Ho accettato l’eredita con beneficio di inventario. Il de cuius aveva dato mandato ad un’agenzia per la vendita di un immobile. Vorrei revocare a mia firma il mandato e darlo ad altre agenzie. Con questa attività, rischio di perdere il beneficio d’inventario?
Preliminarmente, vorrei precisare come il contratto con il quale si è dato mandato all’agenzia per la vendita degli immobili dovrebbe essersi risolto con la morte del de cuius.
L’articolo di riferimento è il 1722 del codice civile, secondo il quale il mandato si estingue:
per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito;
per revoca da parte del mandante;
per rinunzia del mandatario;
per la morte, l’interdizione, o l’inabilitazione, del mandante o del mandatario.
Per tali ragioni, a prescindere dall’esercizio della disdetta (che riguarda i casi di esercizio delle parti), il mandato dovrà dirsi non più efficace.
Tornando al discorso della vendita degli immobili e della sua accettazione con beneficio di inventario, l’art.747 del codice civile stabilisce che per tali attività è necessaria l’autorizzazione del Tribunale.
Infatti, in tema di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio d’inventario, l’autorizzazione per la vendita di beni al fine di liquidare il patrimonio ereditario è preordinata al solo scopo di valutare la necessità o l’utilità e convenienza della vendita stessa, in relazione ai prezzi di mercato, restando perciò in capo all’istante l’onere di fornire al giudice gli elementi occorrenti per la sua valutazione (Tribunale Salerno, sez. I, 13/05/2008).
In caso di pluralità di eredi, di cui alcuni soltanto siano qualificabili come eredi beneficiati, la vendita dei cespiti, a fini liquidatori, non deve necessariamente avvenire per intero ed, in ogni caso, il giudice ha titolo ad autorizzare l’alienazione delle sole quote dei beni appartenenti agli eredi beneficiati, mentre gli eredi puri e semplici, che per l’opzione compiuta rispondono dei debiti ereditari con l’intero personale patrimonio, restano liberi di alienare o meno le quote dei beni oggetto del loro acquisto “mortis causa”.
Pertanto, Le consiglio di procedere con l’istanza al Giudice, al fine di essere autorizzato all’alienazione dei beni, oggi non più concessa con la morte del de cuius.
Diversamente, correrebbe il rischio di tramutare l’accettazione con beneficio in accettazione assoluta.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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