caso, sarà fondamentale la prova dell’esclusiva finalità di ledere il socio di minoranza, non sempre facile da dare, anzi: la giurisprudenza di merito ha stabilito che la delibera di aumento di capitale non è invalida laddove risulti che il conferimento di quel bene è funzionale ad un più ampio disegno di riduzione dei costi di funzionamento della società e non è, dunque, connotato da finalità divergenti con gli interessi di questa [6].


Scioglimento anticipato

Anche sull’abusività della delibera di scioglimento anticipato della società, si è avuto modo di giudicare la condotta. E anche qui, quella decisione – si è detto – può considerarsi abusiva solo se priva di alcuna giustificazione nell’interesse della società, e non, ad esempio, se proficua alla luce dei risultati conseguiti e conseguibili.


Tuttavia, la Suprema Corte – in una pronuncia un po’ datata – ne ha dichiarato l’abusività quando, a seguito di scioglimento societario, si era ricostituita una società con esclusione di alcuni soci malvisti dalla maggioranza[7].


Soppressione del diritto di prelazione

Secondo una parte della giurisprudenza, sarebbe pure abusiva la delibera di eliminazione della clausola statutaria di prelazione nel caso in cui dovesse essere assunta dalla maggioranza quando, nell’imminenza, quel diritto potrebbe essere esercitato dai soci di minoranza [8].

Infatti, l’eliminazione dallo statuto del diritto di prelazione intanto è possibile in quanto essa non elimini anche, nel contempo, il diritto di prelazione esercitabile dal socio al momento della deliberazione o in un momento subito successivo.


Note

[1] Art.2377 comma 2, cod. Civile per le s.p.a.; art. 2479-ter co. 1, cod. civile per le s.r.l.

[2] Art.2373 cod. Civile per le S.P.A.; Art. 2479-ter co. 2, cod. civile per le S.R.L.

[3] Cassazione civile n. 27387/2005

[4] Appello Roma, 21 aprile 1998

[5] Corte appello Milano, 27/01/2004

[6] Corte appello Roma, 21/04/1998

[7] Cassazione Civile n. 3628/1986

[8] Tribunale Roma, sez. III, 19/10/2017, n. 19708

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